Alcune precisazioni in ordine all’ampiezza della giurisdizione degli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari

di Francesco Pesce

Corte di giustizia UE, sentenza 27 marzo 2025, causa C-67/24, Amozov – ECLI:EU:C:2025:214

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 27 marzo 2025 (causa C-67/24), ha colto l’occasione per fornire alcune importanti precisazioni in materia di giurisdizione degli Stati membri a fronte di controversie il cui elemento di internazionalità sia rappresentato dal contatto, oltre che con uno Stato dell’Unione, unicamente con uno o più Paesi extraeuropei. La fattispecie dedotta all’attenzione della Corte riguardava le obbligazioni alimentari nella famiglia, e dunque l’applicazione in prima battuta del regolamento (UE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Nondimeno, le considerazioni svolte dalla Corte possono ugualmente estendersi ad ogni altra materia su cui l’Unione europea sia intervenuta normativamente per il tramite di regolamenti che, al pari del regolamento suddetto, proclamino la propria applicazione “universale” in punto di giurisdizione (si pensi ad esempio al regolamento (UE) n. 2016/1103 e al regolamento (UE) n. 2016/1104 in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate), ossia non permettano agli Stati destinatari delle proprie norme di ritenere legittimamente fondata la giurisdizione del foro sulla scorta di quanto previsto dal diritto processuale civile internazionale di fonte interna.

Il procedimento principale

La controversia di merito riguarda un cittadino bulgaro, R.K., sposato con K.Ch., cittadina canadese. I due figli della coppia, D.K. ed E.K., hanno doppia cittadinanza bulgara e canadese.

Nel 2017 viene pronunciato in Canada il divorzio della coppia; in tal sede, R.K. viene condannato al pagamento di prestazioni alimentari sia nei confronti dei figli che nei confronti dell’ex moglie.

Successivamente R.K. sposta la propria residenza abituale in Bulgaria, mentre l’ex moglie ed i figli rimangono in Canada.

R.K. adisce quindi il Tribunale distrettuale di Sofia chiedendo sia di essere sollevato da ogni residuo obbligo di natura alimentare nei confronti dell’ex moglie e di un figlio, divenuto nel frattempo maggiorenne, sia di veder ridotto l’importo dovuto all’altro figlio, anche in ragione dell’intervenuta dichiarazione di insolvenza, pronunciata in Canada a suo carico, nonché del proprio stato di disoccupazione, a partire dal 2018.

Il tribunale bulgaro di prima istanza si spoglia della cognizione della controversia dichiarando, ai sensi del regolamento 4/2009, il proprio difetto di giurisdizione, in ragione del fatto che nessun criterio tra quelli offerti dallo strumento normativo dell’Unione permetterebbe di radicare in Bulgaria la cognizione delle domande introdotte da R.K.

La decisione del Tribunale distrettuale Sofia viene tuttavia successivamente annullata dal giudice d’appello, il Tribunale di Sofia, che ritiene sussistente la giurisdizione del foro in applicazione del diritto comune bulgaro. Simile conclusione è fondata sulla circostanza per cui si tratterebbe di una controversia sottratta all’applicazione del diritto internazionale privato dell’Unione non soltanto in relazione alla domanda formulata nei confronti di K.Ch. – cittadina extraeuropea rispetto alla quale non sarebbe, dunque, possibile rinvenire nel regolamento alcun titolo di giurisdizione idoneo a ricondurre il procedimento entro i confini dello spazio giudiziario europeo –, ma anche per quanto attiene la domande relative al mantenimento dei figli – in merito alle quali viene in rilievo la circostanza dirimente per cui il regolamento 4/2009 non si applicherebbe tout court“ nei rapporti con gli Stati terzi” (sic): il considerando n. 15, nell’estendere l’ambito applicativo dello strumento al caso di convenuti abitualmente residenti in Stati terzi, si limiterebbe a prendere in considerazione le domande introdotte dal creditore di alimenti (e non, dunque, le domande formulate dal debitore, al pari di quella di revisione di cui al procedimento qui considerato). Né, infine, sarebbe possibile individuare un accordo ad hoc applicabile in materia nei reciproci rapporti tra Bulgaria e Canada (sic).

