Corte d’appello di Roma, sez. I civ., ordinanza 4 giugno 2026
Con ordinanza 4 giugno 2026, la Corte d’appello di Roma ha disposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine all’interpretazione dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 44/2001, chiedendo se la nozione di “decisione” ivi contenuta comprenda anche il provvedimento con cui il giudice di uno Stato membro, pronunciandosi sulla domanda di accertamento dei requisiti per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una sentenza emessa in uno Stato terzo, dichiari che tali requisiti non sussistono.
Il procedimento
La controversia principale trae origine da un ricorso proposto, ai sensi dell’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, al fine di ottenere l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento e la declaratoria di esecutività in Italia di una sentenza di condanna al risarcimento del danno, per atti di concorrenza sleale, pronunciata da un giudice di uno Stato extra-UE (segnatamente, l’Albania) e passata in giudicato. Le società convenute si sono opposte all’accoglimento della domanda, eccependo – tra l’altro – l’esistenza di un giudicato ostativo, rappresentato da due pronunce definitive, rispettivamente di un giudice francese e di un giudice dei Paesi Bassi, che avevano già negato, in analoghi giudizi promossi dalla stessa parte ricorrente, il riconoscimento e l’esecutività della medesima sentenza dello Stato terzo, all’interno dei due ordinamenti.
Secondo le resistenti, tali pronunce sarebbero idonee ad essere automaticamente riconosciute nello spazio giudiziario europeo ai sensi dell’art. 33 del regolamento n. 44/2001, precludendo così, ai sensi dell’art. 64, lett. e), della legge n. 218 del 1995, un nuovo giudizio italiano avente il medesimo oggetto, posto che i motivi di rifiuto del riconoscimento sarebbero del tutto omogenei a quelli previsti dalla legge n. 218 del 1995 e che la corte olandese, in particolare, avrebbe concluso nel senso della contrarietà della decisione albanese all’ordine pubblico.
Una precisazione sul regolamento applicabile
Merita un chiarimento la ragione per cui, in una fattispecie decisa nel 2026, la Corte d’appello richiami il regolamento n. 44/2001 anziché il regolamento n. 1215/2012, attualmente applicabile. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice romano, il regime applicabile ratione temporis non dipende dalla data di instaurazione del giudizio italiano ex art. 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (successiva al 2015), bensì da quella dei giudizi esteri le cui pronunce vengono invocate come giudicato ostativo: il procedimento francese e quello olandese risultano instaurati prima del 10 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012. In forza della norma transitoria di cui all’art. 66, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 è dunque il regolamento n. 44/2001 a dover essere utilizzato come parametro per stabilire se le sentenze francese e olandese siano idonee a circolare come “decisioni” nello spazio giudiziario europeo. Da qui la scelta della Corte d’appello di formulare il quesito pregiudiziale con riferimento all’art. 32 del regolamento n. 44/2001, pur restando immutata la questione interpretativa anche sotto la disciplina oggi vigente (l’art. 2, lett. a) del regolamento n. 1215/2012, che riproduce, nella sostanza, la medesima nozione di “decisione”.
Le ragioni del rinvio
Il nodo interpretativo sottoposto alla Corte di Lussemburgo è dunque se una decisione definitiva di diniego del riconoscimento di una sentenza di Stato terzo, resa da un giudice di uno Stato membro, costituisca essa stessa una “decisione” ai sensi dell’art. 32 del regolamento n. 44/2001, tale da beneficiare del meccanismo di riconoscimento automatico previsto dall’art. 33, par. 1 (“Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”).
La parte ricorrente ha invocato in senso contrario il principio di esclusione del doppio exequatur (exequatur sur exequatur ne vaut), richiamando la sentenza della Corte di giustizia 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Bank, secondo cui le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e, mutatis mutandis, del regolamento n. 44/2001) relative alla litispendenza e connessione non si applicano ai procedimenti diretti al riconoscimento o all’esecuzione di sentenze emesse in Stati terzi.
La Corte d’appello ritiene tuttavia che tale precedente non risolva univocamente la questione, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia che ha adottato una nozione ampia di “decisione”. In particolare, nella sentenza 7 aprile 2022, causa C-568/20, J. Limited, la Corte ha affermato che anche un’ingiunzione di pagamento adottata da un giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive di uno Stato terzo costituisce una “decisione” ai sensi dell’art. 2, lett. a), del regolamento n. 1215/2012 (disposizione corrispondente all’art. 32 del regolamento n. 44/2001), qualora sia stata pronunciata all’esito di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro d’origine, precisando che da Owens Bank non può desumersi l’esclusione categorica di tali decisioni dall’ambito applicativo del regolamento. Nello stesso senso si era già orientata la sentenza 15 novembre 2012, causa C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung, secondo cui la nozione di “decisione” di cui all’art. 32 del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi provvedimento emesso dal giudice di uno Stato membro, senza distinzioni legate al suo contenuto, pena la creazione di una categoria di atti giudiziari sottratta al regime di riconoscimento e non qualificabile come tale dagli altri Stati membri.
Ritenendo che dalla giurisprudenza eurounitaria non emerga una soluzione dotata di evidenza tale da escludere ragionevoli dubbi interpretativi (nella logica dell’acte clair), la Corte d’appello di Roma ha quindi rimesso la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia.
Ove la Corte del Lussemburgo dovesse rispondere in senso affermativo al quesito pregiudiziale, riconoscendo che anche il diniego di riconoscimento di una sentenza di Stato terzo pronunciato da un giudice di uno Stato membro costituisce una “decisione” ai sensi dell’art. 32 del regolamento n. 44/2001 (e dunque dell’art. 2, lett. a), del regolamento n. 1215/2012, si porrà verosimilmente un ulteriore problema, che la pronuncia dovrà affrontare: quello della misura in cui una simile decisione sia vincolante per i giudici degli altri Stati membri. I requisiti per il riconoscimento e il conferimento della esecutività alle decisioni di Stati terzi, infatti, non sono armonizzati a livello europeo e restano rimessi al diritto nazionale di ciascuno Stato membro: ad esempio, alcuni ordinamenti – diversamente dall’Italia, la cui disciplina di cui all’art. 64 della legge n. 218 del 1995 non la contempla – subordinano il riconoscimento e il conferimento della esecutività in primis alla condizione di reciprocità. Un’estensione indiscriminata dell’automatismo di cui all’art. 33 anche a tali decisioni rischierebbe pertanto di esportare, in Stati membri privi di requisiti equivalenti, valutazioni condotte sulla base di parametri nazionali non armonizzati e non necessariamente sovrapponibili.
