Le Sezioni Unite sulla competenza a nominare il curatore speciale di minorenni rifugiati ai fini del loro rimpatrio in Ucraina

Corte di cassazione, sez. un., ordinanza 26 luglio 2026, n. 24044 – ECLI:IT:CASS:2026:24044CIV

Con ordinanza depositata il 26 luglio 2026, n. 24044, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito a quale giudice spetti la nomina di un curatore speciale di minorenni in conflitto di interessi con il proprio tutore, ai fini del loro rimpatrio in Ucraina. La Cassazione si è soffermata sull’incidenza dello status di rifugiate, attribuito alle minori nel caso di specie, sul procedimento di rimpatrio.

La vicenda si innesta nel quadro della cospiqua giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in relazione al ricoscimento in Italia di provvedimenti stranieri di nomina di “tutori internazionali” ai sensi della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, eseguita in Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101. In tale cornice, la Cassazione ha affermato a più riprese che i provvedimenti di nomina di un tutore assunti all’estero, ai sensi della legge di uno Stato parte della Convenzione dell’Aja del 1996 (tra cui l’Ucraina), sono riconosciuti automaticamente in Italia (si veda, ad esempio, questo post).

Il procedimento

La vicenda riguarda due minorenni sfollate in Italia, provenienti da un orfanotrofio in Ucraina, alle quali il Console generale d’Ucraina competente aveva designato una tutrice con un provvedimento riconosciuto in Italia ai sensi degli art. 23 ss. della Convenzione dell’Aja del 1996. Sul caso si erano espressi i giudici di legittimità, con sentenza n. 17633/2023, disponendo l’inapplicabilità della legge n. 47/2017 in materia di minori stranieri non accompagnati, l’archiviazione del procedimento dinanzi al Tribunale di Catania, che aveva condotto alla nomina di un tutore provvisorio italiano, nonché la revoca dell’affidamento temporaneo delle minori alla coppia di affidatari individuata, “a far data dalla effettiva partenza delle minori per il rientro in Ucraina”.

Con nota del 10 maggio 2023, l’Ambasciata d’Ucraina in Italia chiedeva di avviare la procedura di rimpatrio dei minori con accompagnamento della tutrice in località indicata quale luogo sicuro. Gli affidatari delle minori chiedevano al Tribunale di Catania la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la sussistenza di conflitto di interessi tra le minori e la tutrice. Il giudice ordinario si dichiarava incompetente, individuando il tribunale per i minorenni unico competente ai fini del rimpatrio ai sensi della legge n. 64/1994, in quanto giudice del procedimento in corso.

Ad agosto 2023, il Console ucraino a Napoli nominava un curatore speciale per le minori “ai soli fini del rimpatrio” e, nel mese di settembre, il giudice tutelare accoglieva l’istanza di nomina di un curatore speciale per le minori avanzata su nuovi elementi dal competente Procuratore della Repubblica, non avendo il tutore preso in considerazione “né le raccomandazioni di non rimpatrio formulate dall’Alto Commissariato proprio in relazione ai minori ucraini né le gravi condizioni di salute” delle sorelle, in cura presso strutture ospedaliere pubbliche italiane. A gennaio 2024, in sede di reclamo, il Tribunale ordinario di Catania confermava la nomina del curatore speciale delle minori, ritenendo “nulla, per assoluta genericità e per mancato ascolto dei minori”, la nomina consolare dell’agosto precedente.

Nel maggio 2024, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania riconosceva alle minori lo status di rifugiate.

Con ordinanza 10 maggio 2025, n. 12410, la prima sezione civile della Corte di cassazione – adita dalla tutrice internazionale – chiedeva alle Sezioni Unite: i) se spetti al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore speciale nel caso di conflitto di interessi tra tutore internazionale e minori; ii) se possa non essere riconosciuto in Italia il provvedimento di nomina del Console generale di Ucraina di un curatore speciale del minore ai fini del suo rimpatrio, ai sensi dell’art. 23 ss. della Convenzione dell’Aja del 1996; e iii) se interferisca sulla competenza e sulla procedura di rimpatrio l’attribuzione dello status di rifugiato alle minori.

