Corte di giustizia UE, regolamento Bruxelles I e “quasi antisuit injunctions”

by Omar Vanin

Corte di giustizia UE, sentenza 7 settembre 2023, causa C-590/21, Charles Taylor Adjusting Ltd, FD c. Starlight Shipping Co., Overseas Marine Enterprises Inc. – ECLI:EU:C:2023:633

Con sentenza 7 settembre 2023, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata ad esprimersi in tema di ordine pubblico e riconoscibilità di una decisione che comprime l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, nel quadro del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I”).

Il procedimento principale

Il caso ha visto protagoniste le società Charles Taylor Adjusting Ltd (nota come “Charles Taylor”) e FD, rappresentanti degli assicuratori di una nave marittima (la Alexandros T.), e la Starlight Shipping Co. (“Starlight”), proprietaria della nave, e la Overseas Marine Enterprises Inc. (“OME”), armatrice della nave, dall’altro.

La nave Alexandros T. era affondata nel 2006, e Starlight e OME avevano chiesto agli assicuratori il pagamento dell’indennizzo previsto nei contratti di assicurazione. Dopo un rifiuto iniziale da parte degli assicuratori, Starlight intraprendeva un’azione legale nel Regno Unito. Nel frattempo, veniva raggiunto un accordo transattivo tra le parti, e gli assicuratori corrispondevano l’indennizzo concordato. Gli accordi transattivi venivano omologati dal giudice del Regno Unito, che sospendeva la prosecuzione di procedimenti derivanti dall’esercizio della medesima azione.

Tuttavia, in seguito, Starlight, OME e altre persone fisiche legali rappresenti di tali società intraprendevano nuove azioni legali in Grecia, sostenendo di aver subito danni a causa di affermazioni false e diffamatorie rese dagli assicuratori durante i procedimenti precedenti concernenti la responsabilità per il naufragio. Gli assicuratori, quindi, avviavano azioni legali nel Regno Unito contro Starlight e OME, per accertare che le nuove azioni in Grecia violavano gli accordi transattivi. Nel 2014 la High Court del Regno Unito accoglieva la domanda di accertamento.

Gli assicuratori chiedevano poi al Naftiko Tmima (Tribunale monocratico di primo grado del Pireo, sezione marittima) di accertare la riconoscibilità della sentenza inglese ai sensi del regolamento CE n. 44/2001, applicabile ratione temporis. La corte greca accoglieva la domanda. La decisione della Corte veniva però riformata dall’Efeteio Peiraios, Naftiko Tmima (Corte d’Appello monocratica del Pireo, sezione marittima) ritenendo che le decisioni del Regno Unito fossero “quasi anti-suit injunctions” poiché impedivano loro di adire i tribunali greci, violando così l’ordine pubblico greco ed europeo.

La decisione veniva impugnata dinanzi all’Areios Pagos (Corte di Cassazione, Grecia), che rinviava alla Corte di giustizia dell’Unione la questione della riconoscibilità della sentenza inglese, osservando in particolare che oltre ai principi che compongono l’ordine pubblico dell’Unione, anche i principi di ordine pubblico greci assegnano forte tutela al diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, potenzialmente compromesso dalle quasi-antisuit injunctions.

La pronuncia

La Corte esamina la questione alla luce dell’art. 34, punto 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. In questa cornice, la Corte reputa che le decisioni inglesi non costituiscano anti-suit injunctions, dato che non costituiscono un’intimazione esplicita diretta a vietare l’avvio o la prosecuzione di iniziative giudiziarie in un altro Stato membro. Tuttavia, osserva la Corte che le decisioni decisioni del Regno Unito costituiscano quanto meno delle “quasi anti-suit injunctions” poiché avevano l’effetto materiale di scoraggiare Starlight e OME dal procedere in Grecia: provvedimento che, per la Corte, non sarebbe compatibile con il regime di circolazione delle decisioni fissato dal regolamento.

La Corte però chiarisce che, per innescare il limite dell’ordine pubblico, occorre che le quasi anti-suit injunctions siano in concreto “idonee a pregiudicare il principio, fondamentale nello spazio giudiziario europeo basato sulla fiducia reciproca, secondo cui ogni giudice si pronuncia sulla propria competenza”.

La Corte conclude quindi sancendo che “il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di detto procedimento è coperto da un accordo transattivo, lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva”.

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