Il foro del contratto nei rapporti tra avvocati e ordini professionali d’appartenenza

10 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 5 dicembre 2019, causa C-421/18, Ordre des avocats du barreau de Dinant c. JN – ECLI:EU:C:2019:1053

Con sentenza 5 dicembre 2019 (causa C-421/18), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sull’interpretazione del foro in materia contrattuale di cui all’art. 7, punto 1 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”) nel quadro di una controversia tra un avvocato e il proprio ordine di appartenenza.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia tra l’Ordine degli avvocati di Dinant, in Belgio, e un avvocato iscritto a tale ordine, residente in Francia, relativa al mancato pagamento dei contributi professionali dovuti. L’avvocato viene citato dinanzi al giudice belga sulla base della competenza giurisdizionale in materia contrattuale ai sensi dell’art. 7, punto 1 del regolamento Bruxelles I bis. L’avvocato contesta la competenza giurisdizionale perché l’iscrizione all’albo dell’ordine ai fini dell’esercizio della professione non avrebbe natura contrattuale, ma costituirebbe piuttosto adempimento di una formalità amministrativa e di un obbligo ex lege.

La pronuncia

La Corte ricorda che una controversia ove l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio è esclusa dalla “materia civile e commerciale” ai sensi dell’art. 1 del regolamento Bruxelles I bis. Pertanto, una controversia relativa all’obbligo in capo ad un avvocato di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell’ordine degli avvocati a cui appartiene rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento solo a condizione che lo stesso ordine non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri. Tuttavia, la Corte non esclude che, oltre ai rapporti imposti ex lege, un ordine di avvocati stabilisca con i suoi iscritti anche rapporti di natura contrattuale. Così, laddove detti contributi costituiscano il corrispettivo di prestazioni liberamente concordate, in particolare di natura assicurativa, che l’ordine in questione abbia negoziato con un terzo al fine di ottenere condizioni più vantaggiose per gli avvocati iscritti allo stesso ordine, l’obbligo di versare siffatti contributi avrebbe carattere contrattuale e, pertanto, un’azione promossa per ottenere l’adempimento di tale obbligo rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 7, punto 1, lett. a), del regolamento Bruxelles I bis. Sono queste circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.