Sulla competenza dei notai a rilasciare mandati di esecuzione non riconosciuti ed eseguiti in altri Stati membri

by Lisa Stivanello

Corte di giustizia UE, sentenza 7 maggio 2020, cause riunite C-267/19 e C-323/19, Parking d.o.o. c. Sawal d.o.o. e Interplastics s.r.o. c. Letifico d.o.o. – ECLI:EU:C:2020:351

Con sentenza 7 maggio 2020 (cause riunite C-267/19 e C-323/19), la Corte di giustizia fornisce alcuni ulteriori chiarimenti sulle implicazioni della sua precedente giurisprudenza con riferimento alla normativa nazionale croata che autorizza i notai a rilasciare mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico. In particolare, la Corte torna sull’interpretazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dell’art. 18 TFUE, nonché del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“).

I procedimenti principali

Le due controversie riguardano l’instaurazione, presso notai croati, di procedimenti di esecuzione forzata sulla base di “atti autentici”: la normativa croata autorizza i notai a procedere alla riscossione forzata di crediti sulla base di un atto autentico, rilasciando un mandato di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso della parte debitrice.
Nei casi esaminati, la domanda di esecuzione forzata e il mandato di esecuzione emessi dal notaio vengono opposti innanzi al giudice croato, che rileva tuttavia l’impossibilità di proseguire il procedimento di opposizione, dato che il mandato non solo era stato adottato nel corso di un procedimento privo di contradditorio ma era anche stato emesso dal notaio e non da un’autorità giurisdizionale. Difatti, il giudice del rinvio, in linea con la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, evidenziava in particolare che i mandati di esecuzione rilasciati dai notai in Croazia non sono riconosciuti negli altri Stati membri né come titoli esecutivi europei (ex regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati), né come decisioni giudiziarie (ex regolamento 1215/2012), causando così una discriminazione, vietata dall’articolo 18 TFUE, tra soggetti croati e di altri Stati membri.
In entrambe le cause, il Tribunale di commercio di Zagabria sospendeva i procedimenti per adire la Corte di giustizia in merito alla conformità della normativa croata al diritto dell’Unione e chiedendo se quest’ultimo osti ad una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione che non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro (come risulta dalla sentenza 9 marzo 2017, Pula Parking, causa C‑551/15).

La pronuncia

La Corte, in primo luogo, ripercorre la sentenza Pula Parking rammentando che i notai in Croazia, quando esercitano le proprie funzioni nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un “atto autentico”, non possono essere qualificati né come “giudici” ai sensi del regolamento sul titolo esecutivo europeo né come “autorità giurisdizionali” ai fini dell’applicazione del regolamento sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La CGUE, difatti, aveva dichiarato che i mandati così emessi dai notai non potevano essere qualificati come “decisioni giudiziarie” rivelandosi non idonei a circolare negli altri Stati membri sulla base del regolamento, senza che tale situazione costituisca una discriminazione alla rovescia.
Con riferimento all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice del rinvio sosteneva la sussistenza di una violazione del diritto ad un ricorso effettivo a causa del carattere non contraddittorio dell’esecuzione forzata, sulla base di un atto autentico, avviata innanzi ai notai. La Corte richiama nuovamente la sentenza Pula Parking, ricordando come essa avesse affermato che, in realtà, il procedimento di esecuzione forzata svolto innanzi ai notai garantisse l’accesso al giudice. Difatti, i notai croati esercitano le loro competenze sotto il controllo di un giudice dinanzi al quale il debitore ha la possibilità di impugnare il mandato di esecuzione rilasciato dai notai. Di conseguenza, la Corte dichiara inesistenti le asserite violazioni all’art. 47 della Carta per la sola mancanza di contraddittorietà del procedimento svolto innanzi ai notai, sulla base di un atto autentico.
La Corte ribadisce infine che l’art. 18 TFUE e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione che non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

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