La competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi con i consumatori ai sensi della Convenzione di Lugano del 2007

by Giulio Monga

Cass, sez. un. civ., ordinanza 4 marzo 2021 n. 6001 – ECLI:IT:CASS:2021:6001CIV

Con ordinanza 4 marzo 2021, n. 6001, le sezione unite della Corte di cassazione hanno fornito dei chiarimenti in merito all’operatività delle regole sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti con i consumatori contenute nella Convenzione di Lugano del 2007 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

I fatti
Un avvocato domiciliato in Italia si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento dovutogli da due persone domiciliate in Svizzera, le quali avevano sottoscritto una scrittura privata con cui si impegnavano al versamento dei compensi per l’attività professionale svolta dall’attore in favore della propria madre. I due convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a vantaggio di quello svizzero, invocando l’art. 16 della Convezione di Lugano del 2007, a mente del quale l’azione proposta avverso un consumatore deve essere avviata dinanzi al giudice dello Stato in cui tale consumatore è domiciliato. Il Tribunale di Roma aveva dato ragione ai convenuti.

La pronuncia
La Cassazione, adita in sede di regolamento di giurisdizione, ha confermato come i convenuti, in quanto sottoscrittori di una ricognizione di debito relativa ad un rapporto tra cliente e avvocato, dovessero essere qualificati come “consumatori”. Tale qualifica, a parere della Corte, non è però sufficiente per ritenere applicabile l’art. 16 della Convenzione di Lugano. A mente dell’art. 15, par. 1, lett. c) della Convenzione, infatti, nei contratti diversi dalle vendite a rate di beni mobili materiali e dai prestiti con rimborso rateizzato (o altre operazione di credito) connessi con il finanziamento di tali vendite, l’art. 16 può applicarsi soltanto nel caso in cui il consumatore abbia sottoscritto un contratto con un professionista le cui attività si svolgono nello Stato in cui il consumatore è domiciliato o si dirigano verso tale Stato.
Nel caso di specie, a giudizio delle sezioni unite, i convenuti non hanno provato la circostanza per cui l’attore diriga le proprie attività verso la Svizzera e, pertanto, l’applicazione dell’art. 16 è stata esclusa. La questione relativa alla competenza giurisdizionale viene pertanto risolta attraverso l’art. 5, par. 1, lett. a) della Convenzione di Lugano, che stabilisce le regole per l’individuazione del foro competente in materia contrattuale nei contratti diversi dalla compravendita di beni e dalla fornitura di servizi, per cui la Corte ritiene sussistente la competenza giurisdizionale del giudice italiano, trovandosi in Italia il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

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