Sull’opponibilità alla persona assicurata della proroga di giurisdizione prevista in un contratto di assicurazione

28 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 27 febbraio 2020, causa C‑803/18, AAS “Balta” c. UAB “Grifs AG” – ECLI:EU:C:2020:123

Con sentenza 27 febbraio 2020 (causa C‑803/18), la Corte di giustizia si è pronunciata sull’opponibilità, alla persona assicurata, di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto di assicurazione tra il contraente e l’assicuratore nel quadro del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (regolamento “Bruxelles I bis”).

Il procedimento principale

Il procedimento principale concerne il procedimento, dinanzi al giudice lituano, volto ad ottenere il pagamento di un indennizzo assicurativo richiesto da una società che fornisce servizi di sicurezza, registrata in Lituania, nei confronti di una società di assicurazione stabilita in Lettonia. La società madre della prima aveva concluso un contratto con la seconda in cui si prevedeva che tutte le controversie da esso derivanti si sarebbero risolte in via amichevole e, se le parti non fossero giunte a un accordo, dinanzi al giudice lettone. Il giudice adito chiede se tale clausola di proroga della giurisdizione sia opponibile all’assicurato che non l’abbia espressamente sottoscritta e che sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore. In materia di contratti di assicurazione, gli articoli 15, punto 5 e 16, punto 5 del regolamento Bruxelles I bis consentono di derogare a tali disposizioni nella misura in cui i contratti coprano “grandi rischi” quali definiti nella direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

La pronuncia

La Corte ricorda che, in materia di assicurazioni, la proroga di giurisdizione resta inquadrata in termini rigorosi dall’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole (sentenza 13 luglio 2017, Assens Havn, causa C‑368/16, punto 36). Tanto premesso, non si può prescindere dal fatto che la forza economica dell’assicurato e quella degli assicuratori e dei contraenti dell’assicurazione siano identiche o simili. La Corte considera che la facoltà di derogare alle regole generali di competenza giurisdizionale nei contratti di assicurazione che coprono un “grande rischio” si applichi esclusivamente nei rapporti tra le parti contraenti e non può, in regola generale, essere estesa al terzo assicurato. Da ciò discende che la clausola attributiva della competenza giurisdizionale prevista in un contratto di assicurazione che copre un “grande rischio”, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento Bruxelles I bis, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.