Uno studio in tema di reciprocità nell’attività notarile

by Lisa Stivanello

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno Studio che analizza, in una prospettiva operativa, le fattispecie nelle quali si debba o meno verificare la sussistenza della condizione di reciprocità.

Il documento approfondisce le modalità tramite cui accertare la reciprocità, esamina i casi esenti da tale verifica e analizza il rapporto tra la regola di reciprocità contenuta nell’art. 16 delle preleggi al codice civile e la capacità dello straniero di succedere mortis causa e di compiere attività negoziale nell’ambito dei regimi patrimoniali.

2 commenti

  • Paolo Pasqualis ha detto:

    Il chiaro compendio di Daniela Boggiali ci ricorda che nel nostro sistema resiste ancora una norma (l’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile) che conduce, tra l’altro, a questi risultati.
    – Uno straniero in Italia può vedersi negare la capacità giuridica necessaria all’acquisto di una casa o allo svolgimento di una attività lavorativa perché “in fatto” (non si sa accertato da chi, posto che vedremo come risponde il Ministero degli affari esteri a chi glielo chiede) un italiano nello Stato di quello straniero non può fare altrettanto.
    – Quanto sopra accadrebbe (sempre secondo i fautori della reciprocità “in fatto”) anche se l’Italia avesse concluso un apposito trattato internazionale con lo Stato di cui è cittadino quello straniero.
    – L’art. 1, comma 1, d.p.r. n. 394/1999 dice che “Ai fini dell’accertamento della condizione di reciprocità […] il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri”, ma quando se ne fa richiesta il Ministero invia il contenuto di una scheda presente nel sito internet (non si sa quanto aggiornata), accompagnata dalla nota “Si specifica, ad ogni buon conto, che le informazioni fornite nella presente sezione non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima” (sottolineatura mia).
    – In questo modo in Italia uno straniero perde (in parte) la propria capacità giuridica se non è in grado di dimostrare che nel suo Paese un italiano può esercitare analoghi diritti. Ma non dovrebbe essere che la capacità giuridica per i soggetti esistenti è la regola e l’incapacità l’eccezione? E quindi, quanto meno, invertire l’onere della prova?
    Ancora qualche domanda.
    – Se la ragione che giustifica la sopravvivenza di questa norma è la speranza che lo Stato nel quale l’italiano non può esercitare certi diritti si convinca ad ammettercelo, così da ottenere di conseguenza il miglioramento del trattamento dei suoi cittadini in Italia, questo è mai accaduto nella realtà?
    – Se con questa norma si vuole attuare una rappresaglia diplomatica nei confronti di Stati che mortificano i diritti degli italiani, si sono avuti risultati concreti o non sarebbe stato meglio adottare mezzi più appropriati?
    – Se con questa norma si vuole evitare il facile ingresso in Italia di investitori provenienti da Stati non graditi, si è considerato che oggi, per questi casi, esistono norme sulla lotta al riciclaggio e decisioni di organi internazionali (l’ONU, ad esempio) sul “congelamento” dei beni e dei fondi appartenenti a soggetti o organizzazioni criminali?
    – E come avrà fatto Gheddafi a suo tempo a dimostrare la sussistenza della reciprocità per poter acquistare la partecipazione nella FIAT, mentre espelleva gli italiani dalla Libia e ne confiscava i beni?
    Paolo Pasqualis

  • ugo friedmann ha detto:

    Forse, al di là delle giuste e condivisibili affermazioni di Paolo Pasqualis il punto è proprio quello della opinabilità assoluta della sussistenza o meno della condizione di reci procità (un poco come la esistenza o meno dei vincoli in materia di beni culturali)
    Esistono in sostanza campi del diritto in cui conseguenze molto gravi sono correlate a situazioni non documentabili
    quindi prima di ottenere la auspicata abrogazione di una norma desueta e inapplicata nella sua concreta attuazione occorrerebbe quantomeno uno sforzo concreto e serio da parte della Farnesina per tenere aggiornata e chiara la banca dati della reciprocità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.