Giurisdizione italiana nei confronti di soggetti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea

by Susanna Marta

Corte di cassazione, II Sez. Civ., ordinanza interlocutoria 13 settembre 2023, n. 26422 ECLI:IT:CASS:2023:26422CIV;
Corte di cassazione, II Sez. Civ., ordinanza interlocutoria 14 settembre 2023, n. 26495 ECLI:IT:CASS:2023:26495CIV

Con due ordinanze interlocutorie del 13 e 14 settembre 2023 (n. 26422 e n. 26495), la Sezione II Civile della Corte di cassazione ha trasmesso gli atti al primo Presidente per assegnazione alle Sezioni Unite affinché stabiliscano se, nei procedimenti in materia civile e commerciale promossi nei confronti di soggetti non domiciliati nell’Unione europea, il rinvio a certi criteri di competenza giurisdizionale dettati dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, stabilito all’art. 3, co. 2, primo periodo, della l. n. 218/1995, vada ormai riferito alla formulazione di quei criteri quale risulta dal regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e dal  regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis“) che, nel tempo, hanno preso il posto della convenzione..

I fatti

I casi –all’origine delle due ordinanze riguardano azioni instaurate da società italiane per il pagamento del prezzo di merci vendute o di servizi prestati, rispettivamente, a una società domiciliata in Turchia  e a una società domiciliata in Egitto.

In entrambi i casi, le convenute avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano: eccezione respinta con le sentenze di primo grado, confermate sul punto in appello. Entrambe le decisioni venivano impugnate per cassazione per violazione della legge, e in particolare dell’art. 3, co. 2, primo periodo, della legge n. 218/1995, e dell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, nonché dell’art. 5, n. 1 del regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I, sostituito dal 10 gennaio 2015 dal regolamento Bruxelles I bis, e per questo ancora applicabile al procedimento avviato ad Ancona).

Il contesto normativo e la questione giuridica

Le questioni sottese al ricorso riguardano la giurisdizione del giudice italiano in controversie in cui le parti convenute non sono domiciliate in uno Stato membro dell’Unione europea. In questi casi, in forza dell’art. 6 del regolamento Bruxelles I bis (art. 4 del precedente regolamento Bruxelles I e della Convenzione del 1968) sono le norme sulla competenza giurisdizionale interne allo Stato membro a determinare la competenza giurisdizionale delle sue corti.

Formulando l’art. 3, co. 2, primo periodo, legge n. 218/1995, il legislatore italiano ha scelto di estendere l’applicazione dei “criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione” anche ai casi in cui il convenuto non fosse domiciliato in uno Stato membro (al tempo Stato contraente), a condizione che si versi in “una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione […]”.

Il regolamento n. 44/2001, come dispone il suo art. 68, ha quindi sostituito la Convenzione di Bruxelles (fatta eccezione per alcuni territori degli Stati membri), ma ha lasciato il dubbio se il richiamo contenuto nell’art. 3, comma 2, primo periodo, l. n. 218/1995 continuasse a riferirsi alla Convenzione, o fosse da leggere evolutivamente come un richiamo al regolamento Bruxelles I prima, e oggi al regolamento Bruxelles I bis.

I regolamenti contengono regole sulla giurisdizione simili a quelle dettate dalla Convenzione, ma alcune di esse apportano sensibili differenze. Proprio in materia di contratti, l’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles stabiliva avesse giurisdizione il “giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Entrambi i regolamenti prevedono invece anche una regola speciale in materia di compravendita e di prestazione di servizi. Essi stabiliscono che, per tali contratti, il luogo di esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto (quale che sia l’obbligazione: anche quella di pagare il prezzo) è, salvo diverso accordo, nella vendita “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati […]” e, per i servizi “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati […]” (art. 7, n. 1, regolamento n. 1215/2012 e art. 5, n. 1 regolamento n. 44/2001).

I criteri danno luogo a conseguenze assai diverse. Nelle due fattispecie delle ordinanze interlocutorie, in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo in relazione a contratti di vendita e di prestazione di servizi, seguendo la Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione apparterrebbe alla corte del luogo in cui avviene il pagamento del prezzo secondo la legge applicabile al contratto (es., il domicilio del creditore, se fosse applicabile la legge italiana). Se si applicasse il criterio seguito oggi dal regolamento Bruxelles I bis (e prima dal regolamento Bruxelles I), non occorrerebbe esaminare il diritto applicabile: in assenza di accordi diversi sul luogo di pagamento, la giurisdizione apparterrebbe alla corte del luogo in cui avviene la consegna dei beni o la prestazione dei servizi.

È quindi fondamentale stabilire se il rinvio alla Convenzione di Bruxelles operato dall’art. 3, comma 2, primo periodo, l. n. 218/1995 sia o meno “chiuso” rispetto alle modifiche apportate dai citati regolamenti.

Le ordinanze interlocutorie

La Sezione II Civile dà atto di come l’orientamento giurisprudenziale sul punto oscilli tra due poli.

Da un lato la giurisprudenza prevalente affermava che il rinvio operato dall’art. 3, co. 2, primo periodo, della legge n. 218/1995 attenesse esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles (Cass. n. 15748/2019, Cass. n. 22239/2009). Dall’altro, tuttavia, pronunce più recenti hanno superato tale orientamento, aderendo alla tesi contraria, secondo cui “alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, comma 2, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale ha sostituito il regolamento n. 44/2001 che aveva, a sua volta, sostituito la Convenzione” (Cass., SS.UU. n. 18299/2021, recepita da Cass.. SS.UU., n. 33002/2021, Cass. SS.UU. n. 33003/2021, Cass. S:UU. n. 136371/2021).

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