Corte di giustizia UE, sentenza 20 giugno 2024, causa C-35/23, Greislzel – ECLI:EU:C:2024:532
Con sentenza 20 giugno 2024 (causa C-35/23), la Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli art. 10 e 11 del regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) nel contesto di una sottrazione internazionale di minori.
I fatti
La controversia alla base del rinvio pregiudiziale riguardava un cittadino tedesco residente in Svizzera, padre della minorenne L, e la madre di quest’ultima, cittadina polacca, in merito alla responsabilità genitoriale sulla figlia.
Risulta dagli atti che, sin dalla nascita della bambina nel 2014, la famiglia non aveva mai condiviso la residenza. Il padre, residente in Svizzera per motivi di lavoro, si è recato regolarmente in visita presso la madre e la figlia in Germania fino all’aprile 2016, momento in cui queste ultime si sono trasferite in Polonia. Né la madre né la figlia avevano mai usufruito del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciato dall’Ufficio svizzero per l’immigrazione.
Nel luglio 2017, il padre ha presentato una domanda di ritorno della figlia in Svizzera ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980. La domanda è stata respinta in primo grado dal giudice polacco (il Tribunale circondariale di Cracovia–Nowa Huta), con la motivazione che il padre avrebbe prestato il proprio consenso al trasferimento in Polonia per un tempo indeterminato e che il ritorno avrebbe comportato un fondato rischio per l’interesse superiore della minore, poiché il padre aveva ammesso, in un’unica occasione, di avere usato violenza nei confronti della madre. La decisione è stata confermata in appello. Nel frattempo, il Tribunale regionale di Cracovia ha affidato a titolo provvisorio la bambina alla madre, con un obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre.
Quest’ultimo ha deciso quindi di rivolgersi alle autorità giurisdizionali tedesche, chiedendo al Tribunale circoscrizionale di Francoforte l’affidamento esclusivo della figlia, il diritto di deciderne la residenza nonché il ritorno della minore in Svizzera. La domanda è stata respinta, in quanto detto giudice non ha ritenuto di disporre della competenza giurisdizionale.
L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno), in qualità di giudice dell’appello, decideva quindi di sottoporre alla Corte di giustizia tre quesiti sull’interpretazione degli articoli 10 e 11 del regolamento n. 2201/2003.
Il primo quesito
Quale prima questione interpretativa, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se l’art. 10 del regolamento n. 2201/2003 sia applicabile anche nell’ipotesi in cui il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro dell’UE prima del trasferimento, ma il procedimento per il ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 si svolga tra uno Stato membro e uno Stato terzo e si concluda con il rifiuto delle autorità dello Stato membro in questione di ordinare il rimpatrio del minore. Infatti, L risultava abitualmente residente in Germania prima del trasferimento in Polonia insieme alla madre: trasferimento che il padre riteneva illecito, chiedendo tuttavia il ritorno della figlia non in Germania, bensì in Svizzera.
Secondo la Corte, l’art. 10 del regolamento non cessa di essere applicabile per il solo motivo che un’autorità centrale di un paese terzo è stata investita della richiesta di svolgimento di un procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aja del 1980 e che tale procedimento non ha avuto esito.
L’art. 10 prevede che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno conservino la loro competenza fino a che il minore non abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro. La regola sulla competenza appena illustrata è fondata sul “trasferimento illecito o mancato rientro del minore”, a prescindere dall’avvio, necessariamente successivo ed eventuale, di un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.
Infatti, la disciplina dell’art. 10 intende evitare che l’autore della sottrazione illecita del minore consegua un vantaggio procedurale derivante dal fatto che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale minore aveva la residenza abituale immediatamente prima di tale sottrazione perdano automaticamente la loro competenza per il solo motivo che tale minore risiede ormai abitualmente con l’autore di tale sottrazione in un altro Stato membro. Per contro, il titolare della responsabilità genitoriale, il cui diritto di affidamento è stato violato ai sensi dell’arti. 2, punto 11, di tale regolamento, non è obbligato ad avvalersi delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980 per chiedere il ritorno
del minore interessato (come già chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 settembre 2018, C.E. e N.E., cause riunite C 325/18 PPU e C 375/18 PPU, EU:C:2018:739, punti 49 e 51). Un procedimento di rimpatrio può, infatti, essere fondato su altre norme o su altre disposizioni di convenzioni internazionali, anche bilaterali.
