La legge applicabile al contratto di mutuo secondo il regolamento Roma I

di Pietro Franzina

Corte di cassazione, II sezione civile, ordinanza 14 aprile 2026, n. 9546 – ECLI:IT:CASS:2026:9546CIV

Con ordinanza n. 9546/2026, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che il contratto di mutuo integra una “prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”) e dunque soggiace, in assenza di electio iuris, alla legge del paese di residenza abituale del prestatore di servizi, cioè del mutuante.

La vicenda all’origine del ricorso e la pronuncia della Cassazione

Una società italiana chiede al Tribunale di Cremona che una società con sede in Brasile sia condannata a restituirle certe somme prese a mutuo tra il 2012 e il 2013. La convenuta invoca la prescrizione del credito. Afferma che il contratto è retto dalla legge brasiliana e che il termine quinquennale ivi previsto è ormai decorso. L’applicabilità della legge brasiliana discende, per la convenuta, dall’art. 4, par. 2, del regolamento Roma I, ai sensi del quale, in mancanza di scelta, il contratto che non sia riconducibile ad alcuno dei tipi previsti dall’art. 4, par. 1, soggiace alla legge del paese di residenza abituale della parte tenuta ad eseguire la “prestazione caratteristica”, vale a dire, per la convenuta, la restituzione della somma mutuata.

Il Tribunale di Cremona, ritenuto applicabile il diritto italiano, accoglie le domande e condanna la società brasiliana.

Contro la sentenza d’appello, che ha confermato quella di primo grado, la società brasiliana propone ricorso per cassazione. Lamenta che i giudici di merito hanno errato nell’affermare l’applicabilità della legge italiana. Critica la ricostruzione della Corte d’appello di Brescia secondo cui la dazione di denaro dalla società italiana a quella brasiliana costituisce un “servizio”, onde il rapporto intercorso fra le parti costituisce una “prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento Roma I, con conseguente applicabilità della legge italiana, in quanto legge del paese in cui il prestatore di servizi (il mutuante, in questa prospettazione) ha la sua residenza abituale. La ricorrente imputa alla Corte d’appello di non aver tenuto conto delle particolari caratteristiche del finanziamento in discussione: un mutuo concesso da un soggetto che non esercita il credito è operazione diversa da quelle che pone normalmente in essere un istituto di credito o altro operatore professionale del settore finanziario.

La Corte di cassazione concorda con la ricostruzione dei giudici d’appello secondo cui il mutuo rientra nel concetto di “prestazione di servizi” di cui all’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento Roma I, e che il servizio fornito consiste nella dazione del denaro al mutuatario. Conferma, pertanto, che la causa andava decisa secondo la legge italiana e rigetta il ricorso. 

La pronuncia: le ragioni a sostegno dell’applicabilità del regolamento Roma I

Come i giudici di merito, anche la Corte di cassazione affronta il caso applicando il regolamento Roma I. La conclusione è del tutto condivisibile. Suscita invece perplessità il ragionamento seguito per giungere a tale affermazione. La seconda sezione, seguendo i giudici bresciani, prende le mosse non dal regolamento ma dall’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. La norma dispone che la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali si determina “in ogni caso” secondo la convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per la Corte, avendo il regolamento Roma I sostituito la convenzione di Roma, il rinvio di cui all’art. 57 deve intendersi oramai come un rinvio al regolamento. 

L’affermazione, non nuova (si veda ad esempio Corte di cassazione, sez. un., ordinanza 21 luglio 2021, n. 20819, oggetto di questo post), appare criticabile per quattro ragioni.

Innanzitutto, servendosi di una norma interna per giustificare l’applicazione di un regolamento, la Corte sembra non considerare che, in virtù del primato del diritto dell’Unione europea, il regolamento Roma I si applica per forza propria alle fattispecie comprese nel suo campo di applicazione. L’applicabilità diretta del regolamento al caso in esame appare pacifica: i contratti rientrano, ai sensi dell’art. 1, nella sfera di applicazione materiale del regolamento, e sono stati conclusi dopo il 17 dicembre 2009, onde risulta soddisfatto anche il requisito di applicabilità ratione temporis del regolamento di cui all’art. 28.

La circostanza che il rapporto coinvolga una società brasiliana non incide in alcun modo sulla applicabilità del regolamento: negli Stati membri dell’Unione, il regolamento opera, nei casi rientranti nella sua sfera applicativa, a prescindere dalla nazionalità delle parti, dl paese in cui le stesse sono stabilite, dl paese in cui il contratto è sorto o quello in cui devono trovare esecuzione le obbligazioni da esso nascenti. Le norme di conflitto dettate dal regolamento possiedono, del resto, una efficacia universale (art. 2), e possono dunque richiamare, indifferentemente, la legge di uno Stato membro dell’UE come di uno Stato terzo.  

