Sul coordinamento tra procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori

20 Novembre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 19 settembre 2018, cause riunite C‑325/18 PPU e C-375/18 PPU, Hampshire County Council c. C.E. e N.E. – ECLI:EU:C:2018:739

Con sentenza 19 settembre 2018 (cause riunite C‑325/18 PPU e C-375/18 PPU), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 11 del regolamento n. 2201/2003 sulla  competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia familiare e di responsabilità genitoriale (“Bruxelles II bis”) e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella cornice di una sottrazione internazionale di minori.

I procedimenti principali

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono su una controversia relativa al ritorno nel Regno Unito di alcuni minori trasferiti dai genitori in Irlanda per evitarne il collocamento sotto tutela. Il procedimento di ritorno contrappone l’Hampshire County Council (HCC) del Regno Unito e i genitori dei minori, cittadini britannici. Il giudice irlandese concede l’affidamento provvisorio dei minori all’omologo dell’HCC in Irlanda e li colloca presso una famiglia affidataria. L’HCC chiede l’esecuzione in Irlanda dell’ordinanza di collocamento sotto tutela ai sensi del regolamento Bruxelles II bis e i minori, consegnati ai servizi sociali, tornano nel Regno Unito all’insaputa dei genitori, i quali propongono ricorso avverso tale ordinanza. Il ricorso viene respinto perché tardivo rispetto al termine previsto dall’art. 33, par. 5 del regolamento Bruxelles II bis. I genitori impugnano la decisione di rigetto. Il giudice del rinvio chiede se l’HCC avrebbe dovuto esaurire i mezzi disponibili ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori nello Stato membro ospitante prima di eseguire l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ai sensi del regolamento Bruxelles II bis. Chiede poi se lo stesso regolamento osti all’adozione, da parte del giudice di uno Stato membro, di misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, che vieti di avviare o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

La pronuncia

La Corte ricorda come la relazione tra il regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell’Aja del 1980 sia precisata all’art. 11, par. 1, del regolamento, secondo il quale i giudici di uno Stato membro devono applicare i paragrafi da 2 a 8 di tale articolo al procedimento di ritorno previsto dalla Convenzione. Tali disposizioni non richiedono tuttavia che una persona, un organismo o un’autorità, nel caso in cui sia dedotta una sottrazione internazionale di minori, si debbano basare sulla Convenzione dell’Aia del 1980 per chiedere il rientro immediato di tale minore nello Stato della sua residenza abituale. La Corte ricorda dunque che le anti-suit injunction sono vietate (sentenze 27 aprile 2004, Turner, causa C‑159/02, e 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, causa C‑185/07): sono incompatibili con il principio della fiducia reciproca su cui si basa il regolamento Bruxelles II bis. Nel procedimento principale non si configura tuttavia un’anti-suit injunction, dal momento che il procedimento giudiziario di adozionenel Regno Unito ha oggetto ed effetti distinti da quelli del procedimento fondato sul regolamento Bruxelles II bis, riguardante il rientro dei minori e volto a salvaguardare il diritto di ricorso dei genitori interessati.Il regolamento pertanto non osta, in una situazione come quella nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.