Si è tenuto a Varsavia, i giorni 17 e 18 giugno 2025, il 101esimo incontro dei punti di contatto e membri nazionali della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, organizzato dalla Presidenza polacca del Consiglio dell’UE e dedicato all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (c.d. Bruxelles II ter).
L’incontro, a cui sono stati presenti 134 partecipanti, ha preso le mosse dalla ricognizione del recente lavoro della Rete e del calendario delle prossime riunioni (il 22-23 ottobre e il 4-5 dicembre 2025 a Bruxelles in tema, rispettivamente, di notifiche/assunzione delle prove e di obbligazioni alimentari).
La Commissione europea ha aggiornato la platea sulle novità del Portale e-Justice, in particolare sulle modifiche apportate alla scheda tematica dedicata alle notifiche transfrontaliere, sui lavori del gruppo insediato presso il Consiglio d’Europa sui minorenni ucraini e sull’attuazione delle Convenzioni dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori e del 1996 sulla protezione dei minori. In relazione a quest’ultimo aspetto, la Commissione ha suggerito di inserire un richiamo alla Judges’ Newsletter on International Child Protection sul portale e-Justice.
Come di consueto, la Commissione ha fatto il punto sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE relativa all’interpretazione del regolamento Bruxelles II ter e, in particolare:
- sentenza 20 giugno 2024, causa C–35/23 Greislzel (si veda questo post)
- sentenza 6 marzo 2025, causa C–395/23 Anikovi (si veda questo post)
- causa C–190/25 Zelabrich (causa pendente)
I partecipanti hanno dunque discusso di alcune questioni calde relative all’applicazione del regolamento Bruxelles II ter, sulla base di problematiche sollevate dagli Stati membri. Il tour de table ha interessato, nello specifico: la questione incidentale (art. 16), il cross-border placement (art. 82) e certi aspetti operativi della sottrazione internazionale di minori. In relazione a quest’ultima, gli esperti e, soprattutto, le autorità centrali, sono stati chiamati a confrontarsi sulle rispettive esperienze nazionali in riferimento all’interazione di una decisione sul (non) rientro ed il corrispondente procedimento di merito sulla responsabilità genitoriale, alle spese e ai costi del procedimento di rientro e alle prassi delle autorità centrali più ampiamente considerate in questa prospettiva.
E’ stata questa l’ultima riunione della Rete di Giuseppe Vinciguerra, in qualità di Direttore dell’Autorità centrale italiana.
