Corte di giustizia UE, sentenza 9 ottobre 2025, causa C-551/24, Deutsche Lufthansa AG – ECLI:EU:C:2025:214
Con sentenza 9 ottobre 2025 (causa C-551/24), la Corte di giustizia dell’UE è tornata a chiarire l’interpretazione dell’art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis“) nel contesto di un procedimento volto alla compensazione di un passeggero aereo per ritardo prolungato di un volo.
In particolare, la domanda da cui origina la pronuncia è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Deutsche Lufthansa AG e la AirHelp Germany GmbH, società con sede in Germania, in merito ad una richiesta di pagamento di una somma di denaro presentata dinanzi al giudice polacco dalla seconda società, cessionaria di un credito risarcitorio di un passeggero, nei confronti della prima.
La disposizione contenuta nell’articolo oggetto di rinvio, lo si ricorda, sancisce che, in materia contrattuale, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, nel caso della prestazione di servizi, è “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Il procedimento principale
La Lufthansa, convenuta dinanzi al giudice polacco da AirHelp per il pagamento del risarcimento al passeggero aereo per un volo in partenza da Cracovia e diretto a Nizza con scalo a Monaco, solleva difetto di giurisdizione considerando che il giudice adito non possa conoscere del ricorso sulla base dell’art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino del regolamento n. 1215/2012, non essendo le parti del procedimento principale vincolate da un contratto di trasporto. La pretesa della AirHelp avrebbe origine da un contratto di cessione di credito concluso con un passeggero-consumatore, l’unico vincolato alla Lufthansa da un contratto. Secondo la Lufthansa solo i giudici tedeschi sarebbero competenti in base alla regola generale del foro del domicilio del convenuto contenuta all’art. 4 del regolamento n. 1215/2012.
Il giudice polacco considera che, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per recuperare un credito derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto aereo, un ricorrente può adire o il giudice del domicilio del convenuto, conformemente all’art. 4, par. 1, del regolamento in menzione o il giudice del luogo in cui i servizi sono stati o sarebbero stati prestati, ossia il giudice competente del luogo di partenza o di arrivo del volo, conformemente all’art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, dello stesso regolamento (sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, causa C‑204/08). Purché ricorrano le condizioni di applicazione delle norme sulla competenza speciale del regolamento, tali disposizioni troverebbero applicazione anche quando si tratti di una controversia tra professionisti. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva come, in caso di cessione di credito, si ponga la questione di sapere se la controversia riguardi il recupero di un credito derivante dal contratto di cessione o dal contratto di prestazione di servizi, nel caso di specie, un contratto di trasporto aereo.
Secondo il diritto nazionale, oggetto della cessione sarebbe il diritto soggettivo del creditore di esigere dal debitore l’adempimento del suo obbligo: ciò non includerebbe i diritti procedurali del creditore, in particolare la facoltà di sollevare eccezioni di incompetenza, di prescrizione, di compensazione, a meno che il contratto di cessione non lo preveda. Pertanto, la AirHelp non potrebbe avvalersi della giurisprudenza relativa alla competenza giurisdizionale in materia di contratto di trasporto aereo, invocando l’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, perché le parti del procedimento principale non sono vincolate da un contratto di trasporto.
Il giudice del rinvio, tuttavia, richiama la giurisprudenza della Corte sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni (sentenze 20 maggio 2021, CNP, causa C‑913/19 e 21 ottobre 2021, T.B. e D., causa C‑393/20, su cui si veda questo post) dalla quale risulta che un operatore che agisca in qualità di professionista e che abbia acquisito un credito da una parte più debole potrebbe invocare l’art. 7 del regolamento n. 1215/2012. Alla luce di tale giurisprudenza, sarebbe possibile ammettere la competenza degli organi giurisdizionali polacchi nel caso di esercizio di un’azione avente ad oggetto i crediti del consumatore derivanti da un contratto di trasporto aereo acquisiti dal professionista.
Il giudice polacco chiede dunque alla Corte di chiarire se le cause relative al recupero di un credito acquisito in forza di un contratto di cessione concluso da un professionista stabilito all’estero con un consumatore, avente ad oggetto il trasferimento di un credito vantato da quest’ultimo nei confronti di un altro professionista, anch’esso stabilito in un altro Stato, rientrino nella competenza giurisdizionale dei giudici polacchi ai sensi dell’art. 7, punto 1 del regolamento n. 1215/2012.
La pronuncia
La Corte evidenzia come dalla giurisprudenza risulti che la norma sulla competenza speciale enunciata all’art. 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, risponde ad un obiettivo di prossimità e che essa è fondata sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui si discorre e il giudice chiamato a conoscerne. È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se la circostanza che un credito, derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto aereo concluso tra un consumatore e un professionista, sia stato trasferito da tale consumatore a una società specializzata nel recupero dei crediti di passeggeri aerei, sia tale da impedire l’applicazione dell’art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere di un ricorso per risarcimento proposto dalla società cessionaria nei confronti del vettore aereo.
A tale riguardo, la regola di competenza speciale prevista da tale disposizione non mira a tutelare la parte più debole di un rapporto contrattuale (la norma non è stata stabilita in considerazione della qualità delle parti contraenti), ma si basa sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il giudice adito e il contratto di cui si occupa il procedimento: la circostanza che il credito risarcitorio del consumatore sia stato trasferito a un professionista non incide sull’applicazione di detta regola. Come precisato dalla Corte nell’ambito di una controversia vertente su crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, una cessione di crediti operata dal creditore iniziale non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente (sentenze 18 luglio 2013, ÖFAB, causa C‑147/12, par. 58, e 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, causa C‑352/13, par. 35).
Analogamente, una controversia vertente sul recupero di un credito derivante dall’esecuzione di un contratto di prestazione di servizi continua a presentare uno stretto collegamento con il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, vale a dire il luogo di uno Stato membro in cui, in forza di tale contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere forniti, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, anche qualora tale credito sia stato oggetto di una cessione a un terzo.
Nella misura in cui il luogo di partenza del volo per il quale si chiede compensazione corrisponda a uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto e garantisca, pertanto, il collegamento stretto richiesto dalle norme sulla competenza speciale enunciate all’art. 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, fra il contratto in menzione e il giudice nella cui giurisdizione tale luogo si trova, i giudici polacchi sono competenti a conoscere del ricorso di cui al procedimento principale (sentenza 3 febbraio 2022, LOT Polish Airlines, causa C‑20/21, par. 20).
