La competenza giurisdizionale per le azioni derivanti da un contratto preliminare di franchising

by Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 14 settembre 2023, causa C-393/22, EXTÉRIA s.r.o. c. Spravime, s.r.o. – ECLI:EU:C:2023:675

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 14 settembre 2023 (causa C-393/22), ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 7, punto 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), nel corso di una controversia nella Repubblica Ceca, a seguito della stipula di un contratto preliminare di franchising.

Il procedimento principale

In data 28 giugno 2018, EXTÉRIA s.r.o. (società con sede nella Repubblica Ceca, che presta servizi di consulenza nel settore della sicurezza e salute sul lavoro) e Spravime, s.r.o. (società con sede in Slovacchia) sottoscrivevano un contratto preliminare di franchising, finalizzato alla stipula di un futuro contratto, con cui Spravime, s.r.o. avrebbe conseguito il diritto di gestire, in Slovacchia, una rete di succursali di EXTÉRIA s.r.o.

Il contratto preliminare prevedeva:

– l’impegno da parte di Spravime, s.r.o. al pagamento di una somma in anticipo;

– una penale di pari ammontare a carico di Spravime, s.r.o. e la facoltà di recesso dal contratto da parte di EXTÉRIA s.r.o., in caso di mancato versamento dell’anticipo;

– l’applicazione al rapporto del diritto ceco.

EXTÉRIA s.r.o. – asserendo l’inadempimento di Spravime, s.r.o. – recedeva dal contratto preliminare ed instaurava un procedimento ingiuntivo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006, avanti il Tribunale circoscrizionale di Ostrava (Repubblica Ceca), per ottenere il pagamento dell’importo dovuto a titolo di penale.

Con ordinanza del 17 dicembre 2020, il giudice adito respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta da Spravime, s.r.o., ravvisando che l’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio doveva essere eseguita presso la sede di EXTÉRIA s.r.o. nella Repubblica Ceca, con conseguente sussistenza della competenza in capo ai giudici di tale Stato, in virtù del criterio di collegamento dell’art. 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

Spravime, s.r.o. proponeva appello avanti la Corte regionale di Ostrava, deducendo che l’obbligazione di pagamento della penale – sebbene derivante dal contratto preliminare – era strettamente connessa al luogo di produzione e di consegna delle merci previsto nel contratto definitivo di franchising. La circostanza determinerebbe la competenza dei giudici slovacchi.

Con ordinanza del 16 febbraio 2021, la Corte regionale di Ostrava respingeva l’appello, ritenendo infondate le deduzioni di Spravime, s.r.o.. In forza dell’art. 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio dall’attrice doveva essere determinato in base al diritto ceco. La competenza spettava, dunque, al giudice adito.

Spravime, s.r.o. proponeva ricorso per cassazione avanti la Corte suprema della Repubblica Ceca, la quale – ritenuto pacifico l’oggetto della controversia nella “materia contrattuale”, in quanto derivante dal contratto preliminare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenze del 17 giugno 1992, Handte, C-26/91, EU:C:1992:268, punto 15, e del 15 giugno 2017, Kareda, C-249/16, EU:C:2017:472, punto 30) – escludeva l’applicazione dell’art. 7, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012, non essendo il diritto fatto valere dall’attrice connesso alla produzione o consegna di merci.

Al fine della determinazione della competenza giurisdizionale, occorreva, tuttavia, stabilire se l’obbligazione di pagamento di una penale che trae origine da un contratto preliminare rientri nella nozione di contratto di “prestazione di servizi” e, quindi, nella previsione dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

Per questi motivi, la Corte sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di fornire gli opportuni chiarimenti sul punto.

La pronuncia

In via preliminare, la Corte ha nuovamente rammentato che, per il regolamento n. 1215/2012, valgono i principi elaborati nel vigore del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) – che aveva sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – laddove “le disposizioni di tali strumenti del diritto dell’Unione possano essere qualificate come equivalenti”. Ciò vale, in particolare, per l’art. 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che riproduce l’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C-25/18, EU:C:2019:376, punti 19 e 20 e giurisprudenza citata).

