La “materia contrattuale” nei contratti di trasporto aereo con voli con coincidenza

29 Ottobre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 7 marzo 2018, cause riunite C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16,flightright GmbH e a. contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Roland Becker contro Hainan Airlines Co. Ltd e Mohamed Barkan e a. contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA – ECLI:EU:C:2018:160

Nella sentenza 7 marzo 2018 (cause riunite C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16), la Corte di giustizia ha chiarito il significato di “materia contrattuale” e “luogo di esecuzione dell’obbligazione” alla luce del regolamenti n. 44/2001n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (rispettivamente, regolamenti “Bruxelles I” e “Bruxelles I bis”) nel quadro di tre procedimenti principali relativi a richieste di compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, avanzate nei confronti di vettori aerei che non comparivano come controparte contrattuale.

Il procedimento principale

I procedimenti riuniti riguardano tre richieste di compensazione pecuniaria avanzate ai sensi del regolamento n. 261/2004 da passeggeri che lamentavano cancellazioni e ritardi prolungati di voli con coincidenza operati da vettori diversi. In particolare, gli attori nei procedimenti principali convenivano in giudizio il vettore con il quale non avevano stipulato il contratto di trasporto aereo. 

La pronuncia

La Corte ha chiarito, innanzitutto, che il regolamento Bruxelles I e, dunque, anche il successivo regolamento Bruxelles I bis, non si applica ad un convenuto domiciliato in uno Stato terzo (nella specie, una compagnia aerea cinese). Secondo la Corte, poi, l’art. 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di “materia contrattuale” ivi contenuta include anche l’azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza, proposta sul fondamento del regolamento n. 261/2004 nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato. La Corte ha inoltre chiarito che l’espressione “luogo di esecuzione” di cui alla stessa disposizione e, così, all’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, in caso di volo con coincidenza, è da intendersi il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria sia fondato su un problema verificatosi sul primo volo, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati.