La nozione di “locazione di immobili” ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale esclusiva nel regolamento Bruxelles I bis

by Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 16 novembre 2023, causa C-497/22, EM c. Roompot Service BV – ECLI:EU:C:2023:873

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 16 novembre 2023 (causa C-497/22), ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 24, punto 1, del regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“). La questione nasce da una controversia in Germania relativa ad un contratto concernente la messa a disposizione ad un consumatore di un alloggio per vacanze per breve durata e con prestazioni di servizi aggiuntive.

Il procedimento principale

Nel giugno 2020, EM (domiciliata in Germania) si rivolgeva alla Roompot Service B.V. (operatore turistico professionale olandese) prenotando un bungalow (comprensivo della fornitura di biancheria da letto e pulizia) per cinque giorni da spendere durante le vacanze invernali nei Paesi Bassi in compagnia di alcuni famigliari e amici. Il contratto prevedeva la possibilità di noleggiare barche, pagando un supplemento.

Prima dell’arrivo, la Roompot Service comunicava che, a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia da COVID-19 ed in virtù della normativa dei Paesi Bassi in vigore, avrebbe potuto soggiornare in un unico bungalow soltanto con la propria famiglia e con al massimo due persone appartenenti ad altro nucleo familiare, proponendole, in alternativa, di posticipare il soggiorno.

EM non si presentava, né modificava la prenotazione e, dopo aver ricevuto un rimborso parziale, instaurava un giudizio avanti l’Amtsgericht di Neuss (Germania), per ottenere la condanna della Roompot Service alla restituzione del residuo pagato.

La Roompot Service eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tedesco.

Con sentenza del 1° ottobre 2021, il giudice adito respingeva la domanda nel merito.

EM proponeva appello avanti il Landgericht di Düsseldorf, il quale – sulla base dei precedenti Rösler e Dansommer della Corte di giustizia – ravvisava le controversie derivanti da contratti di locazione di alloggi per vacanze all’estero sottoposte, in linea di principio, alla competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali del luogo in cui l’immobile è situato, salvo il caso in cui il contratto sia di natura complessa (fornitura di un insieme di prestazioni di servizi, dietro un corrispettivo globale).

Inoltre, il Tribunale rilevava che:

  •  l’offerta pubblicata sul sito internet prevedeva una serie di prestazioni aggiuntive a favore della cliente EM (es., il servizio di accoglienza in loco, e la fornitura di biancheria da letto) suscitando l’interrogativo se “tali prestazioni, considerate nel loro insieme, conferiscano al contratto … un carattere complesso”;
  •  secondo la tesi sostenuta da parte della dottrina tedesca, questa tipologia di prestazioni accessorie avrebbe «minore importanza», non in grado di conferire al contratto la natura di “contratto complesso”;
  •  secondo una differente interpretazione del Bundesgerichtshof, al fine della determinazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, è necessario stabilire se “l’organizzatore di viaggi professionale si impegni … a mettere a disposizione l’uso di un alloggio di cui non è proprietario. In una situazione del genere, tale disposizione non sarebbe applicabile. Per contro, nel caso in cui l’organizzatore di viaggi professionale intervenga solo in qualità di intermediario di un contratto di locazione concluso con il proprietario di detto alloggio, detta disposizione sarebbe applicabile”.

Per questi motivi, il Tribunale sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di fornire chiarimenti sul punto.

La pronuncia

In via preliminare, la Corte rammenta che l’art. 24, punto 1, del regolamento va interpretato conformemente a quanto già statuito in merito all’art. 16, punto 1, lettera a), della previgente Convenzione di Bruxelles del 1968 ed all’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

Ciò premesso, per la Corte, la norma – che, in materia di locazione di immobili, attribuisce la competenza esclusiva “alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato” – va intesa in senso restrittivo, costituendo una deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto, prevista dall’art. 4, par. 1, del regolamento (richiamando i principi espressi in Obala i lučice).

Il titolo di giurisdizione dell’art. 24, punto 1, del regolamento è fondato su un criterio di prossimità, fornendo vale ai giudici dello Stato di ubicazione dell’immobile “una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari”. Rientrano in questo novero le regole sulla responsabilità per la manutenzione dell’immobile, la normativa fiscale, i rapporti di vicinato e le disposizioni che consentono al proprietario di ottenere la restituzione del bene alla scadenza del contratto. La norma “riguarda quindi le controversie sulle condizioni di godimento di un immobile” (ancora Obala i lučice, punti 77-79), ivi comprese quelle tra locatori e conduttori sulla validità e l’interpretazione dei contratti, sul risarcimento dei danni arrecati dal conduttore ed il rilascio del bene (v. la pronuncia Sanders, punto 15).

