Sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano in tema di concorrenza sleale

di Antonio Zullo

Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2022, n. 36113, Rud Ketten Rieger & Dietz c. Stamperia Carcano Spa – ECLI:IT:CASS:2022:36113:CIV

Con ordinanza 9 dicembre 2022, n. 36113 la Corte di cassazione ha chiarito che l’illecito concorrenziale rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ed è regolato dalla legge dello Stato in cui l’evento dannoso si è verificato a carico della parte.

Il procedimento principale
Il Tribunale di Como accoglieva la domanda principale della società italiana Carcano diretta a far accertare che la società tedesca Rud aveva compiuto atti di concorrenza sleale e pratiche commerciali ingannevoli mediante la commercializzazione di “golfari” (anelli di fissaggio) muniti di simbolo attestante il possesso di certificazione in realtà scaduta ed accoglieva specularmente la domanda riconvenzionale della società tedesca diretta a far accertare il compimento di atti di concorrenza sleale e di pratiche commerciali ingannevoli imputabili alla società italiana per avere
commercializzato golfari muniti di simbolo attestante il possesso di certificazione in realtà mai conseguita. La decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza non definitiva che statuiva, tra le altre cose, che le condotte di concorrenza sleale della società tedesca avevano riguardato non solo il mercato italiano, ma anche quello “comunitario”. La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell’istruttoria e la società tedesca proponeva ricorso per Cassazione.

La pronuncia
La Suprema Corte ritiene infondato il motivo dedotto dalla ricorrente secondo cui l’art. 2598 c.c. dovrebbe considerarsi rivolto a reprimere unicamente le condotte poste in essere sul territorio italiano, muovendo dal presupposto che ciascun legislatore detterebbe la normativa in materia di concorrenza sleale avendo come unico riferimento il proprio mercato nazionale, di talché la normativa anticoncorrenziale sarebbe contraddistinta dal requisito di territorialità processuale e spiegherebbe pertanto la propria efficacia entro i soli confini dello Stato che l’ha emanata, senza che vi sia alcuna possibilità di applicare tali norme a condotte che si manifestino su mercati esteri.
Gli Ermellini ritengono al contrario che, una volta che la competenza giurisdizionale del giudice italiano sia stata affermata, anche implicitamente, con decisione passata in giudicato (la sentenza di primo grado, che aveva affermato la giurisdizione italiana, non era stata impugnata sul punto), tale competenza si debba estendere anche alle condotte lesive verificatesi al di fuori del territorio dello Stato in considerazione del fatto che l’illecito concorrenziale rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale la quale, a livello di diritto internazionale privato, è regolata (ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 218/1995) dalla legge dello Stato in cui l’evento dannoso si è verificato.

Rilievi
Il provvedimento in oggetto presta il fianco ad una serie di criticità.
La Suprema Corte lascerebbe intendere che la questione della competenza giurisdizionale condizionerebbe quella relativa alla legge applicabile (e viceversa), ma così non è: non possono invero sussistere dubbi sul fatto che siamo in presenza di due questioni disciplinate da regole ben diverse che, oltretutto, entrano in gioco in due fasi nettamente distinte dell’iter logico-giuridico da seguire per addivenire alla decisione finale.

La competenza giurisdizionale, conviene evidenziarlo, si sarebbe dovuta individuare in applicazione dell’art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I bis), che sancisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
La Corte di cassazione rinviene poi l’applicabilità della legge italiana facendo leva sull’art. 62 della legge n. 218/1995, il quale, quanto meno per il genere di illeciti in discussione, è stato da tempo soppiantato dal regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II), il cui art. 6 opera specifiche ed articolate distinzioni in tema di illeciti concorrenziali che la Corte non ha però minimamente preso in considerazione. Si pensi infatti che, mentre il par. 3, lett. a) di detto articolo stabilisce che “La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto”, il par. 3, lett. b) specifica che, nei casi in cui la restrizione della concorrenza abbia (anche solo potenziali) effetti sul mercato di più paesi “(…) chi promuove un’azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l’obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; (…)”. In altri termini, l’affermazione della Corte secondo la quale si applicherebbe necessariamente la legge dello Stato in cui l’evento dannoso si è verificato ai sensi dell’art. 62 della legge n. 218/1995 avrebbe dovuto essere riformulata alla luce di quanto previsto dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 864/2007.

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