In assenza di una definizione di contratto di “prestazione di servizi” nell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (v. sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punto 19) “i termini «materia contrattuale» e «prestazione di servizi» … devono essere interpretati in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento, al fine di assicurarne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Essi non possono, pertanto, essere interpretati come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C-196/15, EU:C:2016:559, punto 19 e giurisprudenza ivi citata)”.

Sulla base di questa premessa, la Corte ha richiamato i principi sui quali si fonda il sistema della competenza giurisdizionale nel regolamento n. 1215/2012:

a- l’unificazione delle norme sui conflitti di competenza, la certezza del diritto ed il criterio della prevedibilità del foro, sia per l’attore, sia per il convenuto (v. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C-196/15, EU:C:2016:559, punto 16 e giurisprudenza citata);

b- la regola generale del foro del domicilio del convenuto, prevista dall’art. 4, par. 1, derogabile mediante alcune norme di competenza speciale che devono essere interpretate in modo restrittivo e non “oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento stesso (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C-25/18, EU:C:2019:376, punto 22 e giurisprudenza citata)”;

c- tra le competenze speciali, quella dell’art. 7, punto 1 (v. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C-196/15, EU:C:2016:559, punto 17 e giurisprudenza citata), che attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, è finalizzata “ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne” (v. sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punti 24 e 25);

d- il criterio di collegamento, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, che è “autonomo” e “destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punti 26 e 27, e dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09, EU:C:2010:137, punto 23)”.

Orbene, affinché si possa rientrare nella fattispecie di contratto di “prestazione di servizi”, occorre lo svolgimento di “una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in particolare, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punto 29, e del 15 giugno 2017, Kareda, C-249/16, EU:C:2017:472, punto 35)”, non essendo idonei “meri atti omissivi”.

Ne consegue che, nell’ipotesi di contratto di distribuzione, ciò che rileva è la “prestazione caratteristica fornita dalla parte che, assicurando tale distribuzione, partecipa allo sviluppo della diffusione dei prodotti di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C-9/12, EU:C:2013:860, punto 38, e del 14 luglio 2016, Granarolo, C-196/15, EU:C:2016:559, punto 38)”, in cambio di un corrispettivo, non necessariamente sotto forma di versamento di una somma di denaro. Infatti, anche i vantaggi acquisiti possono costituire una remunerazione (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C-9/12, EU:C:2013:860, punto 39, e del 14 luglio 2016, Granarolo, C-196/15, EU:C:2016:559, punto 40).

Pertanto, in mancanza dello svolgimento di un’attività, l’obbligazione di pagamento di una penale – inserita in un contratto preliminare – non può essere considerata una remunerazione, anche se strettamente connessa al futuro contratto di franchising, e, quindi, non rientra nella nozione di contratto di “prestazione di servizi” di cui all’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

In tal caso, la competenza giurisdizionale spetta al giudice del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

Invero, una differente valutazione – oltre ad essere contraria all’“esigenza di un’interpretazione restrittiva delle norme sulla competenza speciale” ed agli “obiettivi di prevedibilità e di certezza del diritto” – si porrebbe in contrasto con l’art. 7, punto 1, del regolamento, che distingue tra le norme sulla competenza relative, da un lato, ai contratti di compravendita di beni e di prestazione di servizi, e, dall’altro lato, agli altri contratti, privi di specifiche disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punto 42), nonché con l’art. 7, punto 1, lettera c), in forza del quale “la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.

Infatti, qualora venisse fatto rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 qualunque contratto preliminare finalizzato alla futura stipulazione di un contratto di prestazione di servizi, si determinerebbe “l’effetto di eludere l’intenzione del legislatore dell’Unione a questo riguardo e pregiudicherebbe l’effetto utile di tale articolo 7, punto 1, lettere c) e a) (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punto 43)”.

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