Pertanto, la mera circostanza che il genitore il cui diritto di affidamento sia stato violato abbia avviato, senza successo, un procedimento in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 diretto ad ottenere il ritorno del minore illecitamente trasferito o trattenuto tramite l’autorità centrale di un paese terzo e trasmesso, in seguito, alle autorità competenti di uno Stato membro, non incide sull’applicazione, a una tale situazione, della regola di competenza prevista all’art. 10 del regolamento n. 2201/2003.
Il secondo quesito
Con il secondo quesito, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia quali fossero i requisiti per stabilire il perdurare della competenza giurisdizionale in capo allo Stato membro della precedente residenza del minore, nell’ipotesi di cui all’art. 10, lettera b), punto i) del regolamento n. 2201/2003. Secondo la Corte, la domanda posta dal giudice del rinvio riguardava principalmente la nozione di “domanda di ritorno” prevista dalla disposizione da ultimo citata. In particolare, ci si chiedeva se in tale nozione potessero rientrare:
1) una domanda di ritorno del minore verso uno Stato, ivi incluso un paese terzo, diverso dallo Stato membro nel quale tale minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno;
2) una domanda di affidamento di tale minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
Con riferimento all’ipotesi n. 1), la Corte di giustizia ha ricordato che il regolamento non specifica cosa debba intendersi per “domanda di ritorno”. Tuttavia, è logico e coerente con l’impianto delle norme sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale di cui al regolamento n. 2201/2003 che, da un lato, la “domanda di ritorno” debba essere rivolta alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio il minore è stato illecitamente trasferito e si trova fisicamente e, dall’altro, questa stessa domanda miri ad ottenere il ritorno di tale minore nello Stato membro nel cui territorio aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento e le cui autorità giurisdizionali si trovano generalmente, a causa della loro vicinanza geografica, nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse di tale minore. Non risponde a tale logica una domanda diretta a che il
minore sia condotto in un altro Stato, per di più paese terzo, nel cui territorio non ha risieduto abitualmente prima del suo trasferimento illecito.
Con riferimento all’ipotesi n. 2), la Corte ritiene che una domanda di affidamento presentata presso le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non possa essere considerata equivalente a una domanda di ritorno ai
sensi dell’art. 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003.
Infatti, una domanda di ritorno di un minore e una domanda di attribuzione dell’affidamento di un minore non sono intercambiabili, poiché queste due domande hanno funzioni diverse.
Pertanto, la Corte conclude affermando che l’art. 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non rientrano nella nozione di “domanda di ritorno”, ai sensi di tale disposizione, né una domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, né una domanda di affidamento del minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
Il terzo quesito
Con il terzo quesito, il giudice a quo ha chiesto alla Corte di stabilire se l’art. 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 2201/2003 trovi applicazione anche nell’ipotesi di un procedimento di rimpatrio che veda coinvolte le autorità di uno Stato terzo e uno Stato membro dell’Unione europea, qualora quest’ultimo sia lo Stato in cui il minore è stato illecitamente sottratto o trattenuto. Secondo la Corte, dalla formulazione dell’art. 11 di tale regolamento risulta che esso si applica in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980 solo nei rapporti tra gli Stati membri.
Ne consegue che gli obblighi di informazione e di notificazione previsti all’art. 11, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento, nonché il carattere esecutivo della decisione di cui all’art. 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento, non si applicano nell’ambito di un procedimento di ritorno del minore espletato tra un’autorità centrale di un paese terzo e le autorità dello Stato membro in cui si trova tale minore a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno.
