Le sezioni unite sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal consumatore

di Susanna Marta

Corte di cassazione, sez. un., ordinanza 3 giugno 2024, n. 15364 – ECLI:IT:CASS:2024:15364CIV

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 3 giugno 2024, n. 15364, hanno chiarito che qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità di consumatore e il suo domicilio in altro Stato membro, il giudice deve esaminare la propria competenza giurisdizionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo e verificare la sussistenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore, senza che sia, viceversa, necessario che il consumatore deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto che le attività del professionista siano state dirette presso lo Stato del suo domicilio.

I fatti
Il provvedimento in esame trae origine dall’azione promossa da due avvocati dinanzi al Tribunale di Bolzano volta ad ottenere la condanna al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva da essi svolta in sede civile e penale nei confronti di una cliente, cittadina tedesca, a seguito di un sinistro verificatosi su una pista da sci in Italia.
In primo grado, la cliente convenuta eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell’art. 5 del regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I”), ma il Tribunale di Bolzano respingeva tale eccezione, decidendo la causa nel merito (in accoglimento della domanda dei professionisti).

Proponeva appello la soccombente, eccependo nuovamente il difetto di giurisdizione, sulla base, questa volta, del fatto che l’attività dei legali era stata diretta verso la Germania, rendendo applicabile l’art. 17 del regolamento n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis“). Tuttavia, la Corte d’appello di Bolzano, dopo aver rilevato che nella fattispecie, ratione temporis, trovasse applicazione la previsione di cui all’art. 7 del regolamento Bruxelles I bis (relativo ai fori speciali), respingeva tale eccezione, ritenendo:
– l’argomento sopra citato tardivo, in quanto introdotto solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c. che deve estendersi anche alle contestazioni nuove, tra le quali rientrava per la Corte d’appello anche l’allegazione circa il fatto che l’attività professionale fosse diretta verso lo Stato di appartenenza della
ricorrente, occorrendo in ogni caso escludere l’ammissibilità della prova nuova in appello;
– che la convenuta non avesse assolto all’onere probatorio posto a suo carico in relazione alla specifica circostanza dell’attività professionale dei due legali diretta verso la Germania;
– che la mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 17 del regolamento Bruxelles I bis rendesse applicabile al caso di specie l’art. 7 del citato regolamento che attribuisce competenza giurisdizionale al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

La donna, cittadina tedesca, proponeva dunque ricorso per cassazione articolato in due motivi:
– violazione dell’art. 17, par. 1, lett. c) del regolamento Bruxelles I bis, per avere la Corte d’appello ritenuto non dedotta la circostanza della direzione dell’attività difensiva verso la Germania, nonostante agli atti vi fossero plurimi elementi indiziari a tal fine, come capitoli di prova, lettera a firma degli avvocati, pagina estratta dal sito Internet con
indicazione del numero telefonico dello studio legale preceduto da prefisso internazionale;
– violazione dell’art. 101 c.p.c. per omessa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.

Con ordinanza interlocutoria n. 28945 del 18 ottobre 2023, la Corte di cassazione ha ritenuto opportuno, in relazione ai temi posti dal primo motivo di ricorso, rinviare la causa alla pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione sollevata dal primo motivo del ricorso.

La pronuncia
Il primo motivo di ricorso ha trovato accoglimento: i giudici delle sezioni unite hanno ritenuto fondate le argomentazioni poste alla base del ricorso.
Preliminarmente, le sezioni unite hanno ribadito che nei rapporti tra avvocato e cliente, quest’ultimo è considerato un consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, c.d. Codice del Consumo.
Tuttavia, ai fini dell’individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale, non vi è “automatica applicabilità della regola prevista dal sistema di Bruxelles che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello Stato in cui il consumatore è domiciliato, atteso che il legislatore europeo ha espressamente suddiviso i contratti conclusi dai consumatori in quelli che ricadono automaticamente nell’ambito di applicazione della convenzione e quelli per i quali, viceversa, è richiesto – ai fini dell’applicabilità del foro privilegiato del consumatore – che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore, oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato (si veda sul punto, Cass. S.U. n. 6001/2021)”.

