Cessione di credito derivante da contratto e determinazione della competenza giurisdizionale

di Marco Sposini

Cass., sez. unite, ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29179 – ECLI:IT:CASS:2020:29179CIV

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29179, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno chiarito l’ambito di applicabilità del titolo di giurisdizione di cui all’art. 7, punto n. 1, del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) – in base al quale, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – anche ad un terzo estraneo al rapporto contrattuale originario.

Il procedimento

Una società italiana – cessionaria di un credito derivante dalla fornitura e dall’installazione di una cucina nel Regno Unito – conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Genova, la società committente inglese, chiedendo il pagamento di una somma di denaro oltre al risarcimento dei danni.
La società inglese eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello inglese, sia per il fatto che la prestazione contrattuale era stata resa nel Regno Unito, a norma dell’art. 7, punto n. 1, del regolamento n. 1215/2012, sia per litispendenza, a norma dell’art. 29 del medesimo regolamento, in virtù del procedimento preventivamente instaurato dalla stessa nel Regno Unito e con cui aveva chiesto l’accertamento negativo del credito della società cedente e il risarcimento dei danni.
In pendenza di questi giudizi, la società inglese proponeva dunque regolamento preventivo di giurisdizione.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla base delle seguenti considerazioni.
Il motivo del ricorso relativo all’eccezione di litispendenza è stato ritenuto inammissibile, in quanto – sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte – “l’accertamento della sussistenza dei presupposti della litispendenza spetta al giudice del merito e non a quello della giurisdizione, ed è perciò incompatibile col rimedio del regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c.”. E infatti, “l’esclusione della possibilità di esperire il regolamento preventivo di giurisdizione, nel caso di adizione successiva del giudice italiano per la definizione di una controversia identica o connessa rispetto a quella già proposta davanti alla giurisdizione di un altro paese dell’Unione, trova una evidente ragione non solo nel rispetto della fisionomia del sistema italiano di regolazione della giurisdizione, ma anche nella coerenza di tale esclusione con il sistema eurounitario di prevenzione dei conflitti di giudicati, perché la decisione sulla giurisdizione (….) vanificherebbe l’operatività del principio della prevenzione (…) e sarebbe comunque non opponibile davanti al giudice (…) preventivamente adito” (Cass., sez. un., 13 maggio 2019, n. 12638; si vedano anche Cass., sez. un., 21 settembre 2020, n. 19665; Cass., sez. un., 26 giugno 2020, n. 12865).
Per quanto riguarda la determinazione del titolo di giurisdizione di cui all’art. 7, punto n. 1, del regolamento n. 1215/2012, la Corte, conformemente ad una sua giurisprudenza, nonché a quella della Corte di giustizia dell’UE, ha ritenuto che “rientra comunque nella “materia contrattuale”, prevista dalla norma, “ogni controversia attinente all’inadempimento delle obbligazioni che possono essere determinate in base all’oggetto del contratto” (cfr., tra le altre, in relazione al regolamento n. 44/2001, v. Corte di giustizia UE, sentenza 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., causa C-47/14; in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, v. Cass., sez. un., 05 maggio 2006, n. 10312; Cass., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6899).

Non rileva il fatto che la società italiana, cessionaria del credito, non sia parte del contratto, in quanto:
– “il criterio di collegamento di cui art. 7, n. 1), del Regolamento UE n. 1215/2012 … deve intendersi applicabile, non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un’azione che tragga comunque fondamento dal contratto stesso”;
– “La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito, sia pure in altri contesti, che una cessione di crediti non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente (di recente, sentenza del 25 gennaio 2018, n. 498, causa C-498/16)”;
– “l’identità della posizione del cessionario del credito rispetto a quella del creditore cedente viene affermata da questa Corte, avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia, anche con riferimento alla eventuale clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto da cui è sorto il credito oggetto di successiva cessione (Cass. Sez. U, 07/04/2020, n. 7736; Cass. Sez. U, 18/05/2011, n. 10862)“.

Considerato che la fornitura e l’installazione della cucina sono state effettuate nel Regno Unito, è in questo Paese che è stata resa l’obbligazione dedotta in giudizio. Tale situazione determina, pertanto, la competenza giurisdizionale del giudice inglese.

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