Corte di giustizia UE, sentenza 26 marzo 2026, causa C-618/24, XK e a. contro SM – ECLI:EU:C:2026:251
Con sentenza 26 marzo 2026 (causa C-618/24), la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che nella nozione di “successione” ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 è ricompreso il legato ex lege.
La sentenza muove da una vicenda nella quale veniva in gioco l’art. 677 del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), che attribuisce un legato ex lege – indipendentemente da qualsiasi disposizione testamentaria del defunto – alle persone vicine a quest’ultimo che lo abbiano assistito in misura non irrilevante per almeno sei mesi nel corso dei tre anni precedenti la morte, a condizione che non abbiano ricevuto né una liberalità né un compenso concordato. Secondo la norma richiamata, il legato è dovuto in ogni caso in aggiunta alla quota di legittima e può essere revocato solo in presenza di una causa di diseredazione.
I fatti e il procedimento principale
La defunta, residente in Austria, è deceduta nel 2021. La successione è stata aperta nei confronti di tre eredi residenti in Germania. SM, convivente della defunta che l’aveva assistita fino al decesso, ha reclamato 57.200 euro a titolo del suddetto legato assistenziale.
Il giudice di primo grado ha declinato la propria competenza giurisdizionale, qualificando la misura come un diritto di credito riconducibile al diritto delle obbligazioni, estraneo all’ambito di applicazione del regolamento. Il Tribunale del Land di Linz, in sede di appello, ha invece accolto la tesi contraria, ritenendo la misura assimilabile a una quota di legittima e dichiarandosi competente. La Corte suprema austriaca, investita del ricorso dagli eredi, ha sottolineato l’ambivalenza della misura — assimilabile sia a un legato successorio sia a una pretesa obbligatoria volta a remunerare
servizi resi in vita — e la divisione della dottrina sul punto, prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia.
La decisione della Corte
Secondo la Corte, il legato ex lege previsto dall’art. 677 ABGB rientra nella nozione di “successione” ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 650/2012, letto in combinato disposto con gli articoli 1 e 3, par. 1, lett. a). Quest’ultima disposizione definisce la “successione” come “qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte”, in modo volutamente ampio, coerentemente con l’obiettivo enunciato nel considerando 9 di estendere il regolamento a “tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte”. Le eccezioni all’ambito di applicazione elencate all’art. 1, par. 2, devono essere interpretate restrittivamente, secondo la giurisprudenza costante, e nessuna di esse è pertinente nel caso di specie: né l’esclusione dei diritti “creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione” di cui alla lett. g), né quella relativa alle obbligazioni alimentari di cui alla lett. e).
Quanto al merito della qualificazione, la Corte ha riconosciuto che la misura presenta una certa analogia con un diritto di credito, in quanto compensa un’attività svolta quando il defunto era ancora in vita. Ha tuttavia ritenuto dirimente il collegamento strutturale del legato con l’apertura della successione: esso opera esclusivamente post mortem, si applica indipendentemente da disposizioni testamentarie, si cumula alla quota di legittima, è revocabile solo per cause di diseredazione e va a beneficio delle sole persone appartenenti alla cerchia degli eredi legittimi e dei loro stretti congiunti. Tutto ciò dimostra che lo scopo principale della misura attiene ai diritti successori, non alla remunerazione inter vivos.
La Corte valorizza, infine, il principio dell’unità della successione, sotteso sia all’art. 4 del regolamento n. 650/2012 – che radica la competenza giurisdizionale a decidere “sull’intera successione” nello Stato di ultima residenza abituale del de cuius – sia alla norma di conflitto di cui all’art. 23, par. 1: un’interpretazione che escludesse la misura dall’ambito del regolamento produrrebbe una frammentazione della successione incompatibile con i suoi obiettivi.
La pronuncia si allinea alla giurisprudenza precedente della Corte, in particolare alle sentenze UM (causa C-277/20) e Mahnkopf (causa C-558/16), confermando che la qualificazione formale operata dal diritto nazionale è irrilevante quando lo scopo principale della misura e il suo collegamento causale con il decesso ricadono inequivocabilmente nella materia successoria.
