Il domicilio del consumatore al momento della proposizione della domanda giudiziale al fine della determinazione della competenza giurisdizionale

di Marco Sposini

Corte di giustizia UE, ordinanza 3 settembre 2020, causa C-98/20, mBank S.A. c. PA, ECLI:EU:C:2020:672

La Corte di giustizia, con ordinanza 3 settembre 2020 (causa C-98/20), ha fornito chiarimenti circa l’interpretazione del titolo di giurisdizione previsto dall’art. 18, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), in materia di contratti conclusi da consumatori.

Il procedimento principale
In data 7 marzo 2018, la mBank instaurava un procedimento avanti il Tribunale del distretto di Praga 8, per ottenere la condanna di un consumatore (PA) alla restituzione, con interessi, dell’importo che gli era stato erogato, in data 21 luglio 2014, in virtù di un contratto di credito al consumo, stipulato a mezzo di posta elettronica.
A fondamento della competenza giurisdizionale del giudice adito, la mBank sosteneva che, sia nella domanda di finanziamento, sia nel contratto stesso, PA aveva dichiarato di essere domiciliata a Praga.
La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione a favore del giudice slovacco, assumendo che – alla data di presentazione della domanda giudiziale da parte di mBank – il proprio domicilio era sito in Slovacchia, come dimostrato dall’esito negativo dei tentativi di notifica del ricorso introduttivo nella Repubblica Ceca.
Il Tribunale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, chiedendo, in particolare, di chiarire se, per “domicilio del consumatore” di cui al regolamento n. 1215/2012, si debba intendere quello sussistente al momento della stipula del contratto ovvero quello sussistente al momento della proposizione della domanda giudiziale.

La pronuncia
La Corte ha ritenuto che – al fine della determinazione della competenza giurisdizionale per le azioni proposte da un professionista nei confronti di un soggetto “consumatore” – ciò che rileva è il domicilio di quest’ultimo al momento della proposizione della domanda giudiziale e, quindi, il “domicilio reale”.
La Corte conferma così l’interpretazione già fornita alla disposizione, nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del precedente regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I”) (cfr. sentenza 17 novembre 2011, causa C‑327/10, Hypoteční banka, par. 47).
Infatti, secondo la Corte “un’interpretazione diversa potrebbe creare incertezza giuridica in merito all’organo giurisdizionale competente nei casi in cui il consumatore abbia cambiato domicilio una o più volte nel corso della durata del rapporto giuridico interessato” e ciò contrasterebbe con il considerando 15 del regolamento n. 1215/2012, in base al quale “è opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità”.
Inoltre, le norme relative alla competenza giurisdizionale in materia di contratti con i consumatori devono essere interpretate in maniera restrittiva (v., per analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, sentenza 6 settembre 2012, Mühlleitner, causa C‑190/11, paragrafi 26 e 27), a tutela di “parti contrattuali ritenute economicamente più deboli e giuridicamente meno esperte della loro controparte professionale” (v., per analogia, sentenza 23 dicembre 2015, Hobohm, causa C‑297/14, par. 31).

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