Compravendita internazionale di beni mobili: difetto di giurisdizione del giudice italiano e revoca del decreto ingiuntivo opposto

by Marco Sposini

Cass. sez. un., ordinanza 17 maggio 2022 n. 15891, ECLI:IT:CASS:2022:15891CIV

La Corte di cassazione a sezioni unite, con ordinanza 17 maggio 2022, n. 15891, resa in sede di regolamento di giurisdizione, ha affrontato nuovamente il tema della competenza giurisdizionale per le controversie intra-europee relative alla compravendita internazionale di beni mobili, a norma del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”) e ha fornito chiarimenti sulle conseguenze processuali derivanti dalla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il procedimento

Su ricorso di una società italiana – creditrice del corrispettivo di una fornitura di un impianto per la produzione di carpenteria – il Tribunale di Modena emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società romena.

La debitrice proponeva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore di quello romeno, a norma degli articoli 4, 7 n. 1, lettera a) e 25 del regolamento n. 1215/2012. Al riguardo, deduceva, tra l’altro, che nel contratto le parti avevano attribuito la competenza giurisdizionale al Tribunale di Cluj-Napoca ed avevano stabilito, quale luogo di consegna dei beni, una località sita in Romania.

Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo il contratto inutilizzabile in causa (non avendo l’opponente formulato l’istanza di verificazione di cui all’art. 216 c.p.c., a seguito del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’opposta) e ravvisando la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano, tenuto conto dell’obbligazione dedotta in giudizio (pagamento da eseguirsi in Italia).

La società romena instaurava, pertanto, regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..

La pronuncia

La Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

In via preliminare, il regolamento preventivo è stato ritenuto ammissibile, poiché l’ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ha natura decisoria e definitiva e “non è idonea a contenere una statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. n. 10132/2012 e Cass. Sez. U. n. 10941/2007).  

Ciò premesso ed in assenza di efficacia probatoria del contratto prodotto dall’opponente, la Corte ha confermato che nella compravendita internazionale di beni mobili che devono essere trasportati, come già previsto dall’art. 5, n. 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I), in forza dell’art. 7, n. 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 – al fine della determinazione della competenza giurisdizionale per tutte le controversie reciprocamente derivanti dal rapporto tra le parti – occorre considerare il luogo della consegna (Cass. Sez. U. n. 32362/2018), che, salvo diverso accordo, deve essere identificato in quello di recapito finale, mediante il quale l’acquirente consegue il potere di disporre materialmente della merce (Cass. n. 35784/2021, Cass. Sez. U. n. 17566/2019, Cass. Sez. U. n. 11381/2016 e Cass. Sez. U. n. 24279/2014). Questo criterio “presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne” ed è coerente con “l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni”, che consiste nel “trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, p. 61)”. E’, dunque, irrilevante il luogo della consegna al vettore, che “determina il trasferimento del rischio e\o la liberazione del venditore“, ma “non garantisce in pari modo le esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni (Cass. n. 11381 del 2016; Cass. n. 3802 del 2016; Cass. n. 24279 del 2014)”.

Nel caso di specie, è pacifico che la consegna materiale è stata effettuata in Romania, come da fattura e documenti di trasporto prodotti, cosìcché la competenza giurisdizionale spetta al giudice di tale Stato.

Con la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano, la stessa Suprema Corte, in accoglimento dell’opposizione in rito, ha altresì dichiarato la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo emesso, per “improseguibilità del giudizio di merito… essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi del giudice adito” (cfr. Cass. n. 22433/2018).

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