L’incidenza della Brexit sull’applicazione del diritto inglese che recepisce una direttiva europea

Corte di giustizia UE, 19 maggio 2026, causa C- 350/24 HJ c. Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA – ECLI:EU:C:2026:407

Con sentenza 19 maggio 2026 (causa C-350/24), la Corte di giustizia UE ha fornito alcuni chiarimenti circa l’incidenza del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sull’interpretazione di una legge inglese attuativa di una direttiva europea. La Corte ha altresì chiarito che il giudice di uno Stato membro, in sede di applicazione del diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva, è tenuto a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, senza che ciò pregiudichi il principio di reciproca fiducia.

I fatti e le questioni pregiudiziali

La signora HJ proponeva, in Francia, un giudizio contro la Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA contestando comportamenti discriminatori e molestie sul luogo di lavoro. Riteneva applicabile alla controversia il diritto inglese, individuato ai sensi della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (oggi sostituita dal regolamento (CE) n. 593/2008 – “Roma I”) e, in particolare, la legge del Regno Unito del 2010 sulla parità. Tale legge recepisce, nell’ordinamento britannico, la direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Vedendosi respinte le proprie istanze nel giudizio di primo grado, ricorreva alla Corte d’appello di Versailles, che, sulla base dell’analisi di ogni singola condotta ritenuta discriminatoria, confermava la sentenza del giudice di primo grado.

La signora HJ si rivolgeva, allora, alla Corte di cassazione francese, sostenendo che la Corte d’appello di Versailles avesse deciso in base a un’interpretazione della legge in questione non conforme all’art. 19 della direttiva, disposizione che impone al giudice di effettuare una valutazione complessiva dei fatti per determinare se essi configurino una discriminazione.

Va osservato che, sebbene il processo di primo grado fosse stato avviato prima della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, alla data della decisione della Corte d’appello di Versailles, il diritto dell’Unione aveva cessato di produrre i suoi effetti nel Regno Unito (per un approfondimento, si veda la sezione “Brexit e diritto internazionale privato” su questo Portale).

La Corte di cassazione francese ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se la legge del Regno Unito sulla parità, attuativa della direttiva, potesse ancora essere considerata, dopo la fine del periodo di transizione, “normativa di uno Stato membro che recepisce una direttiva”, quando i fatti si siano verificati e/o il procedimento sia stato avviato prima di tale data.

Il giudice del rinvio ha poi interrogato la Corte di giustizia sulla sussistenza di un dovere del giudice di interpretare il diritto di un altro Stato membro in modo conforme a una direttiva, senza che ciò osti al principio di reciproca fiducia.

Infine, ha domandato se, nel caso di impossibilità a procedere a tale interpretazione conforme, il giudice possa comunque disapplicare il diritto di un altro Stato membro, come farebbe nel caso del proprio diritto nazionale. Tale ultima questione è tuttavia dichiarata irricevibile dalla Corte per difetto di motivazione. 

La decisione della Corte 

La Corte di giustizia ha confermato, in primo luogo, l’applicabilità della direttiva a una controversia ancora pendente dopo la fine del periodo di transizione.

Sebbene l’accordo di recesso non rechi disposizioni sul punto, la Corte deduce “dall’economia generale” del testo in questione che le parti dell’accordo “[abbiano] inteso preservare la stabilità delle situazioni giuridiche esistenti prima della fine del periodo di transizione conformemente al principio della certezza del diritto”. La Corte giunge a tale conclusione sulla base di una lettura complessiva dell’accordo di recesso, e in particolare di quelle norme che riconoscono espressamente l’applicabilità del diritto dell’Unione, dopo la fine del periodo di transizione, ad alcune relazioni contrattuali e ad alcune controversie. Invero, secondo la Corte, il principio della certezza del diritto “osta a che una nuova norma di diritto sostanziale si applichi retroattivamente… ed esige che qualsiasi situazione di fatto sia valutata… alla luce delle norme giuridiche contemporaneamente vigenti”.

Tale ricostruzione è confermata, secondo i giudici di Lussemburgo, dall’art. 70, par. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che, dopo aver disposto, alla lettera a), che la risoluzione di un trattato libera le parti dall’obbligo di dargli esecuzione, precisa, alla lettera b), che tale risoluzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che derivano dall’esecuzione del trattato, né la situazione giuridica creatasi a motivo dell’esecuzione, prima della risoluzione dello stesso, salvo che le parti non dispongano altrimenti. La disposizione in parola codifica una norma di diritto consuetudinario, vincolante per le istituzioni dell’Unione. In assenza di una disposizione espressa nei trattati e nell’accordo di recesso, non si può pertanto dedurre, secondo la Corte, che l’Unione e il Regno Unito si siano accordati per porre fine retroattivamente all’applicazione del diritto dell’Unione a una controversia pendente alla data di fine del periodo di transizione.

In relazione alla seconda questione pregiudiziale, la Corte afferma che dal principio del primato discende l’obbligo dei giudici di uno Stato membro di interpretare il proprio diritto conformemente al diritto dell’Unione. Il principio di interpretazione conforme costituisce, per la Corte, un principio generale del diritto, che vale anche quando il giudice di uno Stato membro sia chiamato a interpretare le disposizioni di un altro Stato membro attuative di una direttiva.

Il dovere di interpretazione conforme contribuisce al rispetto di un altro principio, quello di reciproca fiducia, al quale la Corte ricollega l’obbligo per il giudice nazionale di ricercare “il contenuto del diritto di tale altro Stato membro” nonché “l’interpretazione che ne è data dai giudici di quest’ultimo”. 

Alla luce di quanto precede, il giudice nazionale è quindi tenuto a servirsi degli strumenti di ausilio nella ricerca del contenuto della legge straniera come la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE e la Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto straniero del 7 giugno 1968. È altresì tenuto ad adire, in via pregiudiziale, la stessa Corte di giustizia e a disapplicare, se del caso, le norme nazionali non conformi al diritto dell’Unione. 

La Corte aggiunge, infine, che la possibilità di censurare davanti ad una giurisdizione superiore l’interpretazione data dal giudice di grado inferiore di una norma straniera non conforme ad una direttiva europea prescinde dalla natura, fattuale o giuridica, che il diritto straniero riveste a tale fine nell’ordinamento del foro. Infatti tale controllo, che riguarda “il rispetto, da parte del giudice di grado inferiore, dell’obbligo di interpretazione conforme al risultato prescritto dalla direttiva”, sussiste “indipendentemente dalla questione se il diritto da interpretare sia quello del foro o di un altro Stato membro”. 

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