L’immunità dalla giurisdizione civile dell’organizzazione internazionale interessata da un provvedimento cautelare

by Lisa Stivanello

Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2020, causa C-186/19, Supreme Site Services – ECLI:EU:C:2020:638

Con sentenza 3 settembre 2020, la Corte di giustizia UE torna sull’interpretazione della nozione di “materia civile o commerciale” del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“) e dell’art. 24, punto 5, in tema di competenza esclusiva del giudice nel quale è stato eseguito un sequestro conservativo presso terzi.

Il procedimento principale

Il procedimento principale veniva promosso dinanzi al Tribunale del Limburgo (Paesi Bassi) dalla SHAPE – organizzazione internazionale con sede in Belgio – per ottenere la revoca di un sequestro conservativo presso terzi. Il sequestro era stato in precedenza disposto su istanza di tre società afferenti al gruppo «Supreme», con sedi distribuite in Svizzera, Germania ed Emirati Arabi.
Tale procedimento prende avvio a seguito di due ulteriori iniziative giudiziarie: la prima – il procedimento di merito – promossa dalle tre società Supreme per ottenere il prelievo di alcune giacenze su conti bancari nella titolarità della SHAPE; la seconda – il procedimento cautelare – promossa dalle medesime per ottenere il sequestro conservativo di cui la SHAPE, più tardi, ha chiesto la revoca.
Nel corso dei procedimenti, la SHAPE sollevava eccezione di immunità dalla giurisdizione civile, dapprima respinta e successivamente accolta in appello.
Giunti dinanzi all’Hoge Raad (Suprema Corte), si prendeva atto che, nel frattempo, la misura cautelare era stata revocata dal giudice belga (luogo di esecuzione del sequestro). Riteneva tuttavia la Corte che le società Supreme conservassero un interesse ad agire in quanto, con la revoca del sequestro, il Tribunale del Limburgo aveva altresì vietato alle società Supreme di eseguire nuovamente tale misura. Al fine di provvedere, la Corte si trovava così ad affrontare le tre questioni che seguono, che rimetteva alla Corte di giustizia, chiedendo:

  • se la domanda cautelare rientrasse nell’ambito di applicazione oggettivo del regolamento Bruxelles I bis. Ciò in quanto la SHAPE, eccependo l’immunità dalla giurisdizione civile, asseriva che i debiti nei confronti delle società Supreme inerissero all’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii), esorbitando così dall’ambito di applicazione materiale del regolamento, ai sensi del suo art. 1, par. 1;
  • se, in caso di risposta affermativa, la revoca di un provvedimento cautelare già eseguito in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso il provvedimento, nonché il divieto di eseguire nuovamente tale misura, rientrassero nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui il provvedimento cautelare era stato eseguito, ai sensi dell’art. 24, punto 5, del regolamento;
  • quali fossero i limiti del controllo esercitato dal giudice per valutare la fondatezza dell’eccezione di immunità dalla giurisdizione civile.

La pronuncia

La Corte di giustizia scioglie la prima questione rievocando i criteri elaborati in passato per appurare se la pretesa dedotta in giudizio inerisca all’esercizio di pubblici poteri. Osserva la Corte che il privilegio dell’immunità non costituisce, di per sé, un ostacolo all’applicazione del regolamento. Per escluderne l’applicazione, infatti, occorre piuttosto guardare agli “elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite […] o, alternativamente, [a]l fondamento e [al]le modalità di esercizio dell’azione intentata”. Irrilevante, invece, è che il soggetto che si avvale dell’immunità sia un’organizzazione internazionale e non uno Stato sovrano.
Calando le conclusioni nel caso di specie, la Corte esclude che l’eccezione di immunità affligga l’applicabilità del regolamento, poiché “la finalità pubblica d[elle] attività non costituisce […] elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte iure imperii, allorché esse non corrispondono all’esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati”. Del resto, si legge nella sentenza, nella fattispecie “l’oggetto del sequestro […] consisteva nel garantire la salvaguardia dei diritti di credito sorti da un rapporto […] contrattuale […] Tali accordi, seppur riguardanti la fornitura di carburante […] ai fini di un’operazione militare […] costituiscono la base di un rapporto giuridico di diritto privato tra le parti […] nell’ambito del quale esse hanno assunto diritti e obblighi liberamente concordati”.

La Corte ricorda poi che le azioni rientranti nella giurisdizione esclusiva prevista all’art. 24 punto 5, del regolamento Bruxelles I bis sono quelle “volte a far dirimere una controversia sorta circa il ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti”. Nel caso di specie, invece, il procedimento dinanzi ai giudici olandesi non mira a rimettere in discussione l’operato dell’autorità giudiziaria del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito (Belgio), bensì solo ad ottenere un provvedimento di revoca della misura adottata dalle stesse corti olandesi.
Per tale ragione, la Corte di giustizia conclude che la “[…] revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro […] non rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito”.

L’ultima questione, invece, non viene esaminata, dato che l’immunità dall’esecuzione non esclude la domanda dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, né influisce sui criteri di determinazione della competenza giurisdizionale.

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