Irrilevanza ai fini della giurisdizione dei c.d. titoli di giurisdizione “indiretta” nella convenzione italo-tunisina del 1967: una pronuncia della Cassazione

by Marco Sposini

Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6587, ECLI:IT:CASS:2024:6587CIV

La Corte di cassazione, con ordinanza 12 marzo 2024, n. 6587, ha fornito chiarimenti sui criteri per stabilire la competenza giurisdizionale nei rapporti tra Italia e Tunisia in materia civile e commerciale, in forza della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Il procedimento

Con sentenza in data 21 novembre 2022, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 17 luglio 2018, con cui una società tunisina era stata condannata a pagare ad una società italiana il corrispettivo per alcune forniture di merce.

La Corte d’appello – nel rigettare l’impugnativa proposta dalla parte debitrice, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano – riteneva che la competenza giurisdizionale dovesse essere determinata ai sensi dell’art. 4, n. 7, della Convenzione bilaterale tra Italia e Tunisia relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. In questa prospettiva, occorreva quindi considerare il luogo dove l’obbligazione inadempiuta – il pagamento del credito – doveva essere eseguita secondo il diritto applicabile al rapporto, cosicché – essendo tale luogo in Italia (presso la sede della società creditrice) – sussisteva la competenza del giudice italiano ex art. 1182, 3° comma, c.c.

La società tunisina proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., dell’art. 4 della Convenzione italo-tunisina, dell’art. 3 della legge n. 218/1995, nonché dell’art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis).

La ricorrente asseriva che – ai fini della competenza del giudice tunisino – aveva rilievo decisivo la causa petendi della pretesa fatta valere dalla società italiana, che derivava da una compravendita a distanza di beni mobili, che erano stati materialmente consegnati in Tunisia.

La pronuncia

Il ricorso viene accolto.

La Corte ha rilevato che la previsione dell’art. 4 della Convenzione bilaterale tra l’Italia e la Tunisia del 15 novembre 1967 (che ha ad oggetto l’assistenza giudiziaria tra i due Paesi) non stabilisce la “disciplina generale del riparto di giurisdizione nelle controversie che coinvolgano i rispettivi cittadini”, ma si limita a determinare le condizioni di riconoscibilità da uno Stato all’altro delle sentenze emesse dai rispettivi giudici, attraverso regole di giurisdizione c.d. “indiretta”. Ciò anche tenuto conto del tenore letterale della norma (“competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata”) e del “titolo in cui è collocata, riguardante il «riconoscimento delle sentenze»”.

La competenza giurisdizionale, invece, deve essere determinata secondo quanto previsto dall’art. 3, 2° comma, della legge n. 218/1995, che richiama le Sezioni II, III e IV del Titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il quale – come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5303, già oggetto di questo post intende ormai rinviare al regolamento Bruxelles I bis, che ha rifuso il regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I), a propria volta sostitutivo della Convenzione di Bruxelles.

Ne consegue che, anche se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione italiana sussiste in virtù dei criteri stabiliti dal regolamento Bruxelles I bis .

Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lettera b), primo trattino, del regolamento Bruxelles I bis (già art. 5, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I), ai fini della determinazione del giudice competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto, l’obbligazione caratteristica dei contratti di compravendita di merce a distanza è la consegna dei beni (Corte giust. UE 25 febbraio 2010, causa C-381/08, Car Trim). Il giudice competente è, pertanto, quello del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, che – salvo diverso accordo – corrisponde “al luogo di recapito finale della merce, al luogo cioè in cui la stessa entra nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell’acquirente (cfr. Cass., Sez. Un., 22/11/2021, n. 35784; 13/12/2018, n. 32362; 19/03/2009, n. 6598; 20/06/2007, n. 14299)”.

Considerato che, nella fattispecie, i beni sono stati consegnati in Tunisia, il giudice italiano è privo di competenza giurisdizionale.

La Corte, dunque, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

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