Il 103° incontro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale dedicato alle obbligazioni alimentari

di Maura Lospalluti

Il 4 e 5 dicembre 2025, si è svolto a Bruxelles il 103° incontro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (EJN-civ), dedicato al regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

Una parte dei lavori è stata dedicata agli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia. Ci si è soffermati, in particolare, sulla pronuncia Amozov (sentenza 27 marzo 2025, causa C-67/24, Amozov ECLI:EU:C:2025:214, su cui si veda questo post), dove la Corte ha chiarito (i) che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un giudice di uno Stato terzo che non sia parte della Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia; (ii) che il requisito della cittadinanza comune delle parti previsto dall’art. 6 del regolamento (la norma che prevede una competenza sussidiaria) è soddisfatto anche quando i convenuti, oltre alla cittadinanza dello Stato membro del giudice adito, possiedano la cittadinanza di uno Stato terzo; e (iii) che, agli effetti dell’art. 7 (la norma che contempla un foro di necessità), può essere proposta una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un giudice di uno Stato terzo non parte della Convenzione dell’Aja del 2007, a condizione che tale domanda non possa ragionevolmente essere presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato terzo in questione.

È stato poi esaminato il caso Winderwill (causa C‑516/24), oggetto dell’opinione dell’avvocato generale del 2 ottobre 2025. Nel caso in parola, ci si è posti il problema di sapere se una domanda di gratuito patrocinio, alla quale è allegata una domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari, costituisca un “atto equivalente” ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento (la norma che definisce a quali condizioni un’autorità giurisdizionale può considerarsi adita agli effetti del regolamento). L’Avvocato generale ha risposto in senso negativo.

Sono stati resi noti, inoltre, i tempi di attuazione della digitalizzazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, che avverrà entro il 2031.

La Commissione ha poi presentato alcune statistiche in merito all’applicazione del regolamento tra il 2022 e il 2024: la Polonia presenta il numero più elevato di casi pendenti. È stata segnalata l’esistenza di numerosi casi pre‑Brexit e l’assenza di rifiuti di riconoscimento di pronunce dopo il 2024. Gli Stati membri sono stati invitati ad aggiornare i dati entro il 9 gennaio 2026.

La International Academy of Family Lawyers (IAFL) ha presentato i risultati di un’indagine tra i propri membri, che evidenzia criticità pratiche nell’applicazione del regolamento, con particolare riguardo alla legge applicabile e al reperimento di informazioni finanziarie.

Il Permanent Bureau della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (HCCH) ha aggiornato i partecipanti sulle nuove ratifiche della Convenzione del 2007, che attualmente conta 56 Stati contraenti, inclusa l’UE.

La Norvegia ha illustrato il funzionamento del proprio sistema per la determinazione e la riscossione del mantenimento e ha presentato la nuova legge sulla riscossione, che entrerà in vigore nel 2026.

Il confronto tra i punti di contatto e gli esperti presenti ha avuto ad oggetto, tra l’altro, i trasferimenti internazionali di fondi, il calcolo degli interessi, l’uso della mediazione, la cooperazione tra autorità centrali e l’interazione tra obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori.

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