Competenza giurisdizionale e contraffazione di un marchio europeo ad opera di una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri

by Susanna Marta

Corte di giustizia UE, sentenza 7 settembre 2023, causa C‐832/21, Beverage City & Lifestyle GmbH e a. c. Advance Magazine Publishers, Inc. – ECLI: ECLI:EU:C:2023:635

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 7 settembre 2023 (causa C-832/21), ha chiarito che l’art. 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una pluralità di convenuti domiciliati in Stati membri diversi possono essere citati dinanzi al giudice del luogo in cui uno solo di essi è domiciliato, nell’ambito di un’azione per contraffazione, con domande proposte nei confronti di tutti dal titolare di un marchio dell’Unione europea, qualora sia contestata a tutti convenuti una violazione sostanzialmente identica da parte di ciascuno di essi, qualora tali convenuti siano vincolati da un contratto di distribuzione esclusiva.

I fatti e il procedimento principale

La pronuncia in esame trae origine da una controversia sorta tra una società con sede in New York (USA) e due società di diritto polacco e tedesco. In particolare, la società statunitense, titolare di diversi marchi dell’Unione europea con l’elemento denominativo “Vogue”, dei quali faceva valere il carattere notorio, conveniva in giudizio innanzi al tribunale dei marchi dell’Unione europea competente per il Land della Renania settentrionale‑Vestfalia (Germania), le due società e i rispettivi amministratori, ritenendosi vittima di atti di contraffazione dei suoi marchi, per aver:

  • l’azienda polacca, prodotto e distribuito una bevanda energetica dal nome “Diamant Vogue”;
  • l’azienda tedesca, acquistato la bevanda dalla produttrice polacca e distribuito la stessa in territorio tedesco, in forza di un contratto di distribuzione esclusiva.

In primo grado, il Landgericht di Düsseldorf – tribunale competente in relazione al Land ove si trovava il domicilio dell’amministratore della società tedesca – prima di accogliere le domande della ricorrente, dichiarava la sussistenza della propria competenza giurisdizionale in forza dell’art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può̀ essere convenuta, “in caso di pluralità̀ di convenuti, davanti all’autorità̀ giuri­sdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incom­patibili derivanti da una trattazione separata”), richiamandosi ai principi stabiliti nella sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (Cause riunite C-16 e C-25/16).

La società polacca ed il rispettivo amministratore proponevano appello, sostenendo in punto competenza:

  • di avere operato ed effettuato le consegne dei prodotti esclusivamente in Polonia;
  • nonché l’inapplicabilità al caso di specie della c.d. sentenza Nintendo poiché non sussisterebbe nel caso in esame un collegamento tra loro e la società tedesca.

Il giudice dell’appello – l’Oberlandesgericht di Düsseldorf – rilevava innanzitutto che la competenza giurisdizionale del Tribunale di Düsseldorf nei confronti della società polacca e del relativo amministratore è subordinata all’accertamento che le rispettive domande siano collegate a quella promossa nei confronti dell’amministratore della società tedesca, qualificato come “convenuto di riferimento”, da un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata, come imposto dall’art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Nell’affermare ciò, tuttavia rileva come la soluzione individuata dalla Corte nel caso Nintendo non sia coincidente con la situazione in esame, posto che tra le convenute di tale controversia esisteva invero un legame di gruppo, circostanza estranea al caso di specie, ove il rapporto che lega le parti è quello di fornitura tra le società e non riguarderebbe viceversa il “convenuto di riferimento”, chiamato in causa solo quale rappresentante legale della società convenuta tedesca.

Il giudice del rinvio si chiede dunque se sia sufficiente l’esistenza di un contratto di distribuzione esclusiva tra le due società per soddisfare la condizione del “collegamento così stretto” imposta dall’art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e solleva la seguente questione pregiudiziale:

”Se, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra le domande esista un ‘collegamento così stretto’ da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili qualora, nell’ambito di un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione, il collegamento consista nel fatto che la resistente con sede in uno Stato membro (nel caso in esame: la [Repubblica di] Polonia) abbia fornito i prodotti in contraffazione di un marchio dell’Unione a una resistente con sede in un altro Stato membro (nel caso in esame: la [Repubblica federale di] Germania) il cui rappresentante legale, anch’esso convenuto come contraffattore, è il resistente di riferimento, ove il rapporto tra le parti si esaurisca nella mera fornitura e non esista alcun collegamento ulteriore sotto il profilo giuridico o fattuale”.

La pronuncia

La Corte di giustizia prende innanzitutto in esame l’art. 125, par. 1, del regolamento 2017/1001, per ricordare che le azioni per contraffazione, quale regola generale, vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione, facendo in ogni caso salve le disposizioni del Regolamento UE  n. 1215/2012, applicabili in virtù dell’art. 122 del primo regolamento citato (il quale annovera in maniera espressa l’elenco delle disposizioni del regolamento 1215/2012 che non sono applicabili; tra di esse non è contemplato l’art. 8, punto 1, che dunque si applica alle azioni per contraffazione riguardanti i marchi dell’Unione europea). 

Sulla base di tale premessa, la Corte di giustizia giunge ad analizzare la questione giuridica sottesa alla domanda di rinvio pregiudiziale e al citato art. 8, che consente di derogare al generale criterio del foro del convenuto, per definire quando il collegamento “così stretto” tra domande renda opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili.

La Corte, in particolare, chiarisce che:

  • preliminarmente, affinché più decisioni possano essere considerate incompatibili, è necessario che la possibile divergenza tra le stesse abbia ad oggetto stessa situazione (i) di diritto (ii) e di fatto (Cause riunite C-16 e C-25/16) e che tale divergenza debba essere accertata dal giudice nazionale (tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia di cui è investito, ivi compreso, come nel caso di specie, il rapporto esistente tra tutti gli atti di contraffazione e alla natura dei rapporti contrattuali esistenti tra il cliente e il fornitore, piuttosto che ai rapporti organizzativi o di partecipazione tra le società interessate);
  • lo scopo della norma sulla competenza di cui all’art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 è di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare decisioni eventualmente tra loro incompatibili in caso di trattazione separata e che tale norma speciale (in quanto derogativa della regola generale del foro del domicilio del convenuto), deve essere oggetto di stretta interpretazione, che non vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento;
  • in ogni caso, l’art. 8, punto 1 non può essere interpretato nel senso di consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e di aggirare così le norme generali sulla competenza.

Ricorda la Corte di giustizia che tale ultima ipotesi di “elusione” delle regole generali di competenza giurisdizionale è esclusa nel caso in cui vi sia un interesse a istruire e a giudicare insieme le domande formulate nei confronti dei convenuti al fine di evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili se le cause fossero decise separatamente (Causa C‑98/06, Freeport plc.).

Orbene, è compito del giudice nazionale adito accertare che le domande proposte soltanto contro “il convenuto di riferimento”, il cui domicilio attrae la competenza in relazione alle altre domande, non siano intese a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Alla luce di quanto precede, la Corte di giustizia conclude stabilendo che “l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri possono essere citati dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi, adito nell’ambito di un’azione per contraffazione, con domande proposte nei loro confronti dal titolare di un marchio dell’Unione europea quando sia contestata ai convenuti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio commessa da ciascuno di essi, nel caso in cui tali convenuti siano legati da un contratto di distribuzione esclusiva”.

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