Ancora sul luogo di esecuzione della prestazione secondo il rinvio ‘in ogni caso’ alla Convenzione di Bruxelles del 1968 dell’art. 3 l. n. 218/1995

by Omar Vanin

Corte di Cassazione, Sez. Un., ordinanza 5 dicembre 2023, n. 34032 – ECLI:IT:CASS:2023:34032CIV

Con ordinanza del 5 dicembre 2023, n. 34032, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno definito un regolamento preventivo di giurisdizione teso a determinare l’attribuzione o meno alle corti italiane della giurisdizione in base al rinvio ad alcuni criteri di competenza giurisdizionale dettati dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, stabilito all’art. 3, co. 2, primo periodo, della l. n. 218/1995.

La questione alla base era stabilire se quello dell’art. 3 sia un rinvio ‘rigido’ alla Convenzione, oggi non più in vigore, o se sia da leggere attualmente come un rinvio ai regolamenti che hanno sostituito la Convenzione: regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) prima, e oggi il regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis“). La stessa questione è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite, a seguito di due ordinanze di rimessione sul tema, di cui si è data notizia con questo post.

I fatti

Il caso alla base del regolamento preventivo riguarda l’opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società italiana nei confronti di una società statunitense, relativo al compenso per servizi resi in favore di quest’ultima. Opponendosi, la società statunitense contestava la giurisdizione italiana, radicata dalla società italiana in base al rinvio dell’art. 3, co. II, primo periodo, della l. n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles. Affermava, in particolare, che tale rinvio andasse ormai letto in favore del regolamento Bruxelles I bis. Per l’effetto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), secondo trattino del regolamento, in un contratto di prestazione di servizi il luogo di esecuzione della prestazione non va identificato in base al diritto applicabile al rapporto, come predicava la Convenzione: esso va piuttosto individuato presumendo che qualsiasi prestazione oggetto del contratto sia eseguita (o da eseguire) nel luogo in cui il servizio è stato (o doveva essere) fornito (negli Stati Uniti, nella specie).

Sulla scorta delle medesime considerazioni, la società statunitense proponeva il regolamento preventivo di giurisdizione alla Suprema Corte.

La pronuncia

Aderendo alla tesi della società opponente, la Suprema Corte dichiara il difetto di giurisdizione delle corti italiane.

La Corte afferma infatti che “quello operato dall’art. 3 della l. n. 218 del 1995 è un rinvio di natura ricettizia materiale di tipo mobile (o dinamico), perché lo stesso legislatore ha richiesto, nell’art. 3 della l. 218-95, l’adeguamento dei criteri della convenzione di Bruxelles “alle successive modifiche in vigore per l’Italia“”.

Il ragionamento prosegue constatando che “l’opzione seguita dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 non è equivalente a quella dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles”. “L’effetto terminale” chiude la Corte “è che, nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazione di servizi, la giurisdizione […] va determinata [ndr, salvo diverso accordo sul luogo di esecuzione dell’obbligazione] in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contatto di cui si discute”.

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