Il giudizio viene dunque rinviato per il proseguimento nel merito innanzi al giudice di prime cure, ossia lo stesso Tribunale distrettuale di Sofia. Esso, non condividendo le conclusioni raggiunte in appello e temendo di poter incorrere in una violazione del regolamento 4/2009, adisce in via pregiudiziale la Corte di giustizia al fine veder accertato

  1. se sia legittimo in base al regolamento, ed in particolare alla luce del considerando n. 15, che la competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari “transfrontaliere” venga fondata, in uno Stato membro, sulla base del diritto interno, qualora il rapporto presenti elementi di contatto, oltre che con tale Stato, solo con un Paese extraeuropeo;
  2. se il regolamento si applichi anche a domande di riduzione di prestazioni alimentari, e non solo a domande di condanna al pagamento di prestazioni alimentari, come invece sostenuto dalla giurisprudenza nazionale bulgara;
  3. se la nozione di “cittadinanza comune” di cui all’art. 6 copra solo i casi di totale coincidenza o se, al contrario, trovi applicazione anche nel caso di coincidenza parziale collegata al possesso di doppia cittadinanza;
  4. se il caso dedotto in giudizio, in cui il creditore non presenta significativi contatti con uno Stato membro ulteriori rispetto al possesso della mera cittadinanza, possa ricadere nella categoria della “eccezionalità” tale da dar luogo all’applicazione del forum necessitatis di cui all’art. 7 del regolamento.

La pronuncia

Occorre premettere che i quesiti individuati sub (ii) e (iii) non sembrano sollevare reali dubbi sull’interpretazione della materia in oggetto. Si tratta di questioni relativamente pacifiche e/o già affrontate nella giurisprudenza della Corte, sicché non vale la pena soffermarvisi: senz’altro ogni tipologia di domanda inerente la fissazione, la modifica o l’estinzione del credito alimentare rientra nell’ambito applicativo ratione materiae del regolamento, così come la presenza di cittadinanze plurime non esclude comunque il possesso di (almeno) una cittadinanza comune, che dunque può e deve essere valorizzata ai fini dell’art. 6.

Pare invece di maggiore interesse la soluzione offerta dalla Corte al quesito sub (i).

Se un da un lato la risposta potrebbe apparire ugualmente agevole in base all’esegesi del testo regolamentare e, più in generale, in base alla sistematica interpretazione degli strumenti adottati nell’ambito del cd. spazio giudiziario europeo (strumenti che non tutti condividono la stessa impostazione: si pensi al regolamento 2019/1111, cd. Bruxelles II-ter, che ancora milita in direzione contraria, lasciando spazio all’applicazione delle norme interne in via residuale: cfr. artt. 6 e 14 del medesimo), dall’altro lato si tratta di un profilo che sembra determinare rilevanti incertezze nella prassi giudiziaria non soltanto bulgara, sicché è meritevole di qualche considerazione ulteriore.

Il regolamento, in realtà, non dovrebbe lasciare spazio al dubbio: l’art. 10 è lapidario nel prevedere che “[l]’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza” (enfasi aggiunta).

Dunque, delle due, l’una: in materia di obbligazioni alimentari con carattere di internazionalità, ad oggi, la giurisdizione degli Stati dell’Unione o non sussiste, o deve potersi fondare sulle previsioni del regolamento: tertium non datur. Nessuno spazio residuo di applicabilità può e deve essere riconosciuto alle norme interne tese a delimitare la giurisdizione del foro.

Alla luce di tali premesse, sembra ad esempio difficile giustificare l’orientamento fatto proprio dalle stesse sezioni unite della Corte di cassazione nel momento in cui, a fronte di una controversia che presentava elementi di collegamento sia con l’Italia che con uno Stato terzo (nella specie, la Federazione Russa), hanno escluso che la delimitazione della giurisdizione italiana potesse fondarsi sul regolamento n. 4/2009, in quanto “la disciplina dallo stesso dettata non può (…) ritenersi in alcun modo operante nei confronti della Federazione Russa, non essendo quest’ultima uno Stato membro dell’UE” (Cass., sez. un., sentenza 19 ottobre 2022, n. 30903).

Né, sul punto, può valere il richiamo a quel considerando n. 15 che, anzi – come condivisibilmente osservato di giudici di Lussemburgo – avvalora proprio la posizione da ultimo esposta, dacché non vi sono ragioni valide per aderire alla tesi della corte bulgara secondo la quale esso si riferirebbe soltanto alle domande introdotte dal creditore: è facilmente rilevabile come la nozione di “convenuto”, nel regolamento, possa indifferentemente ascriversi sia alla posizione del debitore, sia a quella del creditore.

