L’esercizio della libertà di circolazione all’interno dell’UE di una minore figlia di due madri

by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 14 dicembre 2021, causa C-490/20, V.М.А. c. Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo” – ECLI:EU:C:2021:1008

Con sentenza 14 dicembre 2021 (causa C-490/20), la Corte di giustizia ha affrontato un caso relativo alla certificazione di nascita di una minore, cittadina dell’Unione, indicata – in uno Stato membro – come figlia di due madri, che le autorità di un altro Stato membro rifiutavano di identificare come tale. La sentenza ha chiarito, tra le altre, il significato delle disposizioni dei Trattati concernenti la cittadinanza dell’Unione e la libertà di circolazione (articoli 20 e 21 TFUE), nonché degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e i diritti dei minori (articoli 7 e 24).

Il procedimento principale

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra una cittadina bulgara e un distretto del Comune di Sofia, in merito al diniego di quest’ultimo di rilasciare un atto di nascita della figlia della donna e di sua moglie, cittadina britannica. Dal 2015 risiedono in Spagna, dove, nel 2018, è nata la figlia: l’atto di nascita rilasciato dalle autorità spagnole menziona entrambe le donne come madri.

Il giudice dinanzi a cui la donna ha impugnato la decisione del Comune di Sofia, ritenendo necessario trovare un equilibrio, da un lato, tra l’identità nazionale della Repubblica di Bulgaria e, dall’altro, gli interessi della minore, chiede alla Corte di giustizia se il rifiuto delle autorità bulgare di registrare la nascita di un cittadino bulgaro (cittadinanza acquisita iure sanguinis, come previsto dalla Costituzione bulgara), avvenuta in un altro Stato membro e attestata da un atto di nascita che indica due madri, rilasciato dalle autorità competenti di quest’ultimo Stato membro, violi i diritti conferiti a detta cittadina dagli articoli 20 e 21 TFUE, nonché dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta. Nonostante tale rifiuto non avrebbe alcun impatto giuridico sulla cittadinanza bulgara della minore (e, dunque, sulla sua cittadinanza dell’Unione), le complicazioni nel rilascio di un documento d’identità bulgaro potrebbero ostacolarne l’esercizio del diritto alla libera circolazione e quindi il pieno godimento dei suoi diritti di cittadina europea.

Il giudice amministrativo si chiede inoltre se l’obbligo eventualmente imposto alle autorità bulgare di menzionare in tale atto due madri come genitori pregiudichi l’ordine pubblico della Repubblica di Bulgaria, che non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infine, qualora la Corte giunga alla conclusione che il diritto dell’Unione esige che entrambe le madri della minore in questione siano menzionate nell’atto di nascita emesso dalle autorità bulgare, il giudice del rinvio si chiede come debba essere attuato tale obbligo, non potendo egli sostituire il modello di atto di nascita figurante nei modelli di atti di stato civile in vigore a livello nazionale.

La pronuncia

La Corte ricorda in apertura come la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientri, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro (sentenze 2 marzo 2010, Rottmann, causa C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41, nonché 12 marzo 2019, Tjebbes e altri, causa C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 30).

Un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell’UE abbia esercitato la propria libertà di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine (come l’istante nel caso a quo) può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall’art. 21, par. 1 TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d’origine (sentenza 5 giugno 2018, Coman e a., causa C‑673/16, EU:C:2018:385). Anche i cittadini dell’UE che sono nati nello Stato membro ospitante dei loro genitori e che non si sono mai avvalsi del diritto alla libera circolazione possono invocare tale disposizione e le disposizioni adottate per la sua applicazione (sentenza 2 ottobre 2019, Bajratari, causa C‑93/18, EU:C:2019:809, punto 26). Dall’art. 21, par. 1 TFUE discende il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale la persona possiede la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari (sentenza 5 giugno 2018, Coman e a., punto 32).

Nel procedimento principale, le autorità spagnole hanno accertato l’esistenza di un rapporto di filiazione tra la minore e le sue madri, attestando tale status nell’atto di nascita. In applicazione dell’art. 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, alle due donne – genitori di un cittadino dell’Unione minorenne di cui hanno la custodia effettiva – deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri il diritto di accompagnare la figlia nell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’UE (sentenza 13 settembre 2016, Rendón Marín, causa C‑165/14, EU:C:2016:675, punti 50-52).

Pertanto, pur rientrando lo status delle persone tra le materie di competenza esclusiva degli Stati membri, le autorità bulgare sono tenute a riconoscere tale rapporto di filiazione al fine di consentire alla minore il diritto effettivo, garantito all’art. 21, par. 1 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ciò non è contrario all’ordine pubblico e, a tal fine, è necessario che le due donne possano disporre di un documento che le menzioni come persone autorizzate a viaggiare con la bambina: gli altri Stati membri sono obbligati a riconoscere tale documento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.