Corte di giustizia UE, sentenza 22 dicembre 2022, causa C-98/22, ECLI:EU:C:2022:1032
La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 22 dicembre 2022 (causa C-98/22) ha chiarito che la nozione di “materia civile e commerciale” di cui all’art. 1, par. 1, del regolamento (UE) n.1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”), non include il giudizio promosso da un’autorità pubblica di uno Stato membro nei confronti di società stabilite in un altro Stato membro per reprimere pratiche restrittive della concorrenza nei confronti di fornitori qualora l’autorità eserciti azioni o poteri di indagine esorbitanti rispetto alle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati.
I fatti e il procedimento principale
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze francese, sulla base di elementi di prova ottenuti nel corso di un’indagine condotta tra il 2016 e il 2018, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunal de commerce de Paris le società belghe Eurelec e Scabel, nonché la centrale d’acquisto nazionale del gruppo GALEC (Groupement d’achat des centres Édouard Leclerc) e la ACDLEC (L’Association des centres distributeurs Édouard Leclerc).
La domanda era volta ad accertare l’esistenza di pratiche potenzialmente restrittive della concorrenza attuate in Belgio dall’Eurelec nei confronti dei fornitori francesi, costretti ad accettare riduzioni di prezzo e a sottoporre i contratti alla legge belga, eludendo quella francese. Accertato che tali pratiche fossero fonte di squilibro nei diritti e obblighi delle parti, si chiedeva al Tribunal di ordinare la cessazione delle pratiche e di condannare le società, tra l’altro, al pagamento di un’ammenda.
Le convenute, dal canto loro, eccepivano l’incompetenza dei giudici francesi poiché l’azione era diretta contro società stabilite in Belgio, ma invano. Le stesse, dunque, impugnavano la sentenza del Tribunal dinanzi alla Cour d’appel de Paris, ritenendo che l’azione promossa dal Ministro dell’Economia e delle Finanze non rientrasse nella nozione di “materia civile e commerciale” di cui al regolamento n. 1215/2012.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, invece, affermava che la decisione sulla difesa dell’ordine pubblico economico francese, oggetto dell’azione promossa, spettasse al giudice francese e che le domande proposte fossero comprese nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012. In particolare, con riferimento all’uso fatto dei poteri d’indagine, il Ministro sosteneva la necessità di distinguere tra fase d’indagine e procedimento giudiziario e
che il criterio di applicabilità del regolamento si traducesse nell’utilizzo degli elementi di prova, senza avere riguardo alle modalità della loro raccolta.
La Cour d’appel formulava quindi un rinvio pregiudiziale per chiedere alla Corte di giustizia se la nozione di “materia civile e commerciale” di cui all’articolo l’art. 1, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 includesse l’azione di un’autorità pubblica di uno Stato membro nei confronti di società stabilite in uno Stato membro diverso e volta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza nei confronti di fornitori stabiliti nel primo Stato membro, qualora siano esercitati poteri d’indagine oppure poteri di agire in giudizio che esorbitano rispetto alle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati.
La pronuncia
La Corte di giustizia prende le mosse dalla propria giurisprudenza, in particolare dalla sentenza 16 luglio 2020, Movic e a., causa C-73/19, osservando che se è vero che alcune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possono rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, non può essere così se l’autorità pubblica agisca nell’esercizio di pubblici poteri che esorbitano dalla sfera delle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati.
Secondo la Corte, l’azione promossa dalle autorità di uno Stato membro contro professionisti stabiliti in un altro Stato membro diretta ad accertare la sussistenza di pratiche commerciali sleali, ad ordinare la cessazione di tali condotte e che includa, in via accessoria, una domanda di irrogazione di una penalità, rientrerebbe nella nozione di “materia civile e commerciale”. Tuttavia, nel caso di specie, evidenzia la Corte, l’azione promossa dal Ministro dell’Economia e delle Finanze non solo è stata proposta sulla base di elementi di prova ottenuti nell’ambito di ispezioni dei locali e di sequestri di documenti, con l’utilizzo di poteri di indagine esorbitanti rispetto al diritto comune, ma è altresì diretta all’irrogazione di un’ammenda che, ai sensi della legge francese, solo il Ministro e il Pubblico Ministero possono chiedere al giudice di pronunciare.
Ciò vale, secondo la Corte, a distinguere la fattispecie in esame da quella oggetto della sentenza resa nel caso Movic, in cui le pubbliche autorità si limitavano a chiedere la pronuncia di un provvedimento inibitorio delle infrazioni commerciali: facoltà concessa anche ai soggetti interessati e alle associazioni a tutela dei consumatori.
La Corte, quindi, rammenta che spetta al giudice del rinvio verificare se il Ministro dell’Economia e delle Finanze francese abbia agito “nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)”, ai sensi dell’art. 1, par. 1, del regolamento n. 1215/2012: una siffatta azione non rientrerebbe nella nozione di “materia civile e commerciale”.
In conclusione, afferma che la nozione di “materia civile e commerciale”, secondo l’art. 1, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, “non include l’azione di un’autorità pubblica di uno Stato membro nei confronti di società stabilite in un altro Stato membro diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza nei confronti di fornitori stabiliti nel primo Stato membro, allorché detta autorità pubblica eserciti poteri di agire in giudizio oppure poteri d’indagine che esorbitano rispetto alle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati”.
