Corte di giustizia UE, 24 settembre 2026, causa C-176/25, IU c. BT – ECLI:EU:C:2026:785
Con sentenza 24 settembre 2026 (causa C-176/25), la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che, nell’ambito di un’azione per violazione dei diritti esclusivi di utilizzo di un’opera protetta dal diritto d’autore, la legge applicabile alla validità formale del contratto di cessione di tali diritti di utilizzo deve essere individuata ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”) e non agli effetti del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).
I fatti e la questione pregiudiziale
BT è un distributore tedesco che vende, tramite la piattaforma online eBay, dei tappetini per automobili. Incarica un fotografo polacco di scattare alcune fotografie dei tappetini, da pubblicare sulla piattaforma. I due si accordano oralmente: non stipulano un accordo scritto né sull’uso di tali fotografie né sul trasferimento al distributore dei diritti di utilizzo sulle stesse.
Un terzo, IU, si appropria di alcune di queste foto e le pubblica su eBay. BT decide di agire nei suoi confronti davanti al giudice tedesco. Ritiene, infatti, che la pubblicazione di tali fotografie abbia violato i suoi diritti esclusivi di utilizzo sulle stesse, che il fotografo gli aveva a suo tempo attribuito oralmente.
Il giudice tedesco accoglie la domanda. Ai sensi della legge tedesca, BT e il fotografo avrebbero concluso un valido contratto di cessione dei diritti di utilizzo e il convenuto, IU, li avrebbe violati.
IU impugna la sentenza davanti al giudice d’appello. Ritiene che la questione della validità formale del contratto di cessione debba essere regolata dalla legge polacca, e non da quella tedesca, ai sensi del regolamento Roma I, e più precisamente agli effetti del suo art. 4, par. 2 (la norma che assoggetta i contratti non espressamente nominati dal regolamento alla legge del paese nel quale il prestatore caratteristico del contratto ha la residenza abituale) e del suo art. 11, par. 1 (la norma che sottopone i requisiti di forma del contratto alla legge che ne disciplina la sostanza). La legge polacca, per parte sua, prevede che il contratto di trasferimento dei diritti esclusivi di utilizzo su opere come le fotografie sia concluso in forma scritta. Tale requisito non sarebbe stato rispettato nel caso di specie, ragione per cui i diritti in questione non sarebbero stati validamente trasferiti a BT.
BT, dal canto suo, ritiene invece applicabile alla questione in parola la legge tedesca, in forza dell’art. 8, par. 1, del regolamento Roma II. La norma assoggetta l’obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale alla legge del paese per il quale la protezione è chiesta (lex loci protectionis). Poiché, nel caso di specie, la protezione chiesta riguarda il territorio tedesco, il contratto di cessione sarebbe soggetto, secondo BT, alla legge tedesca, che non prevede il requisito della forma scritta per la cessione di diritti esclusivi di utilizzo.
Il giudice d’appello decide di sospendere il procedimento e di chiede alla Corte di giustizia dell’UE se la validità formale del contratto di cessione dei diritti esclusivi detenuti da una persona su un’opera protetta dal diritto d’autore debba essere ricondotta alla materia contrattuale o a quella extracontrattuale, ai fini dell’applicazione del regolamento Roma I, nel primo caso, o del regolamento Roma II, nel secondo.
La decisione della Corte
Secondo la Corte di giustizia, la questione oggetto del quesito pregiudiziale “deve essere ricollegata alla materia contrattuale, cosicché la legge applicabile a tale questione deve essere determinata in forza delle norme previste dal regolamento [Roma I]”.
Non vi è dubbio, per la Corte, che la violazione dei diritti di utilizzo commessa da IU costituisca un “fatto illecito” e che l’obbligazione da essa derivante debba considerarsi “extracontrattuale” agli effetti del regolamento Roma II.
Secondo la Corte, deve tuttavia considerarsi “autonoma e distinta”, rispetto alla responsabilità da illecito civile, la questione della validità formale del contratto di cessione di tali diritti. “Indipendentemente dall’oggetto del contratto considerato nonché dalla persona che invoca la loro violazione”, i requisiti di forma, afferma la Corte, servono “a inquadrare, ai fini di certezza del diritto e di tutela delle parti, la manifestazione di volontà delle parti di essere vincolate a un’obbligazione giuridica liberamente assunta, vale a dire … un’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’art. 1 del regolamento Roma I”.
Nel corroborare la sua posizione, la Corte risponde altresì alle argomentazioni mosse dalla Commissione europea nel corso del procedimento. Secondo la Commissione, la contestazione della validità formale del contratto di cessione avrebbe messo in discussione la stessa qualità di cessionario di BT, quindi la titolarità di quest’ultimo sui diritti di utilizzo. Secondo la Commissione, “qualora il requisito di forma vi faccia riferimento, la questione della titolarità, distinta da quella della validità del contratto, dovrebbe essere ricollegata alla materia dei diritti reali o alla materia del diritto d’autore e non alla materia contrattuale”.
La Corte di giustizia non avalla questo argomento della Commissione. Rileva, infatti, come la questione della validità formale “benché strettamente connessa a quella della titolarità del cessionario” non si riferisca “alla sostanza stessa del diritto d’autore … né al diritto di proprietà sull’opera protetta, cosicché essa non può essere collegata alla materia del diritto d’autore o alla materia dei diritti reali”.
Inoltre, continua la Corte, questo ragionamento non pregiudicherebbe il principio di territorialità di cui è espressione l’art. 8 del regolamento Roma II. Se il giudice, infatti, al termine della sua analisi, dovesse ritenere che il contratto sia valido dal punto di vista formale e che BT sia dunque titolare dei diritti esclusivi di utilizzo nel territorio tedesco, la violazione di tali diritti dovrebbe comunque essere valutata alla luce della legge designata dall’art. 8, par. 1.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte conclude che, nell’ambito di un’azione siffatta, la questione della validità formale del contratto di cessione di diritti esclusivi di utilizzo di un’opera protetta dal diritto d’autore debba essere ricondotta alla materia contrattuale, onde l’applicazione del regolamento Roma I.