La pronuncia

Le Sezioni Unite, muovendo dall’ultimo quesito, ritengono che l’attribuzione alle minorenni dello status di rifugiate abbia “mutato l’ambiente normativo che fa da sfondo alla vicenda”. La Cassazione si sofferma sugli elementi da tenere in considerazione per valutarne il superiore interesse ai sensi dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e, più nello specifico, nel quadro delle procedure di attribuzione della protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2011/95/UE (dal 1° luglio 2026 sostituita dal regolamento (UE) 2024/1347). Tale valutazione, da svolgersi su base individuale, è obbligatoria (Corte di giustizia UE, sentenza 11 giugno 2024, K., L., causa C-646/2021), rientra nella responsabilità esclusiva dell’autorità nazionale competente (Corte di giustizia UE, sentenza 22 novembre 2012, M. M., causa C-277/11) e non può prescindere dal parere del minore in questione, in funzione della sua età e grado di maturità.

In relazione al terzo quesito, la Corte enuncia dunque il seguente principio di diritto: “In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, costituisce principio che informa l’intero sistema di protezione dei minori che la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso nel Paese di origine sia cedevole ove sopraggiunga la protezione internazionale con l’attribuzione dello status di minori rifugiate, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta. Conseguentemente, il provvedimento assunto per dirimere il conflitto, tra le minori e il tutore nazionale, reclamato e confermato, sia pure con diversa motivazione, con la decisione ora impugnata in sede di legittimità, è viziato da inefficacia sopravvenuta”.

In relazione al secondo quesito, le Sezioni Unite ribadiscono la giurisprudenza di legittimità già intervenuta ad evidenziare il riconoscimento automatico, ai sensi degli art. 23 ss. della Convenzione dell’Aja del 1996 (Cass. sentenze n. 17063/2023, n. 28637/2023, n. 33944/2024). La Corte sancisce a tal proposito che, ove i minori si trovino in Italia con un tutore “e abbiano espresso una volontà oppositiva rispetto alla volontà del tutore, per dirimere un simile conflitto o in difetto di una valida nomina di curatore speciale consolare o di una nomina consolare a cui si possa riconoscere efficacia nell’ordinamento italiano, deve intervenire l’autorità nazionale competente all’apertura e gestione della tutela dei minori senza genitori, da individuarsi nel Giudice tutelare del circondario ove è la sede principale … degli interessi del minore, come recita l’art. 343 c.c.”. Ciò ai sensi dell’art. 360, co. 2 c.c., che prevede che il giudice tutelare nomini un curatore speciale, qualora, mancando un protutore, si profili una opposizione di interessi preclusiva del piano esercizio dei poteri di rappresentanza.

Gli articoli 78 e 80 c.p.c. (nonché gli articoli 473-bis.7 e 473-bis.8 c.p.c.), invece, vengono in rilievo quando vi sia un procedimento pendente o da instaurare, fattispecie che non riguarda il caso in esame. Fino all’attribuzione dello status di rifugiate, infatti, il caso riguardava un’ipotesi di rimpatrio volontariamente deciso dal tutore, nella qualità di rappresentante legale delle minori, al quale il tribunale per i minorenni aveva dato il nullaosta, che “non è un provvedimento da portare ad esecuzione, … ma semplicemente è volto a rimuovere un limite alla possibilità che il soggetto interessato eserciti alcune facoltà e alcuni poteri che sono già nella sua sfera di competenza”.

In conclusione, le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto secondo il quale: “Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l’esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. Ove il Console non eserciti le sue prerogative in materia oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 23 della citata Convenzione, la realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suo affari ed interessi. Nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento ex art. 24 della citata Convenzione, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell’ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all’art 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell’ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare”.

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