Si tratta dunque di una questione che, lungi dal presentare profili di novità in senso proprio, avrebbe potuto meritare un approfondimento in ragione delle incertezze che ancora sembra sollevare nella prassi.

Invero, sul punto la Corte di giustizia sembra essere stata piuttosto evasiva. Dopo aver dichiarato di voler trattare congiuntamente i primi due quesiti, si sofferma in realtà sul (solo) secondo, chiarendo a tal riguardo che le domande de quibus rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione oggettivo del regolamento. Non si trova traccia, invece, dell’aspetto relativo all’ambito di applicazione soggettivo dello stesso (oggetto espresso del primo quesito), e della conseguente attitudine, o meno, del diritto interno a venire in rilievo al di fuori di tale limite soggettivo, qualora esistente.

A ben vedere, il tema non è del tutto obliterato, bensì frettolosamente liquidato nella parte motiva (punti 34 e 36), laddove ci si limita a ricordare – condivisibilmente – il carattere universale delle norme del regolamento sui conflitti di giurisdizione, salvo poi affermare incidenter tantum – assai meno condivisibilmente, a parere di chi scrive – che tale carattere universale è dato dal fatto che esse “possono condurre a stabilire la competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo”: atteso che non è chiaro come tali norme potrebbero assumere un simile effetto extraterritoriale (limitandosi, al contrario, a ripartire la giurisdizione tra le autorità dei Paesi membri dell’UE), in realtà il carattere universale risiede proprio nella loro capacità di escludere qualsiasi residuale rilievo dei diritti nazionali.

Venendo, infine, al quarto ed ultimo quesito, il tema potrebbe ritenersi di interesse nella misura in cui il ricorso al forum necessitatis rappresenta un’eventualità senz’altro marginale in termini statistici. La domanda è semplice: può la mera cittadinanza di un Paese membro rappresentare condizione sufficiente per “attivare” tale titolo eccezionale di giurisdizione e, dunque, riportare la cognizione della domanda innanzi alle competenti autorità di quel Paese? Oppure, al contrario, tale ipotesi non soddisfa il requisito del “collegamento sufficiente” richiesto dall’art. 7?

È chiaro che nel momento in cui sia accertato che la competenza del foro europeo (bulgaro, nel caso di specie) non può essere fondata sugli altri criteri previsti dal regolamento, e parallelamente (come si è appena detto) è preclusa l’applicazione dei titoli di giurisdizione previsti dall’ordinamento nazionale, il ricorso al forum necessitatis rappresenta l’ultima possibilità prima dell’inevitabile declaratoria del difetto di giurisdizione.

Ebbene, la Corte non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto non possa dedursi dall’analisi letterale dell’art. 7, dalla chiara lettera del considerando n. 16 (“[l]a competenza fondata sul forum necessitatis potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti”) nonché, in sede giurisprudenziale, dalla precedente pronuncia MPA (“per ritenere che una controversia debba presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, è possibile fondarsi sulla cittadinanza di una delle parti”: Corte di giustizia UE, sentenza 1° agosto 2022, causa C-501/20, MPA, su cui si veda questo post).

Se da un lato, infatti, ritiene che l’elemento della cittadinanza non possa astrattamente escludersi dal novero dei “collegamenti sufficienti” all’applicazione del foro di necessità – dovendosi semmai valutare volta a volta la valenza che essa assume nel caso di specie dedotto in giudizio – dall’altro lato si limita a riprendere la lettera dell’articolo nell’evidenziare la necessità che, nello Stato terzo con il quale la controversia ha il più stretto collegamento, il procedimento non possa “ragionevolmente” essere intentato o svolto o si riveli impossibile. Ovviamente, l’apprezzamento di tali circostanze non può che essere rimesso al giudice del merito.

Sul punto, pare dunque maggiormente significativa la precisazione operata dalla Corte nel già menzionato caso MPA: “– per ritenere, in casi eccezionali, che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto in uno Stato terzo, occorre che, al termine di un’analisi circostanziata degli elementi addotti in ciascun caso di specie, l’accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l’applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell’equo processo, senza che occorra che la parte che si avvale di detto articolo 7 sia tenuta a dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano tale procedimento dinanzi ai giudici del medesimo Stato terzo”.

Insomma, (quasi) nulla di nuovo sotto il sole (anche se repetita iuvant).

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