Corte di giustizia UE, 16 luglio 2026, causa C-196/24, xx c. ww e a (Aucrinde) – EU:C:2026:587
Con sentenza 16 luglio 2026 (causa C-196/25), la Corte di giustizia dell’UE si è pronunciata sull’impossibilità, per le autorità di uno Stato membro, di rifiutare l’acquisizione in loco di una prova richiesta dalle autorità di altro Stato membro adducendo quale motivo la violazione di principi fondamentali locali, ai sensi del regolamento UE 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove).
Il rinvio pregiudiziale
Investito di un’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, il Tribunale di Genova contattava le competenti autorità francesi perché si procedesse all’acquisizione di materiale genetico di una persona deceduta, in applicazione del regolamento UE 2020/1783 sull’assunzione transfrontaliera di prove.
Il tribunale di Chambéry, ossia l’autorità richiesta ai sensi del regolamento UE 2020/1783, sollevava questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per sapere se il regolamento in parola ammettesse un rifiuto fondato sul rispetto dei principi essenziali dell’ordinamento richiesto e, più nel dettaglio, il divieto di acquisire materiale genetico senza il consenso (eventualmente espresso in vita) della persona interessata.
La pronuncia
La sentenza affronta diversi punti di particolare rilievo per l’applicazione del regolamento UE 2020/1783.
Il limite dei principi fondamentali locali nel regime di cooperazione transfrontaliera
Come opportunamente evidenziato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni (par. 28 ss.), le norme di rilievo nella cooperazione transfrontaliera per l’assunzione di prove sono due, ognuna delle quali disciplina in modo diverso la possibilità di opporsi all’assunzione di determinate tipologie di prove.
L’art. 19 del regolamento disciplina l’assunzione diretta di prove all’estero. Secondo tale norma, le autorità di uno Stato membro possono chiedere l’autorizzazione a procedere direttamente sul territorio dello Stato membro richiesto. Anche in considerazione dell’esercizio di attività in loco da parte di giudici o autorità straniere, l’art. 19, par. 7, lett. c) del regolamento consente all’autorità richiesta di rifiutare l’autorizzazione qualora “l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro”.
Al contrario, in ipotesi di assunzione indiretta di prove, ossia nell’ipotesi in cui un’autorità nazionale si limiti a chiedere alla controparte straniera di procedere all’acquisizione di determinate prove, eventualmente seguendo specifiche procedure o modalità puntualmente indicate, le norme rilevanti sono gli articoli 12 e 16 del regolamento.
L’art. 12, par. 3, dedicato alle disposizioni generali in materia di acquisizione indiretta di prove, specifica che qualora vi sia la richiesta di acquisire la prova secondo specifici metodi, questi devono essere compatibili con il diritto nazionale in cui l’atto deve essere eseguito.
È solo l’art. 16 del regolamento che affronta in modo specifico i motivi di rifiuto all’esecuzione in senso ampio. Tra questi, non compare la classica eccezione dell’ordine pubblico ovvero del rispetto dei principi nazionali fondamentali.
Nel caso di specie, anche alla luce degli specifici formulari usati, la Corte di giustizia qualifica la richiesta italiana alle autorità francesi quale ipotesi di assunzione indiretta di prove (par. 38), ritenendo dunque di dover applicare la disciplina di cui agli articoli 12 e 16 del regolamento.
Secondo la Corte, il riferimento al rispetto dei principi fondamentali nazionali di cui all’art. 12, par. 3 del regolamento rileva unicamente rispetto alla modalità di acquisizione specificamente richieste dalle autorità richiedenti. Tale limite, dunque, vale solo qualora lo Stato membro richiedente richieda metodi specifici incompatibili con i principi fondamentali nazionali, ma non anche rispetto alla diversa questione di una ammissibilità del mezzo di prova stesso. Tale elemento, la tipologia di prova richiesta, sarebbe interamente regolato dalla legge dello Stato membro ove la prova deve essere utilizzata in giudizio (par. 41).
In altre parole, l’art. 12, par. 3 del regolamento 2020/1783 non introdurrebbe un motivo di rifiuto di esecuzione della richiesta, ma solo una contestazione delle specifiche modalità espressamente indicate dall’autorità richiedente (par. 57).
Sempre secondo la Corte, neanche l’art. 16 del regolamento potrebbe essere utilmente invocato per proteggere principi fondamentali locali, benché la norma consideri una limitata serie di motivi di rifiuto della richiesta. L’elenco, tassativo, non include nessun riferimento all’ordine pubblico o a principi fondamentali (par. 54). L’interpretazione restrittiva di tale norma viene rafforzata da una sua lettura alla luce del principio di mutua fiducia tra Stati membri e dall’obiettivo del regolamento di eliminare gli ostacoli alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (par. 52).
Il ruolo dei diritti fondamentali
Pur avendo ritenuto che le condizioni per acquisire una prova debbano essere disciplinate dalla legge dello Stato membro richiedente (nel caso di specie l’Italia), la Corte si sofferma sul tema del rispetto dei diritti fondamentali e, segnatamente, sul bilanciamento tra il rispetto alla vita privata dei defunti da un lato, e il diritto a conoscere le proprie origini dall’altro lato.
Sul punto, la Corte di giustizia segue una riflessione dell’avvocato generale (par. 69 delle conclusioni) mutuata dal diverso contesto del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo. Come noto, in tale frangente, le autorità richieste possono rifiutarsi di eseguire un mandato di arresto europeo laddove vi siano sistematiche violazioni dei diritti umani nello Stato membro nel quale la persona dovrebbe essere trasferita. Secondo l’avvocato generale, nel diverso procedimento civile “… nessuno dei partecipanti asserisce che vi siano problemi sistemici nell’ordinamento giuridico italiano. Inoltre, nessuno dei partecipanti al procedimento ha messo in discussione la legittimità della decisione con la quale l’autorità giudiziaria italiana chiede l’assunzione delle prove. In tali circostanze, l’autorità giudiziaria francese richiesta non ha alcun motivo per rifiutare l’esecuzione della richiesta, a meno che non si constati l’esistenza di uno dei motivi espressamente elencati all’articolo 16 del regolamento 2020/1783”.
La Corte di giustizia si allinea dunque a questa posizione ritenendo che spetti “alla sola autorità giudiziaria richiedente … verificare che la sua decisione …. sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dall’Unione” (par. 64). Inoltre, secondo la Corte, il Tribunale di Genova non avrebbe manifestamente operato un’analisi incompleta o errata nel bilanciamento tra gli interessi in gioco e, così facendo, non avrebbe violato il diritto dell’Unione (par. 69).
La Corte conclude nel senso che l’art. 12 del regolamento UE 2020/1783, interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vieta ad un’autorità nazionale di rifiutare una richiesta ricevuta perché il diritto di quello Stato vieta l’assunzione di quella prova, in specie, un prelievo genetico effettuato su un corpo da esumarsi senza che il soggetto avesse espresso il proprio consenso quando era in vita. In base a questa questa pronuncia, la prova vietata in uno specifico ordinamento potrebbe comunque essere acquisita se disposta dall’autorità di un altro Stato membro. In questo senso, la decisione assume rilievo anche ai fini della più ampia strategia processuale, giacché la possibilità di aggirare i divieti in tema di prove in uno specifico Stato membro diviene un ulteriore elemento da valutare per decidere ove radicare la controversia qualora l’attore abbia una molteplicità di fori a disposizione.
