I motivi di urgenza ai fini dell’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo europeo sui conti correnti bancari

di Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 21 maggio 2026, causa C-198/24, TQ c. Mr Green Limited – ECLI:EU:C:2026:415

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 21 maggio 2026 (causa C-198/24), ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e, in particolare, sulle ragioni di urgenza in grado di legittimare la concessione della misura cautelare, nell’ambito di una controversia in Austria.

Il procedimento principale
TQ (persona fisica residente in Austria) instaurava un giudizio avanti il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land in materia civile di Vienna) nei confronti della Mr Green Limited (società con sede a Malta, titolare di una licenza maltese per l’esercizio di giochi d’azzardo online), per ottenere il rimborso dell’importo di Euro 62.878,00= (oltre interessi ed oneri accessori), perduto nell’arco di tempo intercorso tra il 3 gennaio 2017 ed il 25 aprile 2019, durante accessi al sito internet della convenuta.
L’attrice asseriva che l’intercorso contratto di gioco fosse nullo e privo di effetti, poiché la Mr Green non poteva esercitare l’attività in Austria, in quanto priva della licenza prevista dalla normativa sui giochi d’azzardo di tale Stato.
La domanda veniva accolta con sentenza in data 2 dicembre 2021 e Mr Green proponeva appello presso l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), che veniva rigettato con sentenza del 21 febbraio 2022.
In forza di entrambe le decisioni, diventate esecutive e definitive il 13 aprile 2022, in data 13 febbraio 2024, TQ chiedeva al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna) l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo, a norma del regolamento n. 655/2014, sui conti bancari di Mr Green, che, secondo gli assunti dell’istante, erano siti in Irlanda, in Lussemburgo, a Malta ed in Svezia.
TQ deduceva che altri creditori, all’esito di analoghi procedimenti, avevano avviato l’esecuzione forzata già nel gennaio 2021 e la Mr Green – per sottrarsi ai propri obblighi – avevano risolto il contratto con la società che effettuava i pagamenti per conto della stessa Mr Green in Austria. Era così venuto meno il saldo disponibile che sarebbe stato pignorabile e la Mr Green avrebbe potuto trasferire a Malta tutte le somme che erano depositate presso i conti degli altri Stati europei. Ciò avrebbe impedito a TQ il recupero del credito, considerato che, in base ad una legge maltese entrata in vigore nel giugno 2023, è preclusa l’esecuzione a Malta di decisioni straniere nei confronti di soggetti operanti nel settore dei giochi d’azzardo, titolari di una licenza maltese.
Il giudice adito respingeva l’istanza con sentenza del 15 febbraio 2024, ritenendo che:
a) non fosse possibile desumere che l’esecuzione del credito vantato TQ fosse diventata impossibile o sostanzialmente più difficile, in conseguenza delle circostanze di fatto verificatesi nell’anno 2021;
b) non sussistessero ragioni d’urgenza, avendo TQ chiesto il provvedimento di sequestro nei confronti della Mr Green solamente tre anni dopo aver ottenuto il titolo esecutivo;
c) sebbene fosse dimostrato il diniego dell’esecuzione delle decisioni austriache da parte di giudici di primo grado maltesi, non vi fosse prova che il medesimo orientamento fosse confermato a Malta anche da giudici di grado superiore.

TQ proponeva impugnativa avanti il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land in materia civile di Vienna), il quale ravvisava che, ai sensi dell’art. 7, par. 1, del regolamento n. 655/2014, è imprescindibile la prova
dell’esistenza di una situazione d’urgenza e del rischio concreto che, in assenza del provvedimento di sequestro, la successiva esecuzione sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
Inoltre, il considerando 14 del regolamento richiederebbe anche la dimostrazione di attività svolte del debitore in prossimità della presentazione della domanda di sequestro.
Il mancato pagamento da parte della Mr Green e l’esito negativo di procedimenti esecutivi avviati da altri creditori in Austria non potrebbero costituire motivi d’urgenza, trattandosi di circostanze verificatesi nell’anno 2021 e, quindi, in epoca risalente.
Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien poneva poi il dubbio se, laddove non consenta l’esecuzione a Malta di decisioni straniere nei confronti di soggetti operanti nel settore dei giochi d’azzardo, titolari di una licenza maltese, la legge maltese possa essere rilevante e se, dunque, la disposizione dell’art. 7, par. 1, del regolamento n. 655/2014 possa operare, altresì, qualora l’esecuzione sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile non solo dal comportamento del debitore, ma anche a causa di attività svolte da terzi. Tuttavia, ciò sarebbe da escludere in virtù del considerando 14 del regolamento, che – avendo l’obbiettivo di garantire un corretto equilibrio tra gli interessi del creditore e del debitore – non menziona le azioni di terzi quale parametro di valutazione per accertare la sussistenza di motivi d’urgenza. Peraltro, non era possibile verificare se il diniego dell’esecuzione di decisioni emesse da giudici austriaci fosse stato opposto da pronunce passate in giudicato a Malta e, quindi, se l’esecuzione, in tale Stato, sia stata compromessa in via definitiva.
Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien sospendeva, pertanto, il procedimento, chiedendo alla Corte di giustizia di chiarire se, per determinare le ragioni d’urgenza, a norma dell’art. 7, par. 1, del regolamento n. 655/2014, sia possibile tenere conto di comportamenti posti in essere dal debitore diversi anni prima del deposito della domanda di sequestro e dell’esistenza, nello Stato membro in cui è situato il debitore stesso, di una normativa che può essere di ostacolo all’esecuzione.

