Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza 24 aprile 2026, n. 11034 – ECLI:IT:CASS:2026:11034CIV
La Prima Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 24 aprile 2026, è intervenuta sulle condizioni per il riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218/1995: si è soffermata in particolare sul motivo ostativo di cui alla lett. (a), rappresentato dalla circostanza per cui “il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano”.
Nel caso di specie, si fuoriusciva dall’ambito di applicazione degli strumenti normativi adottati dall’Unione europea in materia di circolazione transfrontaliera delle decisioni, in quanto la sentenza era stata resa da un giudice brasiliano. Preme tuttavia evidenziare sin d’ora come il regolamento (UE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, nelle condivisibili argomentazioni della Suprema Corte, venga tuttavia in rilievo per quanto attiene ai criteri per l’attribuzione della competenza giurisdizionale nella materia de qua; criteri che, nel sistema della legge n. 218/1995, assumono rilievo indiretto anche ai fini del riconoscimento delle sentenze.
Il procedimento principale
La controversia di merito riguardava le pretese di natura alimentare avanzate da una figlia nei confronti del padre, cittadino italiano residente in Italia. Dalla pronuncia sembra potersi dedurre che la donna abbia sempre vissuto in Brasile e, quando ancora era minorenne, abbia ottenuto da un foro di quest’ultimo Paese una pronuncia recante condanna del padre al versamento di una somma “a titolo di alimenti”, con cadenza mensile. Raggiunta la maggiore età, l’istante si è rivolta alla Corte d’appello di Ancona onde ottenerne (il riconoscimento e) la dichiarazione di esecutività della decisione brasiliana.
Il foro marchigiano, tuttavia, respinge la domanda rilevando come, nel caso di specie, non risulterebbe soddisfatta la condizione posta dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato sub art. 64, lett. (a), difettando la competenza giurisdizionale del giudice a quo alla luce dei principi propri dell’(rectius, applicabili nell’)ordinamento italiano: spetterebbe infatti al foro interno, secondo la Corte d’appello, la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia (da notare, peraltro, che sul punto la Corte si rifà ad un orientamento delle Sezioni Unite che risulta criticabile nei termini appresso indicati).
Avverso la sentenza della Corte d’appello viene presentato ricorso per Cassazione dalla figlia, che lamenta l’avvenuta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto a vario titolo incidenti sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenza straniere.
La pronuncia
Nell’accogliere il ricorso e, per l’effetto, cassare la sentenza impugnata rinviando alla stessa Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, l’ordinanza della Prima Sezione interpreta gli istituti del diritto processuale civile internazionale in modo attento e rigoroso.
Discostandosi, pur senza sconfessarne apertamente il contenuto, dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dai giudici marchigiani (a tal fine giovandosi del fatto che in quell’occasione si interveniva in punto di delimitazione della giurisdizione italiana, anziché in materia di riconoscimento delle sentenze straniere), l’ordinanza in esame si sofferma, con argomentazioni sostanzialmente condivisibili, sul tema dei criteri di competenza giurisdizionale indiretta, ovverosia sull’esame del fondamento della giurisdizione esercitata dal giudice straniero quale condizione per poter riconoscere effetti nel foro al successivo decisum dello stesso. Così facendo, per inciso, l’ordinanza in commento evita di dover rilevare come in quell’occasione si fossero assommati errori non soltanto circa l’ambito applicativo delle previsioni della legge n. 218/1995 (basti il riferimento all’art. 37 in tema di obbligazioni alimentari), ma anche in merito ai limiti applicativi del regolamento n. 4/2009 dell’Unione europea (che non ammette, negli Stati dell’UE, la possibilità di fondare la giurisdizione, in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere, su criteri di fonte interna).
Venendo al nucleo del ragionamento della Corte, correttamente il collegio di legittimità rileva come la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che il motivo ostativo di cui alla lett. (a) dell’art. 64 della legge n. 218/1995 trovi applicazione ogniqualvolta ci si trovi innanzi ad una pronuncia per la quale sarebbe stato possibile fondare la giurisdizione del foro italiano: così come in molti altri casi, infatti, anche nelle circostanze del caso di specie i criteri di competenza giurisdizionale applicabili nell’ordinamento italiano – che sono quelli rinvenibili nel regolamento (CE) n. 4/2009, anzitutto sub art. 3 – sono plurimi e posti in concorso alternativo tra di loro.
In altri termini, se è pur vero che il foro italiano avrebbe potuto essere adito quale luogo di residenza abituale del convenuto (art. 3, lett. a), è altrettanto vero che l’autorità brasiliana risulterebbe egualmente titolata a conoscere delle domanda a norma del criterio rappresentato dalla residenza abituale del creditore (codificato dalla lett. b dello stesso art. 3). Se ne deve concludere che tale motivo ostativo deve essere più correttamente interpretato come operante (solo) qualora non sia in alcun caso possibile, nell’ambito dei criteri di competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano, rinvenirne uno passibile di giustificare l’esercizio della giurisdizione ad opera del foro dello Stato d’origine.
Dunque, se è vero che “[d]ei requisiti posti dall’art. 64 in funzione dell’ingresso delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano, quello della competenza giurisdizionale è forse quello su cui si registrano più incertezze nella pratica” (O. Vanin, L’efficacia delle sentenze straniere civili in Italia, SSM 2024, pag. 15, reperibile a questo indirizzo), è altrettanto vero che la recente pronuncia qui in esame si segnala in termini positivi quale esempio di una corretta applicazione delle norma.
