Corte di giustizia UE, sentenza 12 ottobre 2023, causa C-21/22, OP c. Notariusz Justyna Gawlica – ECLI:EU:C:2023:247
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 12 ottobre 2023, emessa nella causa C-21/22, si è pronunciata su due questioni, nel quadro del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni internazionali, relative alla scelta della legge applicabile alla successione di un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro qualora i due Stati in questione siano vincolati da un trattato internazionale in materia successoria.
Il procedimento principale
Nel caso concreto, un notaio polacco rifiutava di ricevere un testamento contenente la scelta della legge ucraina da parte di una cittadina ucraina residente in Polonia, proprietaria di immobili in Polonia.
Il rifiuto si fondava su una disposizione dell’accordo bilaterale in vigore tra Ucraina e Polonia, secondo cui il diritto applicabile in materia di successioni di beni mobili è il diritto dello Stato di cui il defunto possiede la cittadinanza, mentre per la successione relativa ai beni è regolata dal diritto dello Stato in cui tali immobili si trovano.
La disposizione dell’accordo, secondo il notaio, sarebbe prevalsa sull’art. 22 del regolamento n. 650/2012 in materia di legge applicabile alle successioni internazionali, che consente di scegliere la legge della cittadinanza posseduta al momento della scelta o al momento della morte: tale legge regola l’intera successione.
Il rifiuto veniva impugnato davanti al Tribunale di Opole (Polonia): la ricorrente sosteneva che, sebbene il regolamento, all’art. 75, par. 1, non pregiudichi l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri siano parti al momento dell’adozione del regolamento, l’art. 22 del regolamento stesso possa comunque applicarsi, in quanto l’accordo bilaterale tra Ucraina e Polonia non disciplinerebbe la scelta della legge applicabile alla successione.
Il Tribunale sollevava allora le seguenti questioni pregiudiziali:
a) se l’art. 22 del regolamento consenta a una persona che non sia cittadina dell’Unione europea di scegliere la legge della propria cittadinanza quale regolatrice della propria successione;
b) se l’art. 75 del regolamento debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e uno Stato terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di detto Stato terzo, che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione, possa effettuare la scelta della legge applicabile.
La pronuncia
Il primo profilo è risolto sulla base dell’argomento letterale: secondo la Corte di giustizia, l’art. 22, che consente la scelta di legge, riguarda qualsiasi «persona», senza operare alcuna distinzione tra cittadini di Stati membri dell’Unione e cittadini di Stati terzi. Tale interpretazione è confermata dagli articoli 5 e 6, che consentono l’accordo di scelta del foro (art. 5) e contempla la possibilità che l’organo giurisdizionale competente (quello della residenza abituale del defunto al momento della morte) si dichiari incompetente “se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione” (art. 6). Poiché queste disposizioni non si applicano quando la legge scelta è quella di uno Stato terzo, ciò significa, giocoforza, che tale legge può essere scelta per regolare la successione da parte di chi non è cittadino di uno Stato membro.
Sulla seconda questione, la Corte risponde nel senso della prevalenza dell’accordo concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 rispetto alle disposizioni del regolamento medesimo. La facoltà di scegliere la legge applicabile alla successione, dice la Corte, non può essere considerata principio sotteso al regolamento, essendo invece una deroga all’applicabilità del criterio generale della residenza abituale. Inoltre, come risulta anche da altre disposizioni (es. l’art. 34 in materia di rinvio), il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso rispettare, in taluni casi, il modello di scissione della successione che può essere attuato nei rapporti con taluni Stati terzi (es. il Regno Unito).
In conclusione, l’art. 75 del regolamento dev’essere interpretato nel senso che “esso non osta a che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso, prima dell’adozione di detto regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, un cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, non possa scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione”.
1 commento
Stabilire se l’accordo Ucraina-Polonia impedisca la scelta di legge è questione che non spetta alla Corte decidere, ma al giudice del rinvio, non essendo la Corte competente a interpretare l’accordo stesso.
La Corte, inoltre, afferma che la possibile prevalenza dell’accordo (di qualunque accordo tra Stati membri e Stati terzi) sul regolamento è limitata al caso in cui il cittadino dello Stato terzo (nel caso l’Ucraina) sia residente nello Stato membro con cui vige l’accordo (nel caso la Polonia).
Si dovrebbe, pertanto, ritenere, che se il cittadino dello Stato terzo è residente in uno Stato membro diverso da quello con cui vige l’accordo, la scelta di legge sia sempre consentita, anche se il cittadino possiede beni nello Stato con cui vige l’accordo?
Ad es., il cittadino ucraino residente in Italia che possiede beni in Polonia potrebbe scegliere la legge ucraina?
La Corte non ha dato risposta a tale questione, in quanto il giudice del rinvio ha limitato la propria richiesta al caso in cui il cittadino ucraino è residente in Polonia.
Si ponga il caso in cui la scelta della legge sia stata fatta dal cittadino dello Stato terzo residente in uno Stato membro diverso da quello con cui vige l’accordo.
Quale sarà la sorte della scelta di legge riguardo ai beni immobili siti nello Stato membro con cui vige l’accordo che prevede l’applicazione della lex rei sitae (la Polonia) interpretato nel senso che non consente la scelta della legge, a prescindere dalla residenza abituale? Potrebbe, in questo caso, ritenersi del tutto inefficace la scelta della legge del cittadino ucraino?Questa conclusione condurrebbe a non applicare la disposizione che consente la scelta della legge (ma anche il criterio generale della residenza abituale in mancanza di scelta della legge) alla successione dei beni collocati in Stati diversi da quello con cui vige l’accordo. Gli effetti dell’accordo Ucraina-Polonia (laddove interpretato nel senso che non consente la scelta della legge), in sostanza, si estenderebbero agli altri Stati membri.
L’accordo bilaterale, tuttavia, non può che vincolare solo gli Stati che vi aderiscono, sicché prevarrà sul regolamento solo nei rapporti tra questi Stati.
Di conseguenza, la legge applicabile alla successione del cittadino dello Stato terzo in forza del regolamento, sia essa quella dello Stato della residenza abituale al momento della morte sia essa quella scelta ai sensi dell’art. 22, si applicherà in tutti gli altri Stati vincolati dal regolamento.