Le Sezioni Unite sulla giurisdizione in tema di nullità del preliminare e pagamento di indebito

di Omar Vanin

Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza 9 marzo 2023, n. 7065 – ECLI:IT:CASS:2023:7065CIV

Con l’ordinanza 9 marzo 2023, n. 7065, le sezioni unite della Corte di cassazione si sono espresse sulla riconducibilità delle domande di accertamento della nullità di un contratto preliminare e di connessa restituzione dell’indebito alla “materia contrattuale” che innesca il foro speciale (oggi) previsto all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”)

Il procedimento
La Suprema Corte esamina una pronuncia della Corte d’appello di Venezia che, in riforma della sentenza gravata, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza. Al fondo della controversia, si disputava della nullità – per mancanza di oggetto – di un contratto preliminare relativo alla futura vendita di una porzione di edificio (in seguito non costruito) da erigere negli Emirati Arabi Uniti, concluso da due società, l’una con sede in Italia, l’altra negli Emirati Arabi Uniti. Mentre il Tribunale aveva affermato la propria giurisdizione individuando in Italia il luogo delle obbligazioni dedotte in giudizio, la Corte d’appello ha sancito che l’individuazione di tale luogo dovesse passare l’identificazione della legge applicabile al rapporto mediante ricerca del “collegamento più stretto del contratto”: nella fattispecie presente, con gli Emirati Arabi Uniti.

La pronuncia
La Corte di cassazione proclama dapprima la natura evolutiva del rinvio dell’art. 3, co. 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La fattispecie, pur sfuggendo all’ambito di applicazione soggettivo del vigente regolamento Bruxelles I bis, trova comunque risposta nel ‘regime Bruxelles’ per effetto del rinvio operato dalla legge n. 218/1995, che si adatta all’avvicendarsi delle regole dell’Unione in tema della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale: prima la Convenzione del 1968, poi il regolamento CE n. 44/2001 (c.d. “Bruxelles I”), ed infine il regolamento Bruxelles I bis. Ratione temporis, trova applicazione il regolamento Bruxelles I, e quindi il suo art. 5, n. 1, per quanto attiene al foro in materia contrattuale.

Al fondo della questione, la Corte di cassazione, evocando la sentenza Profit Investment SIM della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C‑366/13), afferma la natura contrattuale delle domande tese ad ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione di quanto indebitamente pagato. Sulla scorta di questo principio, essa applica dunque alla domanda di pagamento dell’indebito il criterio del “luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” dell’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento Bruxelles I, e lo identifica nel domicilio del creditore (la società italiana) “non il luogo dove venne eseguita la prestazione indebita”.

Per la Corte, milita nel senso di una trattazione unitaria della domanda di accertamento della nullità del contratto e di quella riferita alla restituzione dell’indebito “l’esigenza di armonia delle decisioni, perché possano coincidere il giudice investito della domanda di ripetizione ed il giudice competente a pronunciarsi, in ragione del forum solutionis, sull’accertamento della invalidità del contratto, costituente un antecedente logico della decisione sul diritto alla restituzione”.

La Corte afferma quindi la giurisdizione italiana sulla controversia e, annullata la sentenza impugnata, incarica la Corte d’appello di decidere la lite.

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