Certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato per errore: la Corte di giustizia esclude il sindacato del giudice dell’esecuzione

di Davide Turroni

Corte di giustizia UE, 25 giugno 2026, causa C-14/25, Thüringer Aufbaubank c. LN – ECLI:EU:C:2026:523

Con sentenza 25 giugno 2026 (causa C-14/25), la Corte di giustizia dell’Unione si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 21, par. 2, del regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. La norma, rubricata “[r]ifuto dell’esecuzione”, esclude che “la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo p[ossa] formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione”.

La questione pregiudiziale e la soluzione della Corte
Nel 2022 l’Amtsgericht tedesco, quale autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004, rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo per un atto notarile; tuttavia l’atto in questione risulta stipulato e divenuto esecutivo nel 1999, quindi non ricade nella sfera di operatività di questo regolamento: il suo art. 26 prevede infatti che esso si applichi agli atti stipulati o registrati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 21 gennaio 2004. L’errore viene eccepito dal debitore davanti al Bezirksgericht austriaco quale giudice dello Stato richiesto per l’esecuzione; la contesa si protrae nei vari gradi di giudizio finché la Corte suprema austriaca rimette alla Corte di giustizia UE la seguente questione: “se l’art. 21, par. 2, del regolamento 805/2004, in combinazione col suo art. 25, debba interpretarsi nel senso che il certificato di titolo esecutivo europeo, rilasciato su atto stragiudiziale dall’autorità dello Stato di origine sull’apposito modulo di cui all’all. III del Regolamento, sia insindacabile nello Stato membro richiesto per l’esecuzione anche quando viola palesemente i limiti cronologici di operatività del Regolamento”.
La Corte di giustizia conferma la linea di chiusura, rispondendo così al quesito: “[l]’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, letto in combinato disposto con l’articolo 25 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che: esso osta al riesame del merito, nello Stato membro di esecuzione, della certificazione come titolo esecutivo europeo di un atto pubblico esecutivo effettuata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, anche qualora tale atto non sia stato redatto o registrato posteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento, in violazione dell’articolo 26 di quest’ultimo”.

Osservazioni
Su questa linea è già Trib. Milano, ord., 14 maggio 2021, in Riv. dir. int. priv. proc., 2023, 613 ss., che, pur in riferimento al contenuto del certificato e non ai limiti temporali di applicazione del regolamento 805/2004, afferma che il controllo sul certificato è riservato all’autorità dello Stato di origine. Analoga posizione, seppure in riferimento a un titolo giudiziale e a vizi risalenti alla instaurazione del giudizio, emerge inoltre in Corte di giustizia UE, 27 novembre 2025, causa C-643/24, Manuel Costa Filhos Lda. c. OÜ Wine Port of Paldiski, spec. parti 41, 52, 56.

Nella decisione in esame la Corte è consapevole del contrario indirizzo talora emerso (ad esempio nella decisione del Landesgericht in grado di appello) secondo cui l’obiettivo di favorire la circolazione dei titoli esecutivi non può avere la conseguenza di negare allo Stato membro il sindacato sul rispetto dei presupposti materiali e cronologici per l’applicazione del Regolamento. Ritiene tuttavia che testo e ratio dell’istituto siano chiari nell’escludere questa opzione ermeneutica.

Al di là di considerazioni più specifiche, è la stessa funzione svolta da questo tipo di certificati – che è quella di condensare in un documento, per così dire di cartolarizzare, il principio di fiducia reciproca – a confliggere con l’idea che il giudice dello Stato richiesto possa sindacarne i presupposti e in generale esercitarvi un controllo che vada al di là di un vaglio puramente estrinseco coerente con la funzione dell’atto (sostanzialmente in questo senso sono le considerazioni svolte dall’avvocato generale nel suo parere, punti 70-75 che la stessa Corte riprende).

La sentenza dà inoltre rilievo al fatto che il Regolamento prevede specifici rimedi contro gli errori in cui sia incorsa l’autorità dello Stato di origine in sede di rilascio del certificato. In particolare, il suo art. 10 stabilisce che, in caso di manifesto errore nel rilascio del certificato, l’interessato può chiederne la revoca; e nell’attesa che quel procedimento sia definito, l’art. 23 consente al giudice dello Stato richiesto di sospendere l’esecuzione. Poiché presuppone un errore manifesto, il rimedio non è a tutta tenuta; il che non dipende tuttavia da una scelta ermeneutica ma dalla evidente intenzione del legislatore europeo di accordare una tutela limitata contro gli errori inerenti il certificato di titolo esecutivo europeo. E se è già arduo sostenere che questo tipo di certificati possa essere censurato nello Stato richiesto (v. sopra), ancor più lo sarebbe sostenere che lo Stato richiesto possa esercitare un controllo più penetrante di quello consentito in quello di origine.

Benché la decisione in commento si mantenga nel perimetro fissato dalla questione pregiudiziale, le sue implicazioni vanno al di là dello strumento considerato – cioè del certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato su atto stragiudiziale. Dal tenore complessivo della decisione traspare infatti l’idea che le contestazioni sul contenuto o i presupposti di rilascio del certificato di un qualsiasi titolo esecutivo europeo, per quanto manifesti, non possono essere censurati dal giudice dello Stato richiesto; e che, più in generale, questa soluzione assurga a regola per i certificati da cui dipende la circolazione dei provvedimenti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e commerciale nello spazio comune europeo. Poiché analoga questione è stata sollevata in riferimento all’art. 53 del regolamento (UE) 1215/2012 (causa C-512/25, su questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof tedesco) la Corte potrebbe cogliere l’occasione per un ragionamento di più ampio respiro sul regime di questi certificati.

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