L’art. 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis è (anche) un criterio per individuare la competenza territoriale interna agli Stati membri

by Omar Vanin

Corte di giustizia UE, sentenza 15 luglio 2021, causa C-30/20, RH c. AB Volvo – ECLI:EU:C:2021:604

La sentenza 15 luglio 2021 ha fornito opportunità alla Corte di giustizia per pronunciarsi sulla funzione dell’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”), in tema di danni da intese anticoncorrenziali, riconoscendone l’attitudine a determinare anche la competenza territoriale interna nello Stato membro.

Il procedimento principale

RH, impresa con sede in Cordova (Spagna), citava in giudizio dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Madrid le società Volvo, Volvo Lastvagnar, Volvo Group Trucks Central Europe e Volvo Group España (le prime due con sede in Svezia, la terza in Germania e l’ultima in Spagna). Con la domanda, RH lamentava il danno patito manifestatosi al momento dell’acquisto di cinque autocarri per effetto di un’intesa anticoncorrenziale ad opera delle società convenute in violazione dell’articolo 101 TFUE ed accertata dalla Commissione europea.
Costituendosi in giudizio, le società rimanevano inerti sulla competenza territoriale interna all’ordinamento spagnolo, ma contestavano la giurisdizione delle autorità spagnole. Evidenziavano in particolare che il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» elevato a titolo di giurisdizione dall’articolo 7, punto 2, del regolamento, andava localizzato nel luogo di conclusione dell’intesa anticoncorrenziale (sorta in un diverso Stato Membro), non nel domicilio del ricorrente.
Pur ritenendo che la giurisprudenza della Corte di giustizia consenta di localizzare il foro dell’illecito anticoncorrenziale nello Stato membro in cui è domiciliato il ricorrente, il Juzgado riteneva di formulare comunque un rinvio pregiudiziale interpretativo. Nel dettaglio, il giudice remittente chiedeva alla Corte di giustizia se l’articolo 7, punto 2, del regolamento, oltre a fissare la competenza giurisdizionale nelle fattispecie di responsabilità extracontrattuale, funga anche da criterio per la ripartizione della competenza territoriale tra le corti del singolo Stato membro, imponendo la disapplicazione della disciplina nazionale con esso incompatibile.

La pronuncia

La Corte di giustizia mostra di condividere la lettura dell’articolo 7, punto 2, del regolamento data dal giudice spagnolo, richiamando la propria giurisprudenza (e in particolare la pronuncia Tibor-Trans) per confermare che in tema di intese anticoncorrenziali, la norma conferisce giurisdizione indistintamente tanto alle corti dello Stato membro nel cui territorio l’intesa è stata conclusa quanto a quello dello Stato membro in cui è localizzato il mercato affetto dall’intesa.
In merito al cuore del quesito pregiudiziale, la Corte di giustizia prende le mosse dalla Relazione esplicativa della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (sostituita dal regolamento n. 44/2001 e poi dal regolamento n. 1215/2012), evocata dall’Avvocato generale nelle proprie conclusioni. Nel dettaglio, la Relazione (p. 22) dà conto di come “designando direttamente il giudice competente senza riferirsi alle norme di competenza in vigore nello Stato in cui potrebbe trovarsi tale giudice, [si è] inteso rispondere […] che l’attore potrà sempre citare il convenuto davanti ad uno dei giudici previsti, senza necessità di prendere in considerazione la legislazione interna dello Stato interessato”.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte sancisce che le esigenze di prossimità e di prevedibilità alle quali risponde l’art. 7, punto 2, del regolamento impongono di considerare che la norma non solo rechi un titolo di giurisdizione, ma anche un criterio di ripartizione della competenza territoriale interna allo Stato membro.
Gli Stati membri, ribadisce la Corte, rimangono comunque liberi di accentrare la competenza interna allo Stato in un unico ufficio giudiziario, prescindendo dal luogo in cui il danno si è concretizzato, per assicurare la specializzazione delle corti e la corretta amministrazione della giustizia.
Calata nella categoria di situazioni a cui appartiene la fattispecie, la Corte rievoca l’orientamento espresso con la pronuncia Verein für Konsumenteninformation: il giudice competente a conoscere di un’azione per il risarcimento dei costi aggiuntivi pagati dall’acquirente è quello del luogo di acquisto del bene (o della sede sociale dell’impresa lesa, nell’ipotesi di acquisti effettuati in più luoghi).

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