L’applicazione delle disposizioni a tutela dei consumatori del regolamento Bruxelles I bis ai contratti relativi alla negoziazione di strumenti finanziari non stipulati da un professionista

di Tommaso Ferrario

Corte di giustizia UE, sentenza 2 aprile 2020, causa C-500/18, AU c. Reliantco Investments LTD e Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti – ECLI:EU:C:2020:264

Con sentenza 2 aprile 2020 (causa C-500/18), la Corte di giustizia ha chiarito le condizioni alle quali una persona fisica che abbia concluso con una società contratti finanziari differenziali può essere considerata “consumatore” ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”). La Corte ha anche dichiarato che ai fini dell’applicazione del capo II, sezione 4, dello stesso regolamento, l’azione del consumatore deve essere inscindibilmente connessa a tali contratti.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia sorta tra la Reliantco Investments LTD e una persona fisica domiciliata in Romania. In particolare sostiene quest’ultima di essere stata vittima, nell’ambito di un contratto relativo ai benefici derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari, di una manipolazione che le avrebbe causato la perdita di una consistente somma di denaro. Ritenuto competente il giudice rumeno – in virtù dell’art. 17, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con gli artt. 18 e 19 del regolamento Bruxelles I bis – la Reliantco Investments LTD e la controllata Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti sono chiamate a rispondere per fatto illecito a causa dell’inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori. Le società convenute, per parte loro, contestando la qualifica di consumatore della controparte, eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice rumeno a favore di quello cipriota in virtù dell’art. 25, par. 1, dello stesso regolamento e di una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto nonché l’applicazione del regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) essendo l’azione fondata sulla culpa in contrahendo.

La decisione della Corte

La Corte di giustizia, in risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice rumeno, dichiara, alla luce della sentenza 3 ottobre 2019, Petruchová (causa C‑208/18), che una persona fisica che in virtù di un contratto effettua operazioni finanziarie tramite società, può essere qualificata come “consumatore” ai sensi dell’art. 17, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito della propria attività professionale, fatto che spetta al giudice del rinvio verificare. A tale fine non sono rilevanti, secondo la Corte, determinate circostanze quali ad esempio il numero elevato di operazioni concluse in un lasso di tempo relativamente breve, il valore ingente delle somme investite nonché la qualifica di “cliente al dettaglio” ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 12, della direttiva 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Inoltre, la Corte di giustizia specifica che ai fini della determinazione del giudice competente, l’esigenza di una “buona amministrazione della giustizia” impone che l’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientri nell’ambito di applicazione del capo II, sezione 4, del regolamento Bruxelles I bis se inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest’ultimo e il professionista, fatto che – ancora una volta –  spetta al giudice nazionale accertare. Pertanto, nel caso di specie, una volta appurata la qualifica di consumatore della persona fisica, poiché quest’ultima ha concluso un contratto soltanto con Reliantco Investments LTD e non anche con la società controllata, la sezione 4 del regolamento Bruxelles I bis risulterà applicabile limitatamente alla parte dell’azione intestata contro la società controllante, ancorché fondata su di una culpa in contrahendo.

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