La copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura “a tempo indeterminato”, è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio e produce i suoi effetti se valida al momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente

di Anselmo Barone

Corte di giustizia UE, sentenza 1° luglio 2021, causa C-301/20, HC c. Vorarlberger Landes-und Hypothekenbank AG – ECLI: ECLI:EU:C:2021:528

Con sentenza 1° luglio 2021 (causa C-301/20), la Corte di giustizia è tornata a chiarire l’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, enunciando due principi di rilievo. Da una parte, ha stabilito che una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura “a tempo indeterminato”, è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti se valida al momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente. Dall’altra, la Corte ha precisato che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, comprese quelle che non ne abbiano richiesto il rilascio (il dettaglio delle questioni pregiudiziali può leggersi in questo post).

Il procedimento principale
La vicenda prende le mosse dalla controversia tra UE e HC (rispettivamente figlio e figlia di VJ, deceduto), da un lato, e la banca austriaca Vorarlberger Landes – und Hypothekenbank AG, dall’altro, in merito a una domanda diretta alla restituzione di una somma di denaro e di titoli sottoposti a deposito giudiziario per iniziativa della banca. HC e UE chiedevano lo svincolo di tali beni e presentavano al Tribunale circoscrizionale di Bregenz, Austria, una copia autentica di un certificato successorio europeo, rilasciata dal competente notaio spagnolo (l’ultima residenza abituale di VJ era in Spagna) su richiesta di HC, al fine di dimostrare la loro qualità di eredi del padre defunto. Tale copia, richiesta da HC, conteneva la dicitura “a tempo indeterminato” in corrispondenza della voce “valida fino al” e menzionava anche il nome di UE accanto a quello della sorella, quale beneficiario dell’eredità. La domanda dei ricorrenti veniva respinta dal Tribunale, nonché dall’istanza competente in sede di appello avverso la decisione di primo grado. Veniva così proposto ricorso per cassazione alla Corte Suprema austriaca che, al fine di emettere la propria decisione, chiedeva alla Corte di giustizia se la copia del certificato successorio europeo potesse essere utilizzata per determinare i diritti degli eredi, nutrendo dubbi quanto alla validità di una copia autentica priva di alcuna data di scadenza. Si interrogava, altresì, circa il momento determinante per l’accertamento della validità di simile documento. Chiedeva quindi alla Corte se l’art. 70, par. 3, del regolamento n. 650/2012 andasse interpretato nel senso che una copia del certificato rilasciata per una durata illimitata fosse valida e produttiva di effetti senza limiti di tempo, solo per un periodo di sei mesi, o del tutto invalida e non idonea all’utilizzo ai sensi dell’art. 63 del regolamento stesso. Il giudice del rinvio chiedeva, inoltre, se l’art. 65, par. 1, in combinato disposto con l’art. 69, par. 3, dovesse essere interpretato nel senso della capacità del certificato successorio di produrre i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente nello stesso, indipendentemente dalla richiesta diretta di rilascio ad opere di queste. Domandava, infine, se l’art. 69, in combinato disposto con l’art. 70, par. 3, dovesse essere interpretato in maniera tale da ammettere l’effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio valida al momento della prima presentazione, anche se poi successivamente scaduta, o se, invece, fosse necessaria la validità della copia al momento dell’adozione della decisione.