Le norme rilevanti in tali fattispecie sono gli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, che sostituiscono il precedente regolamento n. 44/2001 (e ne riproducono, sostanzialmente, gli articoli 15 e 16, rendendo attuale, pertanto, anche tutta la giurisprudenza europea emanata in relazione a tali articoli sotto il profilo interpretativo).
Per quanto qui rileva, in particolare, l’art. 17 cit., dispone che” la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo,
verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.” Il successivo art. 18 aggiunge, al suo secondo paragrafo, che “L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.
Nell’applicare i suesposti principi al caso di specie, le sezioni unite hanno dato evidenza di come, avendo gli attori (avvocati) espletato la loro attività difensiva nell’interesse della donna in Italia, ed esulando il contratto d’opera professionale dal novero delle previsioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 17 sopra menzionato (che dunque automaticamente rendono applicabile il foro del consumatore), la condizione di applicazione per affermare la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria dello Stato membro ove è domiciliato il consumatore è che si dimostri che l’attività professionale sia stata diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro di domicilio del consumatore o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

Posto che i regolamenti non contengono alcuna definizione della generica nozione di attività “diretta verso” lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, tale accertamento deve essere effettuato secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza europea sul punto.
In particolare, la dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 7 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, ha avuto modo di dettare i parametri interpretativi di tale nozione (ovvero di “attività diretta”), chiarendo che, ai fini dell’applicabilità della giurisdizione in favore del foro del consumatore, è necessario che il professionista abbia manifestato la propria volontà di stabilire rapporti con i consumatori di uno o più altri Stati membri (non essendo a tali fini sufficiente la semplice pubblicità dell’attività a mezzo Internet), tra cui quello ove il consumatore coinvolto è domiciliato.
A tale fine, come spiega la Corte di giustizia, si rende necessario verificare se vi fossero indizi, prima del perfezionamento del contratto tra professionista e consumatore, circa la volontà del professionista di concludere contratti con consumatori di tali Stati (Corte di giustizia, sentenza del 7 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09).
Tra gli indizi che consentono di stabilire se un’attività sia “diretta verso” lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, la Corte di giustizia comprende (i) l’indicazione espressa secondo cui il professionista offre i propri servizi in determinati Stati membri specificamente indicati, nonché (ii) il fatto che il professionista si sia adoperato (impiegando risorse finanziarie) affinché il posizionamento su Internet presso un motore di ricerca sia
facilitato per i consumatori domiciliati in determinati Stati membri (Corte di giustizia, sentenza del 7 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09).
Tuttavia, l’esemplificazione fornita dalla Corte di giustizia non deve ritenersi esaustiva, in quanto ben vi possono essere diversi indizi, anche meno evidenti, eventualmente combinati tra di loro, idonei a dimostrare l’esistenza di un’attività “diretta verso” lo Stato membro di domicilio del consumatore, la cui sussistenza deve essere verificata da parte del giudice nazionale (come ad esempio la natura internazionale dell’attività, la menzione del prefisso internazionale nei contatti telefonici, l’utilizzazione di denominazioni di siti di primo livello neutri quali “.com” o “.eu”, i riferimenti a una clientela internazionale anche mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi, il fatto che il sito Internet consenta ai consumatori di utilizzare lingue o monete diverse, si veda, oltre a Corte di giustizia, sentenza del 7 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, anche Corte giustizia del 6 settembre 2012, causa C‐190/11).