La via seguita dalla Corte è criticabile, in secondo luogo, perché la Corte non si avvede che, anche sotto la convenzione di Roma, la funzione dell’art. 57 della legge n. 218/1995 non è mai stata quella di provocare l’applicabilità della normativa uniforme ai casi che la stessa dichiara di volere disciplinare, ma semmai quella di estenderne l’impiego alle “obbligazioni contrattuali” estranee alla sua sfera. L’inciso “in ogni caso” che si incontra nell’art. 57 serve precisamente ad ampliare l’operatività delle norme di conflitto europee in materia di contratti a situazioni che, pur riguardando dei contratti, sono estranee al suo campo di applicazione, segnatamente ai sensi dell’art. 1, par. 2, della convenzione e del regolamento.

L’approccio, in terzo luogo, suscita perplessità perché il passaggio attraverso l’art. 57 comporta un inutile appesantimento di un ragionamento già di per sé non agevole: la Corte, accreditando questo modo di procedere, segnala la necessità di un’analisi in due passaggi (dall’art. 57 alla convenzione di Roma, e dalla convenzione al regolamento) in un caso in cui si tratta di rispondere, in realtà, a un unico quesito: se il caso rientri nel campo di applicazione ratione materiae e ratione temporis del regolamento. Il quadro delle fonti del diritto internazionale privato è notoriamente complesso: la giurisprudenza di legittimità non ha alcun bisogno di complicarlo proponendo percorsi intricati là dove principi ben noti (il primato del diritto dell’Unione) tracciano per l’interprete degli itinerari ricostruttivi assai più semplici.   

La strada intrapresa dalla Corte, del resto, non costituisce solo una complicazione inutile. È altresì una complicazione pericolosa, che giustifica la formulazione di una quarta criticità. La Corte, servendosi del diritto dell’Unione in virtù del richiamo disposto dal diritto interno, rischia di veicolare l’idea (errata, come osservato) che il caso sia estraneo di per sé alla sfera del diritto (internazionale privato) dell’Unione europea, e vi rientri solo in ragione del rinvio di cui all’art. 57 della legge n. 218/1995, cioè in virtù di una “nazionalizzazione” (della convenzione e oggi) del regolamento operata per relationem. Un’impressione, questa, che rischia di trasmettere a chi legge l’ordinanza l’impressione che, trattandosi di un caso retto da norme interne, i canoni interpretativi del diritto dell’Unione coesistano con quelli interni (non è così: il regolamento va interpretato secondo i criteri propri del diritto dell’Unione, non quelli italiani), e che eventuali questioni ermeneutiche non possano essere sottoposte alla Corte di giustizia (non è vero: la Corte è competente a norma dell’art. 267 TFUE: eventuali dubbi interpretativi riguardano il regolamento, non l’art. 57 della legge).

Giova rammentare a quest’ultimo riguardo che i regolamenti producono i loro effetti direttamente negli ordinamenti degli Stati membri, per cui l’entrata in vigore e l’applicazione di un regolamento “non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno”: gli Stati membri “devono astenersi dall’adottare provvedimenti atti a sminuire la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario”, risultando di conseguenza inammissibile “qualsiasi pratica che possa nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica”, compresa la riproduzione delle norme dell’Unione nel diritto interno oppure, è lecito aggiungere, un rinvio ad essa (sentenza 10 ottobre 1973, F.lli Variola, causa 34/73). In breve, la sola interpretazione dell’art. 57 della legge n. 218/1995 che possa dirsi compatibile con gli obblighi previsti dal diritto UE è quella che assegna a tale disposizione non già una funzione di “innesco” del regolamento Roma I nelle fattispecie che il regolamento disciplina proprio vigore, quanto piuttosto il compito di disporre l’applicazione di tale regolamento, in Italia, anche a casi lato sensu contrattuali che il regolamento, di per sé, non pretende di disciplinare (ad esempio, gli accordi di elezione del foro, là dove si discorra, ad esempio, della loro validità sostanziale).

La pronuncia: la qualificazione del contratto

Rilevato che le parti non si sono avvalse della possibilità di accordarsi su una scelta di legge ai sensi dell’art. 3 del regolamento, la Cassazione ha volto lo sguardo, nell’ordinanza, verso l’art. 4, la norma generale sulla legge applicabile ai contratti in mancanza di scelta.

