“Altra parte del contratto” nelle regole di giurisdizione nei contratti al consumo e forma e portata della clausola della scelta di legge a cui aderisce il consumatore

by Omar Vanin

Corte di giustizia UE, sentenza 14 settembre 2023, causa C‑821/21, NM c. Club La Costa (UK) plc, sucursal en España – ECLI:EU:C:2023:672

Il 14 settembre 2023 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una sentenza decidendo un rinvio pregiudiziale relativo all’interpretazione dal regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I bis) e del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I). Con la pronuncia, la Corte si è espressa sulla nozione di “altra parte del contratto”, e del suo domicilio nella disciplina del foro del consumatore. Per quanto concerne il regolamento Roma I, la Corte ha preso posizione sulla forma e sul contenuto dell’accordo sulla legge applicabile a cui il consumatore può aderire.

Il procedimento principale

NM, domiciliato in Regno Unito, concludeva un “contratto di multiproprietà” con la succursale spagnola di una società Club La Costa con sede legale in Regno Unito.

Per ottenere l’annullamento del contratto, NM conveniva in giudizio la società dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Fuengirola (Spagna), in uno con altre società appartenenti al gruppo a cui afferiva la Club La Costa (tutte domiciliate in Regno Unito, fuorché una, con sede legale in Spagna), sebbene non fosse legato ad esse da un contratto. Il contratto concluso con la Club La Costa, invece, prevedeva una clausola di scelta del foro assegnando competenza esclusiva alle corti inglesi, ed una clausola di scelta di legge in favore della legge inglese.

Per definire il merito della lite, lo Juzgado chiede alla corte di interpretare:

  • Quanto al regolamento Bruxelles I bis
    • se l’art. 18, par. 1, quando introduce la nozione di “altra parte del contratto” includa solo entità che hanno sottoscritto quel contratto;
    • in caso di risposta affermativa al punto che precede, se sia esclusa la giurisdizione spagnola quando il consumatore sia domiciliato in un paese diverso ma una parte dei convenuti sia domiciliata in Spagna, sebbene non legati al consumatore da un contratto
    • se l’art. 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la determinazione, del domicilio della “altra parte del contratto” (art. 18, par. 1), limiti la scelta del foro esercitabile dal consumatore
  • Quanto al regolamento Roma I
    • se la scelta di legge applicabile al contratto a cui aderisce il consumatore possa essere contenuta in condizioni generali di cui è offerta copia al consumatore ma solo richiamate nel contratto firmato dal consumatore
    • se la legge regolatrice dei contratti al consumo richiamata dall’art. 6, par. 1, del regolamento sia invocabile tanto dal professionista quanto dal consumatore
    • se la legge regolatrice dei contratti al consumo richiamata dall’art. 6, par. 1, si applichi in ogni caso prioritariamente rispetto a quella richiamata secondo le regole generali (articoli 3 e 4 regolamento Roma I), anche nel caso in cui quest’ultima sia più favorevole al consumatore

La pronuncia

In relazione ai primi due quesiti, la Corte osserva che per innescare il foro protettivo del consumatore, è necessario che le parti della controversia siano parte del contratto concluso (evocando il precedente stabilito nel caso Primera Air Scandinavia), come suggerisce la formulazione degli articoli 17 e 19 del regolamento. Del resto, afferma la Corte “la possibilità […] di convenire il professionista dinanzi all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione è situato il domicilio di tale consumatore è controbilanciata dal requisito della conclusione di un contratto fra di essi, da cui discende detta prevedibilità per il convenuto”.

Per rispondere al terzo quesito, la Corte evidenzia che se il fine del regolamento è garantire adeguata protezione al consumatore quale parte contrattuale più debole e meno esperta, “la determinazione del luogo del domicilio delle […] delle persone giuridiche in forza dell’articolo 63 […] non può [costituire] una limitazione dei due fori competenti a disposizione del consumatore conformemente all’articolo 18, paragrafo 1”.

Venendo al quarto quesito, la Corte rammenta che “una clausola di scelta della legge applicabile contenuta nelle condizioni generali di vendita di un professionista e che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista […] è applicabile al contratto in questione, è abusiva […] quando induce in errore il consumatore […] senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre […] della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola”. Se si conforma a tali canoni, la clausola di scelta di legge stipulata nella fattispecie è valida ed efficace.

Sugli ultimi due quesiti, la Corte osserva infine che “qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi detti requisiti [di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b)] e in mancanza di una scelta valida relativa alla legge applicabile […] detta legge deve essere determinata conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I”, mentre “non è possibile scegliere nessun’altra legge, anche qualora tale altra legge, determinata in particolare in base ai criteri di collegamento previsti all’articolo 4 di detto regolamento, sia più favorevole al consumatore”.

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