Nel dare continuità e concreta applicazione all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, le sezioni unite preliminarmente rilevano come nel caso di specie la Corte d’appello abbia errato nel ritenere che l’argomentazione circa la direzione verso la Germania dell’attività dei professionisti sia stata sollevata tardivamente, in violazione dell’art. 345 c.p.c. Il richiamo a tale norma, se risulta effettivamente rilevante in merito alla produzione della stampa di alcune
pagine del sito internet dello studio professionale, effettuata dalla cliente solo la comparsa conclusionale in appello, non lo è in relazione all’affermazioni che sarebbe preclusa anche la possibilità di far rilevare in appello la presenza di una delle ipotesi che, ai sensi della lett. c) dell’art. 17 del regolamento n. 1215/2012, radica la giurisdizione nello Stato del consumatore. Per la Cassazione è pacifico che già in primo grado la convenuta avesse sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione, fondandola sulla qualità di consumatrice. Pertanto, a fronte di tale rilievo, il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti che, in base alla norma su cui si fondava l’eccezione, avrebbero potuto portare al suo accoglimento.
Richiedere al giudice d’appello di riesaminare la correttezza del rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, basandosi su elementi già presenti nel materiale probatorio esaminato durante il giudizio di primo grado, non costituisce una nuova eccezione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., poiché il difetto di giurisdizione è già stato sollevato correttamente in primo grado. Questa richiesta rappresenta un invito al giudice d’appello a riesaminare la decisione del Tribunale alla luce delle prove già disponibili negli atti.
A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le eccezioni in senso lato possono essere rilevate d’ufficio o sollevate dalla parte interessata anche in appello, purché i fatti sui quali si basano emergano dagli atti di causa. Questo principio si applica anche quando l’eccezione di giurisdizione, già sollevata dal convenuto, viene richiesta di essere rivalutata in appello alla luce del materiale probatorio già presente (cfr. Cass. n. 5249/2016; Cass. n. 9810/2023; Cass. n. 26118/2021).
Tale principio, convengono le sezioni unite, non può che valere anche per l’ipotesi in cui l’eccezione di giurisdizione rimessa all’iniziativa del convenuto sia stata già sollevata, ed in appello si solleciti solo la sua rivalutazione alla luce del materiale probatorio già in atti. Ciò, a maggior ragione considerando quanto recentemente affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 marzo 2023, causa C-177/2022 (si veda questo post) che, con specifico riferimento al riscontro della giurisdizione in materia di controversie che vedano come parte un consumatore ha chiarito che il giudice deve, innanzitutto, verificare se gli elementi di prova risultanti nel fascicolo consentano di stabilire, in modo oggettivo, la finalità del contratto, alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 2023, causa C-177/22 e, per analogia, sentenza 25 gennaio 2018, causa C-498/16).

Alla luce di quanto precede, le sezioni unite concludono che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale, nell’esaminare la nozione di “consumatore” secondo l’art. 17, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, deve poter valutare la propria competenza giurisdizionale utilizzando le prove oggettivamente presenti nel fascicolo e tutte le informazioni disponibili, incluse eventuali contestazioni del convenuto. Quindi, una volta eccepito il difetto di giurisdizione dal consumatore, non è necessario che quest’ultimo presenti specifiche deduzioni su tutti gli aspetti previsti dall’art. 17, par. 1, del regolamento n. 1215/2012.
A sostegno di tale tesi, le sezioni unite riflettono su quanto disposto dal secondo paragrafo dell’art. 26 del regolamento n. 1215/2012 in relazione alla proroga tacita di giurisdizione, ove è previsto che, nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 dello stesso regolamento (tra cui sono comprese quelle c.d. consumeristiche), se il contraente debole è convenuto, l’autorità giurisdizionale debba assicurare che quest’ultimo sia informato del suo diritto di eccepire l’insussistenza della competenza nonché “delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione”, prima di dichiararsi competente: se in caso di proroga tacita della competenza giurisdizionale, il giudice deve assicurarsi d’ufficio che il convenuto sia informato del suo diritto di contestare la competenza, allora, per coerenza, in ogni altro caso, in cui si discute comunque di competenza giurisdizionale, il consumatore che ha eccepito l’incompetenza deve poter fare riferimento a tutto il materiale probatorio presente negli atti, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione riguardante uno dei profili trattati dall’art. 17, par. 1.

La Cassazione emana dunque il seguente principio di diritto: “Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito invocando la sua qualità di consumatore e il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17, par. 1 lett. c) del regolamento n. 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza giurisdizionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore.
Applicando l’emanato principio al caso in esame, le sezioni unite (ricordando che la Cassazione, sulle questioni di giurisdizione è anche giudice del fatto, cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 567/2024) accolgono il primo motivo di ricorso ritenendo che gli indizi riscontrabili in atti (tra cui l’apposizione del prefisso internazionale nell’indicazione del numero di telefono dei professionisti, la sigla “I” che precede il codice di avviamento postale, il riferimento dei professionisti di rappresentare “…. alcune migliaia di clienti in Italia, quasi tutti provenienti dalla Germania.”, la capitolazione della prova per interrogatorio formale e per testimoni in cui si allegava che la cliente era stata messa in contatto con i professionisti dalla propria compagnia di assicurazione, per l’appunto tedesca), offrano la prova dell’indirizzamento all’estero dell’attività dei professionisti, e consentono di affermare la giurisdizione del giudice tedesco.  

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