Secondo la Corte di cassazione, come detto, il mutuo concesso dalla società italiana a quella brasiliana costituisce una “prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento e soggiace dunque alla legge del paese di residenza abituale del prestatore di servizi. Come la Corte d’appello, anche la seconda sezione scorge nella dazione del denaro una “prestazione di servizi” e identifica nel mutuante la parte tenuta a prestare detto servizio.

Per giungere a questa conclusione la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE elaborata in relazione all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I”), corrispondente, oggi, all’art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis. Si tratta di una norma sulla competenza giurisdizionale che, al ricorrere di certe condizioni, attribuisce il potere di decidere le domande riguardanti, per l’appunto, un contratto di prestazione di servizi al giudice del luogo in cui la prestazione è stata o deve essere eseguita.

Ritenendo (del tutto condivisibilmente) che gli indirizzi ricostruttivi maturati in relazione alla norma ora richiamata possano essere estesi anche alle disposizioni del regolamento Roma I che ne mutuano il linguaggio, la Cassazione rileva che, per la Corte di giustizia, il concetto di prestazione di servizi, inteso in chiave “autonoma” (cioè in mondo indipendente da quanto dispongano le norme interne di questo o quel paese) abbraccia tutti i contratti in forza dei quali una parte si impegna a svolgere una determinata attività a fronte di un corrispettivo (sentenza 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, causa C‑9/12; sentenza 14 luglio 2016, Granarolo SpA c. Ambrosi Emmi France SA, causa C-196/15).

La seconda sezione fa leva sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia anche per rilevare che nulla impedisce di scorgere una “prestazione di servizi” in un’attività di tipo creditizio. Nella sentenza Saale Kareda, la Corte ha effettivamente ricondotto al concetto di prestazione di servizi la concessione di un finanziamento da parte di una banca a un suo cliente (sentenza 15 giugno 2017, Saale Kareda c. Stefan Benkö, causa C-249/16). Nota la Cassazione che la Corte di giustizia non ha mai affermato che, ai fini della qualificazione del contratto come “prestazione di servizi”, la parte che versa il denaro debba rivestire la qualifica di operatore professionale del settore creditizio.

Tanto basta, secondo la Cassazione, a ritenere che la fattispecie vada ricondotta all’art. 4, par. 1, lett. b), del regolamento Roma I, e a rigettare la prospettazione della ricorrente secondo cui verrebbe in gioco l’art. 4, par. 2. Quest’ultima disposizione, in effetti, viene in gioco solo quando si faccia questione di un contratto che non rientri in alcuna delle figure tipiche elencate all’art. 4, par. 1, o che combini due o più di quelle figure.

Il ragionamento appena riferito non è del tutto persuasivo. I giudici della seconda sezione riconoscono che la nozione di prestazione di servizi implica un facere e un corrispettivo: ammettono che il secondo elemento può essere soddisfatto dall’attribuzione al prestatore di qualsiasi vantaggio economico (gli interessi, nella specie), ma omettono di approfondire il primo elemento, di fatto suggerendo che la dazione di una somma di denaro integri sempre e in ogni caso una “attività”.

L’affermazione avrebbe probabilmente richiesto dei riscontri più sicuri. Ciò per due motivi.

Da un lato, perché la Corte di giustizia ha escluso, nella sua giurisprudenza relativa alla nozione di prestazione di servizi nel regime di Bruxelles I, che il concetto di “attività” possa essere inteso in modo così ampio da ricomprendere, nei fatti, qualsiasi operazione dotata di valenza economica. Nel caso Falco, peraltro citato nell’ordinanza, la Corte di giustizia ha negato, per esempio, che costituisca una “prestazione di servizi” il contratto con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale ne conceda lo sfruttamento, dietro corrispettivo, non rinvenendosi in questo caso un facere capace di fungere da proiezione tangibile del contratto (sentenza 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch c. Gisela Weller-Lindhorst, causa C-533/07).

Dall’altro, perché il precedente più pertinente a cui la Cassazione si è richiamata, la sentenza Saale Kareda, riguarda un’operazione diversa, per alcuni aspetti, a quella all’origine del caso sottoposto alla seconda sezione. Certo, sul piano dei diritti e degli obblighi delle parti, il mutuo concesso da una banca non differisce dal mutuo concesso da un’impresa che non esercita il credito (come nella specie), come del resto non differisce dal mutuo concesso, ad esempio, da una persona fisica a un parente o a un amico (perlomeno quando la restituzione si accompagni alla corresponsione di interessi). Ai fini dell’interpretazione delle norme di diritto internazionale privato, tuttavia, siano esse relative alla competenza giurisdizionale o alla legge applicabile, vanno valutati anche altri fattori: se il fine è quello della prossimità (cioè quello di attribuire la giurisdizione a giudici vicini al centro di gravità del rapporto e assoggettare il rapporto alla legge di un paese in cui si proietti un aspetto significativo dell’operazione), allora sembra lecito distinguere due scenari.