Tuttavia, la circostanza che la controversia verta su un contratto di locazione immobiliare non è, di per sé, sufficiente a far ricomprendere la fattispecie nella previsione dell’art. 24, punto 1, del regolamento (v., per analogia, le sentenze Schmidt e ShareWood Switzerland).

Occorre, infatti, distinguere, da un lato, tra “contratto di locazione”, ricompreso nell’ambito di applicazione della norma, e, dall’altro, “contratto complesso” costituito da “un insieme di prestazioni di servizi”, per il quale, invece, non sussiste la competenza ivi prevista (v. sentenze Rösler e Hacker).

Ne consegue che:

  • “rientra nella nozione di «contratto di locazione» un contratto con cui il proprietario di una casa per le vacanze ha affittato un alloggio in tale casa per un breve periodo e in base al quale non era permesso alloggiare ospiti, le spese per l’elettricità, l’acqua e il gas dovevano essere conteggiate secondo il consumo e le pulizie alla fine del soggiorno dovevano essere pagate a parte”;
  • è considerato “contratto complesso” un caso di “cessione dell’uso di un alloggio per vacanze” con “prenotazione di un passaggio marittimo … effettuata da un … organizzatore di viaggi professionale che non era il proprietario di tale alloggio per conto del suo cliente, contro un pagamento supplementare …in quanto, indipendentemente dalla sua intestazione, tale contratto comportava, oltre alla cessione dell’uso di detto alloggio, altre prestazioni, quali le informazioni e i consigli con cui l’organizzatore di viaggi propone al cliente interessato diverse possibilità di scelta per le vacanze, la prenotazione di un alloggio per il periodo scelto dal cliente, la prenotazione del viaggio, l’accoglienza sul posto e, eventualmente, un’assicurazione per l’annullamento di tale viaggio”;
  • è “contratto di locazione” il caso di “cessione dell’uso di un alloggio per vacanze concluso con un l’organizzatore di viaggi professionale che assumeva unicamente il ruolo di intermediario tra il cliente interessato e il proprietario di tale alloggio e il cui prezzo includeva un premio di assicurazione destinato a coprire le spese in caso di risoluzione del contratto, e tale l’organizzatore di viaggi professionale forniva la garanzia del rimborso di tale prezzo in caso di insolvenza, senza essere tenuto a fornire altre prestazioni”.

Per stabilire se la cessione dell’uso per breve durata di un alloggio per le vacanze con servizi aggiuntivi sia un “contratto complesso”, occorre valutare caso per caso.

Nell’ipotesi di “servizi … proposti contro un prezzo globale alle stesse condizioni di quelli offerti ai clienti di un complesso alberghiero” è da ritenere che si tratti di un “contratto complesso”, al quale non è applicabile l’art. 24, punto 1, del regolamento (v. sentenza Klein, punto 27), mentre ciò non si verifica necessariamente per “qualsiasi prestazione aggiuntiva avente carattere accessorio”.

Per quanto concerne le prestazioni aggiuntive oggetto della controversia:

  • la consegna delle chiavi, la fornitura di biancheria da letto e la pulizia finale non sono “sufficientemente qualificate da consentire, di per sé sole, di distinguere un contratto di locazione da un contratto complesso di organizzazione del soggiorno”, potendo essere svolte dal locatore in entrambe le tipologie di contratto e trattandosi di attività che potrebbero essere giustificate dal “carattere particolare delle locazioni stagionali di alloggi per vacanza”;
  • i servizi di informazione, prenotazione ed accoglienza in loco rientrano nell’”offerta proposta da un professionista del turismo contro un prezzo complessivo … generalmente forniti nell’ambito di un contratto complesso di organizzazione del soggiorno”.

Sebbene spetti al giudice del rinvio la necessaria verifica, si può speculare che le specifiche circostanze del caso (la fornitura di un alloggio all’interno di “un villaggio turistico che comprende strutture ricettive standardizzate che formano un insieme omogeneo”, gestito dall’operatore turistico professionale Roompot Service, dietro corrispettivo per un pacchetto completo di servizi aggiuntivi “in considerazione dei quali l’offerta è accettata”) escludano che al rapporto si applichi l’art. 24, punto 1, primo comma, del regolamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.