Il domicilio secondo il regolamento Bruxelles I bis quando è imposto ai cittadini del foro un domicilio nel territorio di tale Stato: un rinvio pregiudiziale

by Omar Vanin

In data 7 aprile 2023 il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha sollevato innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione un rinvio pregiudiziale interpretativo sulla nozione di ‘domicilio’ secondo il regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“).

I fatti

A marzo 2023 una società con sede in Bulgaria avviava dinanzi al Sofiyski rayonen sad un procedimento monitorio nei confronti di V.Z.A., cittadino bulgaro, chiedendo al giudice di ordinare a quest’ultimo il pagamento del prezzo per l’energia fornita per riscaldare l’immobile di proprietà di del debitore.

D’ufficio, il giudice otteneva informazioni dal registro anagrafico bulgaro, apprendendo che il debitore aveva un indirizzo permanente a Sofia dal 2000 e che da marzo 2010 risiedeva in un altro Stato membro (il registro bulgaro, in caso di trasferimento all’estero, annota solo il paese di trasferimento e non il nuovo indirizzo di residenza in tale paese).

La questione di fondo

Per affermare la propria giurisdizione sul debitore, e quindi la presenza di un suo domicilio in Bulgaria, il giudice seguiva l’art. 62, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis, per cui “[a]l fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro [del giudice adito, esso] applica la propria legge nazionale”.

Applicando il il diritto interno, il giudice si avvedeva però che esso, come interpretato dalla giurisprudenza, prevede che qualsiasi requisito per un’ingiunzione di pagamento in Bulgaria vada verificato solo dopo la notificazione dell’ingiunzione, su iniziativa del debitore. All’emissione dell’ingiunzione, è sufficiente verificare che il debitore abbia un indirizzo permanente in Bulgaria: un recapito formale che, secondo il diritto locale, il cittadino bulgaro che si trasferisce all’estero non può rimuovere, come è invece possibile per i cittadini stranieri.

Le ridotte capacità di contestazione dell’ordine in caso di notificazione all’indirizzo permanente del debitore e non comparizione in udienza per contestare tale ordine, in uno con l’impossibilità per il debitore di indicare nei pubblici registri la propria residenza all’estero, inducevano il Sofiyski rayonen sad a sospendere il procedimento di ingiunzione e a formulare quattro questioni pregiudiziali per sondare se il regolamento Bruxelles I bis osta alla nozione di domicilio data dal diritto bulgaro.

Una delle questioni sollevate, peraltro, è relativa alla possibilità per l’autorità giurisdizionale adita di ricorrere agli strumenti di cooperazione giudiziaria per raccogliere informazioni sui recapiti delle persone in un altro Stato membro oggetto dell’art. 7 del regolamento UE 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Le questioni pregiudiziali

Nel dettaglio, il Sofiyski rayonen sad ha formulato le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. Se l’articolo 62, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis “debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la nozione di «domicilio» di una persona fisica venga ricavata da disposizioni nazionali che prevedono che l’indirizzo permanente dei cittadini dello Stato del giudice adito si trovi sempre in tale Stato e non possa essere spostato […]”.
  2. Se l’articolo 5, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis “debba essere interpretato nel senso che esso ammette disposizioni nazionali e una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali un giudice di uno Stato non può rifiutarsi di emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che abbia la cittadinanza di tale Stato e in relazione al quale sussiste la fondata presunzione che difetti la competenza internazionale del giudice in quanto il debitore ha probabilmente il proprio domicilio in un altro Stato […] Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui tale
    dichiarazione è stata rilasciata”.
  3. Se l’articolo 18, par. 1, Tratt. FUE, debba essere interpretato, nel caso in cui la competenza internazionale del giudice adito risulti da una disposizione diversa dall’articolo 5, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis, “nel senso che esso osta a disposizioni nazionali e ad una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è consentita effettivamente soltanto nei confronti di una persona fisica [abitualmente residente] nello Stato del giudice adito, ma l’accertamento che il debitore, se cittadino di tale Stato, ha stabilito la sua residenza in un altro Stato, non può essere effettuato soltanto sulla base del fatto che egli ha fornito allo Stato del giudice adito un recapito anagrafico […] in un altro Stato, laddove il debitore non sia in grado di dimostrare di essersi trasferito completamente nel secondo Stato e di non avere un indirizzo nel territorio dello Stato del giudice adito. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui la dichiarazione concernente l’indirizzo attuale è stata rilasciata”.
  4. Qualora la prima parte della terza questione pregiudiziale venga risolta nel senso che l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è ammissibile, se, in tal caso, ai sensi dell’art. 4, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis, “in combinato disposto con l’interpretazione dell’articolo 22, parr. 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2020/1784 […] relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali […] quale fornita nella sentenza pronunciata nella causa C-325/11, Alder […] sia ammissibile che un giudice nazionale di uno Stato in cui i cittadini non possono rinunciare al loro recapito anagrafico nel territorio di tale Stato e non possono spostarlo in un altro Stato, qualora sia investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento in un procedimento che non prevede la partecipazione del debitore, raccolga, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 2020/1784, informazioni presso le autorità dello Stato in cui il debitore ha un recapito, concernenti l’indirizzo di quest’ultimo in tale Stato e la data della registrazione ivi avvenuta, al fine di ricercare la residenza abituale effettiva del debitore prima dell’adozione della decisione finale nella causa”.

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