Le Sezioni Unite sulla natura del rinvio dell’art. 3 della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968

by Susanna Marta

Corte di cassazione, sez. un., ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5303, ECLI:IT:CASS:2024:5303CIV

Nell’ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5303, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in caso di controversia in cui sia convenuto in giudizio un soggetto domiciliato fuori dall’Unione europea, il rinvio dell’art. 3, co. 2, primo periodo, della legge n. 218/1995 a certi criteri di competenza giurisdizionale dettati dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, va riferito – prima – al regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e – oggi – al regolamento n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis“) che, nel tempo, hanno preso il posto della Convenzione (c.d. rinvio mobile).

I fatti

Il provvedimento in esame trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il Tribunale di Roma intimava all’opponente il pagamento della somma dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di vari dispositivi, necessari alla realizzazione di un nuovo modello di imbarcazione, sorta tra due società, di cui una avente la propria sede in Turchia e l’altra in Italia.

La società turca eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in primo grado ed in appello: tali eccezioni venivano respinte. In particolare, la Corte d’appello di Roma riteneva inoperante sia l’art. 5, n. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I, sia il regolamento Bruxelles I bis, poiché l’opponente aveva la sede in Turchia, ritenendo viceversa applicabile l’art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles nominalmente richiamato dall’art. 3, co. 2, primo periodo, della legge n. 218/1995.

La società turca ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ritenendola emessa in violazione della legge e in particolare dell’art. 3 della legge n. 218/1995, per aver affermato la giurisdizione italiana senza tenere conto dei criteri attributivi della giurisdizione come delineati dal regolamento Bruxelles I, applicabile al caso di specie in forza del rinvio “mobile” all’impianto di Bruxelles disposto dallo stesso articolo.

La seconda sezione civile, ritenendo la “questione di giurisdizione ancora non consolidata e avente un notevole rilievo teorico e pratico”, rimetteva, con l’ordinanza interlocutoria del 13 settembre 2023 (si veda sul punto questo post), la questione al primo Presidente per assegnazione alle Sezioni unite.

La pronuncia

Accogliendo il primo motivo di ricorso, le Sezioni unite danno continuità all’orientamento secondo cui, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti domiciliati all’estero, ai sensi dell’art. 3, co. 2, primo periodo, della legge n. 218/1995, nei casi in cui il convenuto sia domiciliato al di fuori dell’Unione europea, la giurisdizione italiana, in materia civile e commerciale, sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il regolamento n. 44/2001, a sua volta sostitutivo della Convenzione (si veda, da ultimo, Cassazione 8 gennaio 2024, n. 613, già oggetto di questo post), aderendo così alla teoria del c.d. rinvio mobile.

In particolare, secondo le Sezioni unite, l’orientamento deve essere ribadito anche con riferimento alla disciplina di cui al regolamento Bruxelles I, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte ritiene che non possano, dunque, condividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello di Roma, sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles. La norma della convenzione previgente, infatti, conferiva giurisdizione al giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o doveva essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (forum destinatae solutionis). Tale luogo veniva individuato in base alle regole di diritto materiale applicabile al rapporto: nella fattispecie – un’obbligazione di pagamento – la sede di affari della venditrice, in base all’art. 57 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci.

Per le Sezioni unite la regola rilevante nel caso di specie è invece l’art. 5, n. 1 del regolamento n. 44/2001: norma che sì ancora si riferisce al “luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”, ma integrata rispetto al regime previgente disponendo che “salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: – nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”, e analogamente, per la prestazione di servizi, il luogo in cui essi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Per tali contratti, l’obbligazione di consegna dei beni e di prestazione dei servizi accentra la competenza giurisdizionale a conoscere anche delle altre obbligazioni che compongono il contratto.

In applicazione dei suesposti principi, le Sezioni unite concludono che, nel caso di specie, la consegna dei beni in Turchia esclude la giurisdizione italiana dalla controversia concernente il pagamento del prezzo corrispettivo dei beni consegnati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.