Indennità da cancellazione del volo: determinazione della giurisdizione in caso di cessione del credito

di Curzio Fossati

Cass., sez. un., ordinanze 10 novembre 2021, nn. 33002 e 33003 – ECLI:IT:CASS:2021:33002CIV – ECLI:IT:CASS:2021:33003CIV

Con le ordinanze nn. 33002 e 33003 del 10 novembre 2021 la Corte di cassazione ha deciso i regolamenti di giurisdizione proposti nell’ambito di due distinti giudizi nei quali una società cessionaria di crediti ha chiesto la condanna di una compagnia aerea al pagamento delle indennità spettanti ai passeggeri per la cancellazione di due voli.

I procedimenti

La società AirHelp Limited, in qualità di cessionaria dei crediti di alcuni passeggeri della compagnia aerea Aeroflot S.p.a., ha convenuto quest’ultima davanti al giudice di pace di Roma. I crediti erano maturati in capo ai passeggeri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione di due voli della Aeroflot, con partenza prevista dall’aeroporto di Milano Malpensa.
La compagnia aerea ha proposto regolamenti di giurisdizione. Nei ricorsi essa sostiene che il contratto oggetto dei giudizi non è quello di trasporto aereo ma quello di cessione di crediti e conseguentemente la giurisdizione va determinata sulla base dei criteri applicabili a quest’ultimo contratto. Tali criteri sono, alternativamente, quello del domicilio del cedente e quello del domicilio del ceduto, e conducono entrambi ad escludere la giurisdizione del giudice italiano.

Le decisioni

La Corte di Cassazione, nel dichiarare la giurisdizione del giudice italiano, innanzitutto afferma di voler dare continuità all’orientamento espresso in alcune recenti pronunce delle sezioni unite della medesima Corte, secondo cui, in caso di cessione di un credito nascente da un contratto, la giurisdizione sull’azione instaurata tra il cessionario e il cedente ovvero il ceduto e fondata sul contratto originario si determina tramite i criteri applicabili a quest’ultimo ovvero in base alla clausola di proroga della giurisdizione eventualmente contenuta nello stesso (si vedano Cass., sez. un., ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29179 e sentenza 7 aprile 2020, n. 7736). Inoltre, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la cessione del credito non può incidere sui criteri determinativi della giurisdizione rispetto all’azione avente ad oggetto il rapporto da cui è sorto il credito ceduto (v. Corte di giustizia, sentenza 25 gennaio 2018, C-498/16, Schrems, punto 48; sentenza 18 luglio 2013, C-147/12, ÖFAB, punto 58).
In ossequio a tali orientamenti, la Corte di cassazione, nelle ordinanze in commento, afferma che la giurisdizione rispetto all’azione intentata dalla società cessionaria di crediti da compensazione pecuniaria spettanti ai passeggeri di un volo cancellato contro la compagnia aerea deve essere determinata in base ai criteri applicabili al contratto di trasporto aereo.
Secondo la Corte, tali criteri non vanno ricavati della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale – operante solo con riferimento alle azioni risarcitorie intentate contro i vettori aerei e non anche alle azioni, come quelle di specie, aventi ad oggetto le indennità di cui all’art. 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 – bensì dal regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, c.d. Bruxelles I bis (in senso conforme v. Corte di giustizia, sentenze 9 luglio 2009, C-204/08, Rehder, punti 27 e 28, e 7 novembre 2019, C-213/18, Guaitoli e a., punto 44).
Come noto, tale regolamento, all’art. 7 n. 1, prevede un foro speciale in materia contrattuale che può essere scelto dall’attore in alternativa rispetto al foro generale del domicilio del convenuto e che si colloca nel luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
La disposizione sul foro contrattuale – prosegue la Corte – è applicabile alle azioni oggetto del giudizio anche se nessuna delle parti è domiciliata in uno Stato membro dell’Unione europea. Vero è che l’art. 6, par. 1 del regolamento Bruxelles I bis prevede che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato dell’Unione europea la giurisdizione va determinata in base alla legge nazionale dello Stato membro del giudice adito (fatta salva l’applicazione degli artt. 18 par. 1, 21 par. 2, 24 e 25 del regolamento). Tuttavia, secondo l’art. 3 della nostra Legge n. 218/1995, la giurisdizione del giudice italiano sussiste, oltre che nei casi in cui il convenuto abbia domicilio o residenza in Italia, anche in base ai criteri previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968. Secondo la Corte, tale richiamo oggi va riferito alle disposizioni corrispondenti del regolamento Bruxelles I bis e dunque anche all’art. 7, n. 1 (in senso conforme v. Cass., sez. un., ord. 25 giugno 2021, n. 18299 e ord. 13 dicembre 2018, n. 32362; in senso difforme v. Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2009, n. 22239).

La Corte conclude pertanto che nei casi di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza dell’art. 7, n. 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012. Questa disposizione, infatti, in relazione ai contratti di trasporto aereo, attribuisce competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui i servizi di trasporto sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati e, nei casi oggetto dei giudizi, tali servizi avrebbero dovuto essere prestati in Italia (in particolare, presso l’aeroporto di Milano Malpensa).

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