Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 9 settembre 2025, ricorso n. 2068/24, M.P. e altri contro Grecia
Nella sentenza resa nel caso M.P. e altri contro Grecia, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è soffermata, per la prima volta, sugli obblighi gravanti, in base all’art. 8 CEDU, sulle autorità giurisdizionali adite di una domanda di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale di minorenni. Nel caso di specie, le autorità greche non avrebbero adeguatamente esaminato l’opportunità di procedere all’ascolto delle persone minorenni coinvolte ed avrebbero omesso di fornire una motivazione adeguata sul punto.
I fatti
Il ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo è stato presentato da M.P., cittadina greca e statunitense, e dai suoi due figli nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018.
Nel 2015 M.P. si era recata negli Stati Uniti, dove l’anno successivo aveva sposato G.A., cittadino greco e statunitense. La coppia aveva vissuto inizialmente a Houston, dove è nato il primo figlio, per poi trasferirsi in Florida, dove è nata la secondogenita.
Nel 2020 la madre e i figli si recavano a Rodi (Grecia), programmando il loro ritorno negli Stati Uniti per il 4 febbraio 2021. Il padre prestava il suo consenso al viaggio con dichiarazione resa davanti a un notaio.
A causa di una modifica dell’itinerario del viaggio di ritorno da parte della compagnia aerea, M.P. informava il coniuge dell’impossibilità di tornare in Florida con i bambini nei tempi concordati, posticipando il rientro nel maggio 2021. La signora iscriveva quindi i figli a una scuola dell’isola, registrandoli presso il sistema di previdenza sociale greco. Di fatto, né lei né i bambini ritornavano negli Stati Uniti.
Successivamente, G.A. presentava un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado di Rodi, chiedendo l’immediato rimpatrio dei figli ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il giudice di prime cure riteneva che il ritorno negli Stati Uniti avrebbe determinato la sussistenza di un grave rischio di danni psicologici per i due bambini e/o di trovarsi in una situazione intollerabile (ai sensi dell’art. 13, lett. b) della Convenzione), in particolare perché questi erano stati iscritti a scuola, si erano integrati nel loro nuovo ambiente a Rodi e avrebbero sofferto della separazione dalla madre. Osservava inoltre che il padre aveva un lavoro impegnativo e non disponeva di sostegno sociale o dell’aiuto di familiari e amici per la cura quotidiana dei figli.
La decisione veniva tuttavia riformata dalla Corte d’appello, che ordinava il ritorno dei bambini negli Stati Uniti presso il padre, non ravvisando i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, lett. b) della Convenzione dell’Aja. Nel dicembre 2023 la Corte di cassazione confermava tale sentenza e il ritorno aveva effettivamente luogo nel dicembre 2024.
Nel ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, M.P. ed i figli lamentavano la violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità giurisdizionali greche, in quanto il ritorno negli Stati Uniti avrebbe comportato una illegittima compressione nell’esercizio del loro diritto al rispetto della vita familiare. Lamentavano, inoltre, la violazione dell’art. 8 CEDU in quanto le autorità greche non avevano provveduto all’ascolto dei figli, in via diretta o in diretta, nel contesto della procedimento di rimpatrio.
La pronuncia
Nella pronuncia in esame, per la prima volta, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che i tribunali nazionali aditi di una richiesta di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale, in base alla disciplina della Convenzione dell’Aja del 1980, sono tenuti a esaminare d’ufficio l’opportunità di procedere all’ascolto della persona minorenne, direttamente o indirettamente, eventualmente fornendo una adeguata motivazione circa l’omessa audizione.
La Corte ricorda che, nel valutare il rispetto dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità nazionali, occorre verificare che il processo decisionale che ha portato ad adottare la decisione di immediato ritorno della persona minorenne sottratta nello Stato di residenza abituale sia stato equo e abbia consentito alle persone interessate di far valere pienamente i propri diritti, nel rispetto dell’interesse superiore del minore (si richiamano, in particolare, i principi espressi nelle sentenze Neulinger e Shuruk c. Svizzera, ric. n . 41615/07, e X. c. Lettonia, ric. n. 27853/09).
La Corte ricorda che il concetto di “rischio” di cui all’art. 13, lett. b) della Convenzione dell’Aja non può essere interpretato, alla luce dell’articolo 8 CEDU, come comprensivo di tutti gli inconvenienti necessariamente connessi alla situazione in cui potrebbe trovarsi la persona minorenne in caso di ritorno: tale motivo ostativo riguarda solo le situazioni che vanno oltre ciò che una persona minorenne può ragionevolmente sopportare. Il rischio di pregiudizio non può derivare unicamente dalla separazione dal genitore responsabile del trasferimento o del mancato ritorno illeciti. Pertanto, tale separazione non giustifica di per sé l’applicazione dell’eccezione di cui all’art. 13, lett. b).
In questo contesto, la Corte richiama l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Convenzione europea del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori, nonché ulteriori strumenti di soft law come la recente Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla tutela dei diritti e degli interessi superiori del minore nei procedimenti di separazione dei genitori. In base a tale quadro normativo, la Corte ravvisa un consenso tra gli Stati contraenti la CEDU circa l’obbligo di fornire alle persone minorenni un’opportunità reale ed effettiva di esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che li riguardano, e di assisterli in tal senso attraverso vari meccanismi e procedure a misura di minorenne.
Ne consegue che le autorità nazionali sono tenute a esaminare l’opportunità di ascoltare la persona minorenne, direttamente o in altro modo, motivando adeguatamente una eventuale decisione negativa in tal senso.
Nel caso di specie, i tribunali greci avrebbero dovuto sforzarsi, in conformità con il loro obbligo di agire nell’interesse superiore del minore, di valutare l’opportunità di ascoltare le persone minorenni coinvolte, indipendentemente da qualsiasi richiesta esplicita delle parti in tal senso. La Corte osserva che in nessun momento, nei tre gradi di giudizio e nell’arco temporale di circa due anni e mezzo, è stata data ai figli la possibilità di esprimere le proprie opinioni, senza che fosse fornita alcuna spiegazione a sostegno di tale decisione. Pertanto, secondo la Corte, i giudici nazionali hanno valutato la situazione senza considerare l’opportunità di raccogliere le opinioni dei minori, che avrebbe invece dovuto costituire un elemento chiave del processo decisionale. Di conseguenza, questi non hanno avuto a disposizione elementi sufficienti per valutare in modo informato la sussistenza un “grave rischio” ai sensi dell’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980. Il rimpatrio dei due bambini negli Stati Uniti non può quindi essere considerato necessario in una società democratica.
