Corte giustizia UE, 18 giugno 2026, causa C-232/25, Z.R. e Ś. c. U. e Z. (Idziski) – ECLI:EU:C:2026:494
Con sentenza 18 giugno 2026 (causa C-232/25), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla determinazione del foro speciale dell’illecito di cui all’art. 5, n. 3 regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (applicabile ratione temporis nel caso di specie e corrispondente all’art. 7, n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. “Bruxelles I-bis“) in ipotesi di violazione dei diritti della personalità causata dalla trasmissione (in televisione e online) di una serie TV.
Il rinvio pregiudiziale
Un cittadino polacco e un’associazione a tutela della memoria di una formazione militare polacca della Seconda Guerra Mondiale (alla quale il primo apparteneva) hanno agito dinanzi al Tribunale regionale di Cracovia contro i produttori tedeschi di una serie TV, sostenendo che quest’ultima ledesse i loro diritti della personalità, ritraendo i soldati appartenenti a tale formazione militare come antisemiti, nazionalisti e complici dei nazisti nell’Olocausto. I convenuti si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice polacco in favore di quello tedesco. Il giudice di primo grado e la Corte d’appello hanno respinto l’eccezione. La Suprema Corte polacca ha effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendole se i giudici polacchi, in qualità di autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la serie TV è stata trasmessa e nel quale si trova il centro degli interessi delle vittime, potessero essere competenti a pronunciarsi sulle domande di risarcimento di tutti i danni subiti da queste ultime in conseguenza della trasmissione della serie, in televisione e via internet, e di condanna alla pubblicazione di dichiarazioni di scuse e di rettifiche prima di ogni ulteriore messa in onda della fiction.
La pronuncia
Innanzitutto, la Corte – applicando analogicamente i principi affermati nella sentenza Shevill (sentenza 5 marzo 1995, Shevill, causa C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61) – ha affermato che la vittima di una violazione dei diritti della personalità a mezzo della trasmissione, sulle reti televisive, di una serie TV può agire presso i giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio il contenuto audiovisivo è stato trasmesso e nel quale assume di aver subito una lesione della reputazione. In applicazione del ben noto “mosaic approach”, ciascuno di tali giudici è competente a conoscere esclusivamente della porzione di danno verificatosi nel rispettivo territorio nazionale. In alternativa, la vittima può agire per il risarcimento dell’intero danno davanti ai giudici dello Stato membro in cui si trova la “sede sociale” del produttore della serie TV o dinanzi a quelli dello Stato membro del domicilio del convenuto (qualora ovviamente i due fori non coincidano).
Secondo la Corte, invece, alle violazioni commesse tramite trasmissione TV non è applicabile la soluzione seguita nella sentenza eDate (sentenza 25 ottobre 2011, eDate, cause riunite C‑509/09 e C‑161/10, ECLI:EU:C:2011:685) con riferimento alle diffamazioni online e va pertanto esclusa la competenza del foro del centro degli interessi della vittima. Infatti, la diffusione di contenuti lesivi tramite reti televisive non sarebbe equiparabile a quella a mezzo internet: mentre quest’ultima è tendenzialmente ubiquitaria, la prima presenta una portata “limitata all’area geografica di ricezione del segnale televisivo”. La Corte ha altresì precisato che tale conclusione non varia nel caso – come quello di specie – in cui lo stesso contenuto audiovisivo sia trasmesso simultaneamente per televisione e via internet. Così, anche in tale eventualità, il foro del centro degli interessi della vittima è competente a conoscere dei soli danni causati dalla diffusione del contenuto online e non anche di quelli derivanti dalla trasmissione del medesimo sulle reti televisive.
Inoltre, la Corte, richiamando i principi sanciti nella sentenza Mittelbayerischer Verlag (sentenza 17 giugno 2021, Mittelbayerischer Verlag, causa C-800/19, ECLI:EU:C:2021:489), ha ricordato che soltanto i soggetti identificabili, direttamente o indirettamente, nel contenuto lesivo pubblicato su internet possono valersi del foro del proprio centro di interessi. Nel caso di specie, dalla serie TV risulta identificabile soltanto la formazione militare in questione, come gruppo chiuso di persone, distinguibile da qualsiasi altro, ma non anche i singoli membri della stessa e, di conseguenza, neppure l’attore del giudizio di rinvio. La Corte ha così concluso che solo l’associazione rappresentativa della formazione militare può valersi del foro del centro degli interessi.
Da ultimo, la Corte ha chiarito che i giudici polacchi – competenti a conoscere della sola porzione di danno causato dalla trasmissione della serie sulle reti televisive nel proprio territorio nazionale – possono pronunciarsi altresì sulle domande dirette ad ottenere la rettifica dei contenuti e la pubblicazione delle scuse, a condizione che i loro effetti siano anch’essi limitati al territorio dello Stato del foro. Infatti, alla stregua dei principi sanciti nelle sentenze Iljsan e Gtflix Tv (sentenza 17 ottobre 2017, causa C-194/16, Iljsan, ECLI:EU:C:2017:766 e sentenza 21 dicembre 2021, causa C-251/20, Gtflix Tv ECLI:EU:C:2021:1036) una domanda di rettifica riferita alla serie TV nella sua interezza, a prescindere dal luogo e del canale di trasmissione della stessa, va considerata “indivisibile” e dunque è esperibile solo dinanzi ad un giudice munito di competenza sull’integralità del danno.
