Cessione del contratto e opponibilità della clausola di scelta del foro al cedente

di Antonio Zullo

Cass., sez. un., ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3125 – ECLI:IT:CASS:2021:3125CIV

Con ordinanza n. 3125/2021, la Suprema Corte a sezioni unite ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del principio di proroga della competenza giurisdizionale di cui all’art. 25 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) in caso di cessione del contratto contenente una siffatta clausola.

Il procedimento

Vianini Spa si aggiudicava un appalto bandito dall’ente pubblico svedese T.R.V. per la realizzazione di due gallerie a Stoccolma e cedeva i relativi contratti d’appalto alla società svedese L.S.A.B., prestando in favore di quest’ultima una garanzia per l’esatto adempimento dell’appalto; L.S.A.B. apriva una linea di credito con la banca svedese S.E.B., assistita da garanzia a prima richiesta fornita da Unicredit; Vianini prestava controgaranzia alla Unicredit con la quale si impegnava a versare alla banca quanto da essa dovuto in caso di escussione della garanzia a prima richiesta. Adducendo una pluralità di inadempimenti della L.S.A.B., l’ente svedese risolveva i contratti senza versare i corrispettivi dovuti, costringendo L.S.A.B. al fallimento. La banca S.E.B. escuteva la garanzia presso Unicredit, la quale a propria volta escuteva la controgaranzia presso Vianini. Quest’ultima adiva il Tribunale di Roma formulando domanda risarcitoria nei confronti di T.R.V. per il danno subito a seguito dell’escussione della controgaranzia da parte di Unicredit. Costituendosi, T.R.V. richiedeva regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che i contratti includevano una clausola di scelta del foro in favore delle corti svedesi.

La pronuncia

Secondo la Corte, sebbene la controversia interessi le parti originarie del contratto e inerisca al fatto storico che ha dato luogo al danno lamentato da Vianini, quest’ultima aveva comunque ceduto il contratto e, dunque, non poteva più essere vincolata dalla clausola invocata. Su queste basi, la Suprema Corte esclude la giurisdizione esclusiva delle corti svedesi sulla controversia.

Per affermare, invece, la giurisdizione italiana, la Corte evoca l’art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis. Vero è, secondo la Corte, che la sequenza causale che ha determinato il danno lamentato si è generata in Svezia, dove ha avuto una sua progressione eziologica, essendosi ivi verificata sia la risoluzione unilaterale del contratto di appalto da parte di T.R.V. sia l’escussione della banca svedese della garanzia di Unicredit. Tuttavia, la fase finale che ha determinato il danno lamentato da Vianini (cioè l’escussione della controgaranzia da parte di Unicredit), si è consumata esclusivamente in Italia. Nella materia di illeciti civili deve aversi riguardo al luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che è – come precisato dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze 11 gennaio 1990, Dumez France (causa C-220/88), e 16 luglio 2009, Zuid-Chemie BV (causa C-189/08) – quello in cui è sorto il danno, dovendosi avere riguardo sia al “luogo dell’evento generatore del danno”, sia al “luogo in cui l’evento di danno è intervenuto”. Vianini era quindi legittimata a scegliere tra il luogo del fatto generatore del danno (Svezia) e quello dove il pregiudizio patrimoniale lamentato si è prodotto (Italia), essendo i due fori posti in posizione di alternatività e di pari ordinazione.

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