La pronuncia
La Corte affronta insieme la prima e la terza questione pregiudiziale e stabilisce che l’art. 70, par. 3 del regolamento deve essere interpretato nel senso che una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura “a tempo indeterminato”, è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti, ai sensi dell’art. 69 del regolamento stesso.
Per giungere alla prima delle due enunciazioni di principio testé riportate, i giudici di Lussemburgo hanno premesso che l’obiettivo del regolamento, risultante dal suo considerando 7, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, sarebbe compromesso se gli eredi o le altre persone aventi un interesse legittimo non potessero dimostrare i loro diritti a causa di un errore formale contenuto nella copia autentica del certificato successorio europeo, ma dovessero richiedere una nuova copia di tale certificato, trovandosi, così, a sopportare tempi più lunghi e un aumento degli eventuali costi. Di conseguenza, quando una copia autentica del certificato reca la dicitura “a tempo indeterminato”, tale copia deve essere considerata valida per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.
Quanto, invece, agli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio in merito alla data in cui la copia autentica del certificato deve essere valida per produrre i suoi effetti e, in particolare, in ordine alla scadenza, nel corso del procedimento, della validità di tale copia, la Corte ha rilevato che nessuna disposizione del regolamento risponde direttamente a tale questione. Ciò, tuttavia, non impedisce di risolvere il quesito pregiudiziale posto dal giudice nazionale nel senso ricordato in premessa, all’uopo valorizzando l’argomento teleologico. Infatti, così come sottolineato anche dall’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle sue conclusioni, l’assunto che la prima presentazione di una copia costituisca il momento determinante per valutarne la validità temporale si fonda su argomenti correlati agli obiettivi che presiedono al regime di tale documento. Invero, se la (prima) presentazione della copia non fosse il principale dato temporale, e fosse richiesta la sua ripetizione in un momento ulteriore, si verificherebbero ritardi e sarebbero necessari adempimenti e sforzi aggiuntivi, tanto per gli interessati quanto per le autorità incaricate della successione, in contrasto con gli scopi della introduzione del certificato, che mira a regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a garantire in maniera efficace i diritti degli interessati alla successione stessa.
Tanto più – ha avvertito la Corte – che il regolamento si fa carico anche dell’esigenza di salvaguardare la corrispondenza del certificato (e delle sue copie) alla realtà giuridica prescrivendo, all’art. 71, par. 3, che l’autorità di rilascio deve informare le persone cui ha rilasciato la copia autentica di qualsiasi modifica relativa al certificato, al fine di evitarne un utilizzo improprio e di limitare il rischio che la copia autentica la cui validità sia scaduta al momento dell’adozione della decisione richiesta non corrisponda al contenuto del certificato.
La Corte ha inoltre risposto affermativamente al quesito del giudice di rinvio se l’art. 65, par. 1, del regolamento, in combinato disposto con l’art. 69, par. 3, dello stesso, debba essere interpretato nel senso che il certificato successorio europeo produce i suoi effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, in qualità di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, a prescindere dal fatto che ne abbiano richiesto il rilascio. A fondamento del proprio dictum, la Corte ha anzitutto considerato che nessuna delle pertinenti disposizioni del regolamento impone alla persona che utilizzi una copia autentica del certificato successorio europeo al fine di beneficiare dei relativi effetti di avere la qualità di richiedente di tale certificato. Al contrario, indipendentemente da tale qualità, in forza dell’art. 70, par. 1, del regolamento, l’autorità di rilascio, la quale conserva l’originale del certificato, rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse. Di conseguenza, prospettare la necessità che la persona che si avvale della copia autentica di un certificato successorio europeo sia colui che ha originariamente richiesto il certificato significherebbe propugnare una tesi contraria al citato art. 70, par. 1.
Conforta, poi, la conclusione raggiunta, per la Corte, il rilievo che, se ogni interessato fosse obbligato a richiedere un certificato successorio europeo e la rispettiva copia autentica per una determinata successione, sebbene siano già stati rilasciati certificati e copie per quest’ultima, ne deriverebbero spese inutili e si vanificherebbe l’obiettivo perseguito dal regolamento, quale risulta dal suo considerando 67, consistente nel regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione transfrontaliera.
Se, sulla questione degli effetti della mancata indicazione – sulla copia autentica – della relativa data di scadenza, la pronuncia in rassegna si conforma all’opinione espressa da attenta dottrina (A. Bonomi – P. Wautelet,  Il regolamento europeo delle successioni, Milano, 2015, p. 733), la possibilità che la copia venga rilasciata a favore di soggetto diverso da quello che abbia richiesto la redazione del certificato è stata ammessa nel Vademecum sul certificato successorio europeo elaborato nel 2015 dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal Consiglio Nazionale del Notariato ed aggiornato nel 2020 (v. C. Valia, Rilascio delle copie e loro rinnovo, sub 8.1).

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