La pronuncia
In via preliminare, la Corte precisa che, mediante il regolamento n. 655/2014, è stata istituita una procedura con la quale – in via alternativa rispetto ai provvedimenti di sequestro già previsti dal diritto nazionale ed al fine di impedire di compromettere la successiva esecuzione del credito – è possibile ottenere il blocco di somme sul conto del debitore o, se previsto dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, il trasferimento in un altro conto bancario, fino alla concorrenza della somma specificata nel provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7, par. 1 del regolamento, incombe sulla parte istante l’onere di dimostrare la sussistenza di ”urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo, in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile”, da intendersi quale “pericolo imminente” [in tal senso, sentenze 7 novembre 2019, K.H.K. (sequestro conservativo dei conti bancari), causa C-555/18, EU:C:2019:937, punto 40, e 20 aprile 2023, Starkinvest, causa C-291/21, EU:C:2023:299, punto 50]. Ne consegue che l’”urgente necessità” ed “il rischio concreto” sono “due aspetti inscindibili di una sola e medesima condizione e non due condizioni distinte”.
Occorre, pertanto, definire il concetto di “rischio concreto” di cui all’art. 7, par. 1, del regolamento, per accertare “quali siano le circostanze che possono essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria cui è presentata una domanda di ordinanza di sequestro conservativo al fine di verificare se ricorra tale condizione”.
Trattandosi di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della formulazione letterale, ma anche del relativo contesto e degli obiettivi che la norma si prefigge [in tal senso, sentenze 17 novembre 1983, Merck, causa 292/82, EU:C:1983:335, punto 12; 18 dicembre 2025, E. (compensazione di crediti), causa C-481/24, EU:C:2025:996, punto 29, e 22 gennaio 2026, NOVIS, causa C-18/24, EU:C:2026:33, punto 49].
Sotto il profilo letterale, l’espressione “concreto” postula che il rischio – al momento della proposizione della domanda – debba essere “attuale” e non solamente “potenziale o eventuale”.
Per quanto concerne il contesto, il terzo comma del considerando 14 del regolamento impone al creditore di provare che prima di poter dar corso all’esecuzione forzata “il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita”.
In virtù del quarto comma del considerando 14 del regolamento “il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore o che la sua situazione finanziaria sia difficile o si stia deteriorando non dovrebbero, di per sé, essere considerati prove sufficienti per giustificare l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo”.

Il “rischio concreto” deve, pertanto, derivare “da una condotta intenzionale del debitore”, finalizzata a sottrarre i propri beni ovvero a depauperare il proprio patrimonio per arrecare pregiudizio al creditore.
Questa interpretazione trova conferma:
i) dai lavori preparatori del regolamento [COM (2011) 445 definitivo], da cui si evince che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto di adottare una formulazione più ampia, che ricomprenda anche le mere “difficoltà di esecuzione del credito” e “tutti i casi in cui sussiste un rischio di semplice diminuzione del patrimonio del debitore”;
ii) dagli obiettivi del regolamento, che – oltre a consentire di ottenere “in modo efficace e rapido” il sequestro conservativo di somme detenute in conti correnti bancari – ha lo scopo di “stabilire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore [v., in tal senso, sentenze 7 novembre 2019, K.H.K. (sequestro conservativo su conti bancari), causa C-555/18, EU:C:2019:937, punti 31 e 32, e del 20 aprile 2023, Starkinvest, causa C-291/21, EU:C:2023:299, punti 49 e 50]”.

Tenuto conto dell’incidenza del provvedimento di sequestro sul patrimonio del debitore, tale equilibrio potrebbe essere pregiudicato, qualora “qualsiasi minaccia all’esecuzione del credito” fosse ricompresa nella fattispecie di “rischio concreto”.
Spetta al creditore fornire la prova della “condotta intenzionale del debitore” e, al riguardo, nel quarto comma del considerando 14 del regolamento è contenuta un’elencazione di circostanze che possono essere valutate dall’autorità giudiziaria per stabilire se sussiste il “rischio concreto” di cui all’art. 7, par. 1, del regolamento: la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore stesso o in una precedente controversia tra le parti; la storia creditizia del debitore; la natura dei suoi beni e ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in
relazione agli stessi; le spese e i prelievi dai conti bancari effettuati dal debitore non finalizzati a sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti.

Sebbene spetti al giudice del rinvio valutare se le circostanze dedotte da TQ rientrino nell’ambito del “rischio concreto” previsto dalla norma, la Corte rileva che:
a) “l’autorità giudiziaria adita può tener conto del comportamento passato del debitore”, anche se sono trascorsi alcuni anni, poiché il “regolamento non impone al creditore l’obbligo di presentare la propria domanda nel momento stesso in cui sorge il rischio asserito per l’esecuzione del suo credito”. Infatti, ciò che rileva è che “il rischio persista al momento della presentazione della domanda”. Nello specifico, si potrebbe desumere l’intento della Mr Green di eludere i propri obblighi o, quanto meno, di rendere più difficile l’esecuzione nei suoi confronti dal fatto di aver risolto il contratto con la società che effettuava i pagamenti a favore dei suoi creditori in Austria. Questo avrebbe determinato il venir meno del saldo disponibile, che sarebbe stato, con ogni probabilità, l’unico bene pignorabile in tale Stato, considerato che le società che operano online generalmente non dispongono di beni materiali all’estero;
b) la normativa dello Stato membro ove è stabilito il debitore, in grado di determinare il diniego dell’esecuzione delle sentenze straniere, può essere un elemento aggiuntivo, del quale tenere conto per dimostrare l’intento del debitore di sottrarsi al pagamento dei creditori.

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