La concessione di risorse finanziarie ad opera di un istituto di credito implica sempre un facere: la dazione del denaro si inquadra in un’opera professionale che implica la valutazione dell’affidabilità creditizia del mutuatario, un giudizio sugli impieghi delle somme prestate e, spesso, la fornitura di servizi accessori. Un’operazione così congegnata non si esaurisce in un trasferimento di risorse da una parte all’altra, e sembra dunque poter essere ragionevolmente ricondotta al concetto di prestazione di servizi ai fini de regolamenti Bruxelles I bis e Roma I. Appare invece eccessivo affermare che accada sempre e immancabilmente lo stesso quando il finanziamento si inserisca in una cornice economica diversa, in particolare quando sia una fornitura isolata di risorse finanziarie, che obbedisca a ragioni diverse da quelle che spingono un istituto di credito a erogare un mutuo (ad esempio, come accade nei finanziamenti intra-gruppo, quando risponda a una mera esigenza di riequilibrio finanziario interno, oppure, ove intervenga fra partecipanti a una joint venture, quando serva ad assicurare ad uno di essi la disponibilità di mezzi di cui beneficeranno anche gli altri partecipanti). In questa ipotesi, la qualificazione del contratto come “prestazione di servizi” potrebbe non giustificarsi: l’essenza dell’operazione non è il lavoro del mutuante, ma il passaggio di disponibilità finanziarie dal mutuante al mutuatario, e il conseguente obbligo di quest’ultimo di restituire quanto ricevuto e remunerare l’altra parte. Trattare i due scenari come omologhi, là dove sono economicamente diversi, rischia di condurre, sul terreno del regolamento Roma I e del regime di Bruxelles I, ad esiti non coerenti alla logica di prossimità che ispira i due testi.

Vi è poi una considerazione che la seconda sezione non sembra evocare nell’ordinanza. Un dubbio di qualificazione come quello che la Cassazione è stata chiamata a sciogliere presuppone che l’accordo stipulato fra le parti abbia l’effetto di far sorgere in capo al mutuante l’obbligo di fornire al mutuatario certe risorse finanziarie: solo in questo caso si pone la questione di sapere se tale impegno vada inteso alla stregua dell’impegno di prestare un servizio, nel senso sopra descritto. Se invece l’operazione passa per la conclusione di un contratto reale, vale a dire un contratto che si perfeziona con la dazione della somma di denaro, diventa difficile trattare quella dazione come una “prestazione di servizi”: la prestazione rileva infatti per la costituzione dell’accordo, non per l’attuazione degli obblighi nascenti dallo stesso. Come tale, non può essere considerata come un momento esecutivo del programma contrattuale a cui ancorare l’individuazione della “sede” del contratto stesso, cioè delle sue proiezioni geografiche: ai fini dei regolamenti Bruxelles I bis e Roma I, sono soprattutto queste proiezioni che interessano.

L’ordinanza della Cassazione dice assai poco sul tenore dell’accordo fra le parti e le circostanze di fatto potenzialmente rilevanti ai fini della verifica di cui sopra. Non è dunque agevole dire se il mutuo alla base della controversia presentasse i caratteri propri della “prestazione di servizi” (lasciandosi in tal modo sussumere nel precedente del caso Saale Kareda) o se invece se ne discostasse. Il principio di diritto affermato dalla seconda sezione finisce in questo modo col rivestire una assolutezza che è invece difficile prestargli: è possibile che le circostanze imponessero la soluzione accolta dalla Cassazione, ma l’ordinanza non indica con sufficiente chiarezza tali circostanze e sembra anzi veicolare l’idea che si possa pervenire alla medesima conclusione senza distinguere fra mutui che incorporano un facere e mutui che si riducono a un passaggio di risorse da una parte all’altra.  

La Cassazione, se avesse considerato come plausibile la distinzione ora affacciata, avrebbe ben potuto considerare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendole se una siffatta distinzione sia pertinente e a quali criteri essa obbedisca. Si tratta di un quesito che la Corte di Giustizia non ha sin qui mai affrontato, e che non sembra potersi dire assorbito nella sentenza Saale Kareda. Non è inutile ricordare che i giudici interni “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno” sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia quando nutrano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Per sottrarsi a tale obbligo devono indicare le “ragioni specifiche e concrete” che permettano di ritenere riunite una delle c.d. eccezioni Cilfit all’obbligo di rinvio (si veda da ultimo la sentenza 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling; per un approfondimento si veda qui).

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