Sottrazione internazionale di minori: quando la decisione definitiva sull’affidamento determina la cessazione della materia del contendere

di Francesca Maoli

Cass., sez. I, sentenza 13 febbraio 2024, n. 3924

Con sentenza 13 febbraio 2024, n. 3924, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione e applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, soffermandosi in particolare sul rapporto esistente tra la decisione di immediato rimpatrio e le determinazioni di merito in punto di responsabilità genitoriale.

I fatti
La pronuncia origina dall’illecito trattenimento di un minore in Italia ad opera della madre e dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Milano (con decreto del 10 maggio 2022) di ordinarne l’immediato rimpatrio in Danimarca, quale Paese di residenza abituale.
Dopo aver effettivamente ricondotto il figlio in Danimarca nell’ottobre 2022, la madre presentava ricorso dinanzi ai giudici danesi, i quali disponevano l’immediata riconsegna del minore alla genitrice, rilevando il mancato rispetto da parte dell’autorità italiana di un precedente arresto del Tribunale di Viborg (confermato in appello 26 agosto 2021)
che aveva disposto l’affidamento esclusivo alla madre stessa e il correlativo diritto di visita del padre. Le decisioni da ultimo citate passavano in giudicato nel dicembre 2022.
Pronunciandosi sul ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La pronuncia
La Corte di cassazione ha innanzitutto chiarito gli effetti, sul procedimento italiano, delle decisioni nel merito dei diritti di affidamento adottate dai giudici danesi. Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il Tribunale per i minorenni di Milano aveva effettivamente prospettato la cessazione della materia del contendere, alla quale tuttavia si era opposto il padre del minore, interessato alla conferma del provvedimento impugnato, ancorché ai soli fini dell’accertamento della sottrazione internazionale operata dalla madre. Per lo stesso motivo, il padre sosteneva anche l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto milanese, in quanto la materia del contendere avrebbe riguardato esclusivamente l’accertamento della sottrazione internazionale di minori (il quale, peraltro, avrebbe potuto incidere sui successivi provvedimenti in punto di custodia e affidamento del figlio).
Di diverso avviso la Corte di cassazione, secondo la quale il Tribunale per i minorenni di Milano, nel procedimento per il rimpatrio del minore ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, avrebbe erroneamente escluso il rilievo delle decisioni di merito dei giudici danesi in punto di affidamento, in quanto “estranee al merito della presente decisione che ha oggetto diverso”. Inoltre, proprio quelle pronunce hanno determinato in ogni caso il sopravvenuto venir meno dell’interesse della ricorrente a impugnare il provvedimento del giudice milanese e, di conseguenza, della materia del contendere.
La suprema Corte ricorda, inoltre, che la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 “è finalizzata a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità”.
La Convenzione prescinde completamente dall’esistenza di un titolo giuridico di affidamento e ha lo scopo esclusivo di ripristinare la situazione di fatto, determinata dall’interesse del minore di non essere allontanato (o di essere immediatamente ricondotto) nel luogo di sue residenza abituale. Ne consegue che l’accertamento dell’illiceità della sottrazione è dunque unicamente “preliminare e strumentale” rispetto all’ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.
Su queste premesse, alla luce dell’intervenuta pronuncia definitiva di merito da parte delle autorità giurisdizionali danesi e dell’affidamento esclusivo del minore alla madre, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

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